Inquilino ancora senza contratto. Se la caldaia è malfunzionante risponde sempre il proprietario.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 febbraio – 20 maggio 2013, n. 21614
Presidente Marzano – Relatore Massafra
Ritenuto in fatto
Con sentenza del Tribunale di Lecce, del 18.3.2009, D.S.N. e C.A. venivano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, in concorso con G.S, di cui agli artt. 113 e 589 c.p., per aver, secondo l'imputazione, cagionato, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline - D.S.N.A., quale proprietaria dell'immobile, C.A. e G.S., quali occupanti dei predetto immobile - la morte di C.A., deceduto per insufficienza respiratoria acuta da intossicazione acuta da ossido di carbonio, sostanza che il C. medesimo inalava a seguito della dispersione in ambiente domestico del precitato gas, quale conseguenza del malfunzionamento della caldaia murale a gas metano che veniva installata a servizio dell'appartamento in questione, non prima dell'anno 1994, che veniva messa in funzione senza il rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla L. n. 46/90 o di altra equipollente documentazione; in particolare omettevano di assicurare la corretta manutenzione della precitata caldaia sì da garantirne le condizioni di sicurezza e rendimento previste dalla legge e consentivano che la stessa venisse messa in funzione nonostante: a) fosse priva del sistema di prelievo dei fumi da combustione; b) il termostato “temperatura fumi” non fase attivo; c) non fosse presente il condotto verticale di minimo 50 cm normativamente previsto per lo scarico dei fumi dall'uscita della caldaia a 90°; d) la caldaia stessa risultasse installata in una veranda-balcone completamente chiusa con vetrata ed in assenza di griglie fisse di aerazione dimensionate secondo tabelle e nonostante l'impianto in questione difettasse della documentazione attestante la conformità alle condizioni normativamente previste, ovvero difettasse del materiale tecnico per la regolazione, l'uso e la manutenzione e del libretto di impianto completo dei dati combustione e verifiche periodiche (in Lequile il 20.12.2004). I predetti D.S. e C. venivano, pertanto, condannati, con attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese del procedimento, con pena sospesa per entrambi. G.S. veniva, invece, assolta dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto.
Gli accadimenti venivano ricostruiti nella loro concreta successione a pagg. 1-2 della sentenza: era stata installata una originaria caldaia - una Lamborghini - da parte della ditta M.V., nei primi mesi del 1994. L'immobile era stato condotto in locazione da parte dei dott.ri C. e S. inizialmente, e del solo C. fino al maggio-giugno 2004; medio-tempore avveniva il passaggio di proprietà alla D.S., la quale, pur senza forma scritta, aveva stipulato altro contratto di locazione nel settembre del 2004 con G.S., materialmente trasferitasi nell'immobile in data 19.12.2004, il giorno prima della tragica morte del C.; dopo la di lui morte la caldaia (ora Riello), non sottoposta a sequestro, era stata oggetto di due differenti interventi di manutenzione, nel gennaio 2005, da parte di dipendenti della S., ed una terza volta da parte ad opera di dipendenti della Asea.
Deveva comunque ritenersi provato che in relazione alla caldaia Riello presso (… omissis …) chiuso da una vetrata in funzione al momento del fatto, non vi fosse stata adeguata manutenzione e che la stessa fosse priva di un valido sistema di prelievo dei fumi di combustione.
Tale sentenza era parzialmente riformata da quella della Corte di Appello di Lecce in data 19.12.2011, che assolveva C.A. dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto e concedeva alla D.S. il beneficio della non menzione.
Avverso la sentenza della Corte leccese ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.S.N. deducendo la falsa applicazione dell'art. 11 dPR 412/1993 ed il vizio motivazionale circa l'assunzione della posizione di garanzia dell'imputata, nonchè la violazione degli artt. 192 e 197 c.p.p., laddove sostiene che, nonostante l'assoluzione intervenuta, proprio la G., occupante dell'appartamento al momento del fatto, fosse destinataria degli obblighi previsti dalla normativa in materia di caldaie e quindi titolare della posizione di garanzia; sostiene che, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 dPR 412/1993, alla proprietaria (D.S.) subentrava, per tutto il periodo dell'occupazlone l'occupante nella posizione di garanzia e degli obblighi previsti al regolamento in questione: quindi non vi era alcuna responsabilità concorrente tra le due figure (di proprietaria ed occupante) e, richiamando l'analogo motivo appello, ribadisce che secondo, le risultanze processuali, vi era un accordo pattizio in forza del quale la G. aveva ricevuto le chiavi dell'immobile solo al fine di provvedere al riassetto di esso, al trasloco dei mobili e alle opere prodromiche all'ingresso effettivo nel medesimo, mentre l'inizio effettivo del rapporto locatizio con consegna della documentazione attestante il funzionamento a norma di legge dell'impianto di riscaldamento (con conseguente effettiva utilizzazione dell'abitazione) erano stati differiti al momento della stipula del contratto, che intervenne dopo il sinistro, sicchè la posizione di garanzia sarebbe stata assunta dalla D.S. solo al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
In proposito contesta, altresì, le argomentazioni motivatorie addotte a sostegno dell'assoluzione della G., fondate su dati processuali non utilizzabili, ossia le presunte dichiarazioni rese da fantomatici ma mal individuati parenti dell'imputata che avevano assicurato, su incarico della D.S., il regolare funzionamento della caldaia.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le censure mosse hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Correttamente, infatti, è stata rilevata la persistenza della posizione di garanzia della proprietaria D.S. sino al momento dell'inizio effettivo del rapporto locativo e, quindi, della concreta utilizzazione dell'abitazione: invero, solo con il verificarsi di tale circostanza la conduttrice poteva pretendere la documentazione relativa alla conformità della caldaia (… omissis … ) prima d'allora, la G. era stata solo beneficiaria del mero permesso di accedere all'immobile per graziosa concessione della proprietaria e a fini ben limitati, figura non contemplata, dalla norma di cui all'art. 11 dPR 412/1993.
Tale disposizione, dopo aver previsto in via generale e prioritaria al comma 1° che “l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1”, al 2° comma precisa, che “Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto e alle verifiche, periodiche di cui al comma 12”; sicché, in sostanza, la norma predetta, per un verso, non sembra esonerare radicalmente il proprietario da ogni responsabilità connessa all'impianto termico a servizio dell'immobile atteso l'esplicito subentro dell'occupante solo “limitamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto e alle verifiche periodiche di cui al comma 12” e, per altro verso, richiamando la figura dell'“occupante”, intende, chiaramente riferirsi al soggetto che stabilmente, benchè transitoriamente, occupi l'immobile, usufruendone, figura che, come sopra evidenziato, non ricorreva per la G. antecedentemente al suo effettivo trasferimento nell'immobile, successivo alla stipula del contratto di locazione.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
20-05-2013 22:42
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