Il termine semestrale di decadenza dal diritto di proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva.
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 28 gennaio 2013
Numero: n. 1922
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19451-2011 proposto da:
M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato FELICE
ASTORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDREVA BRUNELLA
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 795/08 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del
29/12/09, depositato il 31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
che M.U., con ricorso del 13 luglio 2011, ha impugnato per cassazione - deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d'Appello di Salerno, depositato in data 31 maggio 2011, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso del M. volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Ministro della giustizia, ha dichiarato l'improponibilità della domanda;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto per l'irragionevole durata del processo presupposto nella misura di Euro 12.250,00 proposta con ricorso del 16 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) A. M. - dante causa di M.U. e deceduto nel (OMISSIS) - era stato convenuto (unitamente ad altri) - con citazione del 15 ottobre 1991, dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro; b) il Tribunale adito, con sentenza non definitiva dell'8 luglio 2006, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti degli eredi di M.A., disponendo per l'ulteriore corso e riservando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva; c) successivamente, lo stesso Tribunale aveva emesso sentenza definitiva in data 30 gennaio 2009;
che la Corte d'Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato l'improponibilità della domanda di equa riparazione del M. per intervenuta decadenza ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 affermando che, nella specie, il termine semestrale di cui allo stesso art. 4 decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva dell'8 luglio 2006 (8 ottobre 2007), con la conseguenza che il ricorso del 16 ottobre 2008 è tardivo.
(Torna su ) Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il motivo di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che il termine semestrale di decadenza dal diritto di proporre la domanda di equa riparazione decorre, nella specie, dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva del 30 gennaio 2009, con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione, proposto in data 16 ottobre 2008, è certamente tempestivo;
che tale censura merita accoglimento, con assorbimento di ogni altro motivo o profilo di censura;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5), e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza delle sezioni unite n. 9441 del 2011, 6993 del 2011, 4618 del 2007, nonchè, nel medesimo senso, la precedente sentenza delle sezioni unite n. 711 del 1999);
che - come è stato chiarito dalla menzionata sentenza delle sezioni unite di questa Corte - tale criterio formale di identificazione è preferibile rispetto ad altri criteri, poichè vale a fondare l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo dette condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.;
che, nella specie, i Giudici a quibus hanno deciso la causa con ratio decidendi in palese contrasto con detto diritto vivente, sicchè il decreto impugnato deve essere annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa Corte d'Appello di Salerno che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto qui ribaditi e provvederà a decidere la causa nel merito ed a regolare le spese del presente grado del giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013
10-02-2013 22:23
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