Il termine di 1 anno per il disconoscimento della paternità decorre dalla conoscenza dell'adulterio della moglie.
Il termine annuale di decadenza per l'azione di disconoscimento della paternità (ai sensi dell'art. 235 cod. civ., comma 1, n. 3, e art. 244 c.c., comma 2, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985), “decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta “certezza” negativa della paternità biologica”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 13638/2013.
30-05-2013 22:18
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