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Sentenza

Il figlio si separa e dona la casa coniugale allla madre che agisce in restituzi...
Il figlio si separa e dona la casa coniugale allla madre che agisce in restituzione contro la nuora. Lite nuora suocera. Condanna alle spese.
Tribunale di Acqui Terme, sentenza 3 dicembre 2012 – 25 marzo 2013, n. 32
Giudice Faggioni

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Brevemente in fatto si osserva che, con atto di citazione ritualmente notificato F.A. ha convenuto in giudizio, nanti al Tribunale di Acqui Terme, C.D. onde sentir accertare nei suoi confronti la detenzione senza titolo dell'alloggio ubicato in Acqui Terme, Galleria M., con relativo box, e dunque ottenerne la condanna all'immediata restituzione del predetto compendio immobiliare, oltre al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della indebita occupazione.
La convenuta C.D. si è costituita ritualmente in giudizio contestando gli assunti attorci, chiedendo il rigetto della domanda evidenziando che l'immobile, già adibito a domicilio coniugale della famiglia, era stato assegnato con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Acqui Terme del 23.06.2009, in sede di separazione giudiziale, alla medesima C.D. per abitarvi insieme alla figlia minore N. e che pertanto non vi era alcuna indebita occupazione. In via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione 11.06.2009 con il quale il sig. G.G.L., marito della convenuta e padre della minore N., aveva donato l'immobile oggetto di causa alla propria madre, F.An., trattandosi di atto posto in essere al fine di sottrarre il bene immobile alla destinazione di casa familiare. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento della nullità del predetto atto di donazione ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c. in quanto diretto ad eludere le norme in materia di assegnazione del domicilio coniugale e, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto concluso nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della convenuta relative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, dell'attribuzione del domicilio coniugale e dolosamente preordinato al fine di arrecare pregiudizio.
Il terzo chiamato G.G.L. si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, evidenziando la piena validità dell'atto donativo dell'immobile oggetto di causa, di sua esclusiva proprietà, posto in essere per puro spirito di liberalità in favore della propria madre, la quale più volte aveva prestato al medesimo ingenti somme di denaro.
Passando al merito, con riferimento alla domanda attorea di restituzione dell'immobile indebitamente occupato, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile oggetto di causa. All'udienza di precisazione delle conclusioni, infatti, la convenuta C.D. ha prodotto (doc. 18 fascicolo convenuta) decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Acqui Terme in data 29.02.2012, in favore del sig. Ca.M., all'esito di procedura esecutiva di recupero di crediti condominiali esperita nei confronti dell'attrice ed estrinsecatasi nel pignoramento e successiva alienazione all'asta dell'immobile. Non avendo l'attrice più alcun titolo per richiedere il rilascio dell'alloggio, si ritiene (come dichiarato peraltro anche dalla medesima in sede di comparsa conclusionale) che sia venuto meno il suo interesse concreto alla domanda.
Occorre pertanto verificare, in osservanza del consolidato principio della soccombenza virtuale, ai soli fini della liquidazione e riparto delle spese di lite, la parte "virtualmente" soccombente.
Sul punto si può osservare che, nel merito la domanda attorca non potrebbe essere accolta, essendo emerso, infatti, che l'immobile in questione, era legittimamente detenuto (a titolo di diritto personale di godimento) dalla convenuta C.D., in forza del provvedimento presidenziale, emesso in data 23.06.2009, nell'ambito di procedimento di separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 708 cpc, con il quale la casa familiare era stata assegnata alla medesima C.D., affidataria della figlia minore N..
In conseguenza della legittimità dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della C.D. la restante domanda di risarcimento dei danni conseguente alla asserita indebita occupazione appare infondata e deve essere pertanto respinta.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta C.D., e, in particolare della domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto pubblico di donazione del 11.06.2009, occorre evidenziare che, nel caso in specie, la simulazione - essendo tale azione stata esperita da terzo estraneo al contratto asseritamente simulato - può essere provata, ai sensi dell'art. 1417 cc, anche sulla base di elementi presuntivi, purché essi siano gravi, precisi e concordanti (vd. C. Cass. n.28224/2008).
Orbene, si ritiene che, nel caso concreto, sussistano elementi sufficienti per ritenere sussistente la simulazione assoluta dello schema negoziale utilizzato dalle parti.
Al riguardo, a parere della scrivente, assume particolare rilievo, in primo luogo, il fatto che l'atto di donazione sia stato posto in essere a brevissima distanza dalla notifica (avvenuta in data 21.05.2009) al sig. G.G.L. del ricorso per separazione giudiziale, depositato dalla moglie C.D. in data 06.05.2009, con il quale era stata chiesta l'assegnazione della casa familiare (nonché a breve distanza dall'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti, fissata in data 23.06.2009).
Appare significativo, anche, il fatto stesso che la donazione sia stata posta in essere in favore di persona legata da stretto rapporto parentale, ossia in favore del proprio genitore anziano, laddove normalmente, si verifica la situazione inversa (ossia la donazione di un immobile da parte dei genitori ai figli, magari, anche al fine di anticipare gli effetti successori).
Si osserva, inoltre, che la tesi del G.G.L. - secondo il quale avrebbe donato alla propria madre l'immobile, al fine di ricompensarla dei vari prestiti di ingenti somme di denaro dalla medesima fatti in suo favore, anche per l'acquisto dello stesso immobile oggetto di causa - oltre che non apparire conforme a logica (appare illogico, infatti, che venga donato al genitore l'immobile acquistato mediante il denaro prestato dal genitore stesso), non ha avuto alcun riscontro probatorio, non avendo il G.G.L. fornito alcun elemento di prova sul punto.
Infine appare significativo lo stesso comportamento dell'attrice, la quale, pochi giorni dopo l'udienza presidenziale, ha chiesto alla convenuta il rilascio dell'immobile alla medesima assegnato quale genitore affidatario della prole.
Si ritiene che gli elementi sopra descritti siano sufficienti per ritenere sussistente l'intento simulatorio delle parti, ossia la volontà delle stesse di concludere soltanto apparentemente un contratto di donazione (al fine di escludere l'immobile dalla disponibilità della convenuta C.D.) accompagnata dalla reale volontà di non concludere alcun trasferimento dell'immobile.
Consegue pertanto, l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta C.D..
Le spese di lite di lite seguono la soccombenza. Pertanto, in base ai principi generali ai sensi dell'art. 91 cpc, sono poste a carico di parte attrice anche le spese di lite del terzo chiamato.
Con riferimento alla liquidazione - essendosi l'attività difensiva conclusa in momento successivo all'entrata in vigore del D.M. 20.07.2012 n.140 (con il quale, in attuazione dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono stati determinati i nuovi parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), in conformità all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 17406/2012) - la stessa deve avvenire alla luce dei nuovi parametri introdotti dal citato decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e, in particolare, con riferimento allo scaglione relativo alle cause aventi valore indeterminato e/o indeterminabile della Tabella A - Avvocati allegata al Regolamento. Pertanto, tenuto conto della natura della causa, della non particolare complessità della medesima e delle questioni trattate, si ritiene di dover liquidare le spese con riferimento agli importi indicati nello scaglione predetto in un importo vicino a quello minimo (con l'esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, di fatto non svolta). Pertanto si ritiene di dover liquidare, in favore della convenuta C.D., l'importo complessivo di euro 2.000,00 per compensi, oltre Iva e cpa e, in favore del terzo chiamato, G.G.L. l'importo complessivo di euro 1.650,00 per compensi oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Acqui Terme, in persona del Giudice dott.ssa Paola Faggioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di restituzione dell'immobile oggetto di causa;

rigetta per il resto le domande attoree;

accerta e dichiara che l'atto di donazione di cui al rogito notaio Garbarino del 11.06.2009, rep. 162.112 intervenuto tra G.G.L. e F.A. è viziato da simulazione assoluta;

condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta C.D. - liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre iva e cpa - e, in favore del terzo chiamato G.G.L., liquidate in complessivi euro 1.650,00 per compensi oltre iva e cpa.
Avv. Antonino Sugamele

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