Il compenso per prestazioni professionali, che non sia stato convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido.
Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6096
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia stato convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale. Ne deriva che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione deve essere individuato, in base all'art. 1182, ultimo comma, c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
15-03-2013 20:14
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