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Sentenza

Il mediatore non iscritto all’albo ha diritto al compenso per l’attività presta...
Il mediatore non iscritto all’albo ha diritto al compenso per l’attività prestata prima del 1989.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 febbraio – 3 aprile 2013, n. 8112
Presidente Berruti – Relatore Lanzillo

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 giugno 2006 - 3 aprile 2007 n. 475 la Corte di appello di Bologna - confermando con diversa motivazione la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini – ha respinto la domanda proposta da S..C. contro la soc. di fatto Antonio e Luciano Morri, per ottenere il pagamento di Euro 39.882,22, a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione prestata per la conclusione di un contratto di appalto fra la società convenuta e la soc. Eresem.
La convenuta ha resistito ed il Tribunale ha respinto la domanda attrice, ritenendola non provata.
La Corte di appello per contro ha rilevato di ufficio che l'attore non ha dedotto e dimostrato in giudizio di essere iscritto all'albo dei mediatori, quindi di poter far valere il diritto al compenso.
M..F. ved. C. , A..C. e C.M. , quali eredi di S..C. , deceduto, propongono due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
La società intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti - premesso in fatto che il C. era regolarmente iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, al n. 1253 della Camera di commercio di Pesaro, ed era altresì associato al FIARC, con tessera n. 54194, come da documentazione prodotta in primo grado; che con dichiarazione scritta in data 2.101986 la snc Morri aveva riconosciuto al C. un compenso del 7% sul valore delle opere realizzate, nel caso che la s.a. Eresem le avesse affidato l'appalto, com'è in effetti avvenuto denunciano violazione delle norme sulla non retroattività delle leggi, sul rilievo che l'attività di mediazione si è interamente svolta entro il 1987, prima dell'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1989 n. 39, che ha sanzionato con la perdita del diritto al compenso il comportamento del mediatore che abbia svolto la sua attività senza essere iscritto ad apposito albo. Assumono che, in mancanza di espressa disposizione che attribuisca alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, esse non possono applicarsi ai rapporti pregressi.
2.- Il motivo è manifestamente fondato.
La Corte di appello ha applicato al rapporto in esame la legge 3 febbraio 1989 n. 39, il cui art. 6, 1 comma, dispone che hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli.
Detta legge è però applicabile solo ai rapporti che si siano svolti almeno in parte in data successiva alla sua entrata in vigore, non essendole stata assegnata efficacia retroattiva (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 marzo 20089 n. 6292, nonché, a proposito del regime transitorio, Cass. civ. Sez. 3, 22 dicembre 2011 n. 28283).
Nella specie il ricorrente ha dedotto che la sua attività si è svolta fra il 1986 ed il 1987; che la soc. Morri ha assunto l'impegno di corrispondergli la provvigione con atto 2 ottobre 1986 e che il contratto intermediato si è concluso prima del 1988, anno in cui ha promosso il giudizio per ottenere il pagamento della provvigione.
Il possesso da parte del mediatore dei requisiti di legge per il regolare esercizio della sua attività e gli effetti dell'eventuale mancanza di tali requisiti avrebbero dovuto essere quindi individuati sulla base delle leggi anteriori.
I ricorrenti assumono che il mediatore era regolarmente iscritto nei ruoli esistenti presso la Camera di commercio, conformemente a quanto prescritto dalla legge 21 marzo 1953 n. 253, e la società controinteressata non risulta avere mai contestato la circostanza.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito della controversia.
3.- Le difese di cui al secondo motivo di ricorso risultano assorbite.
4.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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