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Sentenza

L'auto è messa a disposizione dell'intera famiglia? Il proprietario deve sempre ...
L'auto è messa a disposizione dell'intera famiglia? Il proprietario deve sempre sapere a chi è affidata l'auto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio – 8 luglio 2013, n. 16952
Presidente Settimj – Relatore Giusti

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha deposita­to, in data 28 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. “Con ricorso depositato in data 4 novembre 2009 presso la cancelleria del Giudice di pace di Brescia, G.P. propose opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Brescia con cui gli era stata conte­stata lit violazione dell'art. 126-bis del codice della strada per non avere fornito i dati. personali e della patente da  guida del conducente del veicolo targato DM 281 AV, di sua proprietà, al momento del rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità, avvenuta il 6 maggio 2009.
A sostegno dell'opposizione, il P. dedusse di a­vere tempestivamente comunicato di non essere in grado di fornire i dati del conducente, avendo egli quel giorno affidato il veicolo a terze persone - delle quali forniva le generalità - e non essendo egli a bordo della vettura.
Si costituì il Ministero dell'interno, resistendo.
il Giudice di pace di Brescia, con sentenza in data. 2S aprile 20:L0, rig~ettà il ricorso.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza resa pubblica me­diante deposito in cancelleria il 22 agosto 2011, ha ri­gettato l'appello del P., condannandolo al paga­mento delle spese processuali.
Per la cassazione della sentenza del. Tribunale il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 febbraio 2012, sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell'interno ha resistito con controricor­so.
Con l'unico mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada) il ricorrente si duole che non sia stata ritenuta giustifi­cata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del con­ducente, essendosi di fronte ad un caso di auto di fami­glia guidata da parenti. stretti del proprietario e non essendo predicatile un dovere di conoscenza in capo all'intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell'ambito fami­liare.
Il motivo è infondato, essendosi il giudice del merito attenuto al principio secondo cui il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale inca­pacità di. identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria del ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che le critiche del ricorrente non colgono nel se­gno e non offrono elementi suscettibili di mutare l'orientamento di questa Corte, espresso, oltre che dal­la pronuncia richiamata nella relazione, da Casa., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 13748, e da Cass., Sez. 11, 16 ottobre 2009, n. 22042;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Avv. Antonino Sugamele

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