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Sentenza

Il terzo chiamato in causa è cinese. Il Tribunale di Lecco privilegia i profili ...
Il terzo chiamato in causa è cinese. Il Tribunale di Lecco privilegia i profili di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Tribunale di Lecco, sez. II Civile, ordinanza 24 aprile 2013
Giudice Alessandra Cucuzza

Fatto e diritto

All'udienza del 24 aprile 2013 davanti al giudice Dott.ssa Alessandra Cucuzza, è comparso l'avv. Resinelli e l'avv. Calvetti per parte attrice, l'avv. Casalegno per parte convenuta. L'avv. Calvetti, anche alla luce del noto arresto delle Sezioni Unite, chiede la revoca della chiamata del terzo autorizzata dal precedente Giudice Istruttore. L'avv. Casalegno insiste, invece, per la concessione di un termine per potere procedere alla notifica nei termini di legge.
Il Giudice
dato atto, vista l'istanza depositata in data 04.03.2013, con la quale la convenuta Marietti
Coltelleria s.r.l. chiedeva un ulteriore differimento della prima udienza, già fissata per il giorno
9.10.2013 in ragione della complessità delle operazioni, con particolare riferimento alla traduzione in cinese della considerevole mole di atti, nonché in ragione dei tempi della notifica in Cina;
sentite le parti alla presente udienza,
rilevato che, secondo l'autorevole dictum della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, 26 aprile 2005, n. 8688), “il provvedimento che consente ad una parte di chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, trattandosi di intervento ad istanza di parte che non attiene alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine, nel caso di inutile decorso di quello originariamente concesso, implica la revoca, da parte del giudice, del provvedimento concessivo che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello ne'in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado (Cass. 7688/90; 710/95) ed atteso che la mancata partecipazione del terzo in giudizio non induce alcuna nullità degli atti ne' incide sulla integrità del contraddittorio”;
ritenuto che la discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo risulti ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2010 (Cass. Sez. U, 23 febbraio 2010, n. 4309), secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo;
ritenuto che, nel caso in giudizio, le prospettate difficoltà di evocare in giudizio il terzo rendono tale chiamata contrastante con le citate esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo come evidenziato dall'istanza del convenuto, il quale, nonostante la prossima udienza non fosse stata fissata a breve, ha chiesto un'ulteriore posticipazione dell'udienza per potere procedere alla chiamata del terzo;

P.Q.M.

Revoca l'autorizzazione alla chiamata del terzo concessa all'udienza del 23 gennaio 2013 dal Got Dott. Carletti.
Avv. Antonino Sugamele

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