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Sentenza

L'interversione del possesso non è automaticamente provata dalla pacifica e ultr...
L'interversione del possesso non è automaticamente provata dalla pacifica e ultraventennale detenzione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 dicembre 2012 – 11 aprile 2013, n. 8900
Presidente Oddo – Relatore Manna

Svolgimento del processo

Nell'aprile del 1998 la Villa Oscano s.r.l. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Perugia A..P. e S.C. , eredi di O..C. , da poco deceduta all'età di centocinque anni, per sentirli condannare alla restituzione di una porzione di un immobile di maggior consistenza sito in (OMISSIS), che la loro dante causa aveva occupato a titolo gratuito dal 1918 fino a la sua morte, e al risarcimento dei danni. Precisavano, al riguardo, che i proprietari dell'epoca, i conti Telfer, avevano concesso il godimento di tale parte dell'immobile ad O..C. , che lavorava presso di loro come cameriera, perché rimasta vedova in giovane età e con due figli. Cessato tale rapporto di lavoro, i successivi proprietari dell'immobile avevano lasciato, per ragioni di cortesia, che la donna continuasse a vivere nell'alloggio, senza che a ciò tacessero seguito atti d'interversione del possesso da parte di lei.
I convenuti resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata l'usucapione della proprietà dell'alloggio, assumendone il perfezionamento vivente la loro dante causa.
Il Tribunale di Perugia (la cui competenza era sopravvenuta per effetto del D.Lgs. n.51/98) rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.
Decisione, questa, ribaltata dalla Torte d'appello di Perugia, che con sentenza non definitiva n.342/06 condannava P.A. e C..S. a rilasciare l'immobile in favore della società attrice, regolando, poi, il risarcimento del danno con sentenza definitiva n. 203/08.
Riteneva la Corte territoriale che gli stessi convenuti avevano sostanzialmente ammesso che il godimento dell'immobile da parte della loro dante causa era iniziato per concessione gratuita dei proprietari, e quindi a titolo di detenzione quale comodataria, il che escludeva che l'art. 1141 c.c. fosse applicabile alla fattispecie. La tesi difensiva dei P. -S. , a giudizio dei quali O..C. , indipendentemente dal motivo per cui le era stato concesso il godimento del bene, l'aveva sin dall'inizio posseduto come proprietaria, non considerava che la qualificazione come possesso o come detenzione non può prescindere dal modo in cui ha avuto inizio il potere di farlo sulla cosa, e che un godimento iniziato come detenzione non può convertirsi in possesso al di fuori dei modi di cui all'art. 1141, secondo comma c.c., ossia mediante un atto d'interversione, da escludersi nella specie, non essendone stata fornita la prova. Né era rilevante il fatto che C.O. considerasse come sua la casa, e la circostanza che ella avesse continuato ad abitarla anche quando, nel 1950, cessò il suo rapporto di lavoro con il proprietario di allora, poiché nell'un caso come nell'altro non si trattava di atti qualificabili come opposizione al potere dei proprietari. Del pari irrilevanti a tal fine, sia la prolungata mancanza di una richiesta di restituzione del bene, compatibile con un atteggiamento caritatevole verso la C. , sia il fatto che quest'ultima avesse eseguito sull'immobile taluni interventi di manutenzione, peraltro modesti stando alle stesse allegazioni dei convenuti. Infine, la Corte perugina riteneva che il danno dovesse essere liquidato avendo riguardo non al valore locativo del bene, ma alla rendita che se ne sarebbe potuta ricavare adibendolo, previa ristrutturazione, a casa per le vacanze, considerata l'attività ricettiva svolta dalla società attrice e le potenzialità dell'immobile, posto nelle vicinanze della prestigiosa Villa Oscano.
Per la cassazione di entrambe le sentenze d'appello P.A. e C..S. hanno proposto separati ricorsi, cui l'Azienda Agricola Villa Oscano resiste con altrettanti controricorsi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

1 - I due ricorsi vanno riuniti. Infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'art. 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9377/01; conforme, Cass. n. 6391/04).
2. Il primo motivo d'impugnazione del primo dei due ricorsi, proposto contro la sentenza non definitiva, n. 342/06, denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1 comma, 1144 e 1158 c.c., in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 c.p.c..
Parte ricorrente deduce che il fatto controverso e decisivo è costituito dallo stabilire se O..C. abbia avuto la detenzione o il possesso dell'immobile in contestazione durante gli ottant'anni circa in cui lo ha abitato. Il motivo prosegue riportando: le dichiarazioni rese da A..P. in sede d'interrogatorio libero, da cui risulterebbe che sin dall'inizio O..C. si sarebbe comportata come unica e vera proprietaria dell'immobile; una lettera datata 14.1.1998 inviata dalla P. all'Azienda Agraria Villa Oscano che (contrariamente a quanto osservato dalla Corte d'appello, che l'ha ritenuta una conferma del riconoscimento da parte della convenuta del diritto di proprietà della società attrice) dimostrerebbe, invece, l'opposta pretesa della P. stessa; nonché la trascrizione delle rispettive memorie istruttorie delle parti e delle deposizioni dei testi escussi. Ribadisce, quindi, che la società attrice non ha provato che O..C. avesse cominciato ad esercitare il potere di fatto sull'immobile a titolo di detenzione, ma solo che il motivo per cui le era stato concesso il godimento dell'immobile era riconducibile alla morte del marito e al fatto che ella lavorava alle dipendenze dei Telfer, per cui, atteso che gli art. 1140 e 1141, 1 comma c.c. parlano del potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e non del titolo attributivo di tale potere, ciò che è decisivo è che: a) l'esercizio effettivo del potere esercitato da O..C. era stato corrispondente al diritto di proprietà, indipendentemente dal motivo sottostante alla concessione del godimento dell'immobile; b) la società Azienda Agraria Villa Oscano non ha fornito alcuna prova che alcuno dei proprietari formali dell'immobile abbia mai esercitato il diritto di proprietà su di esso.
In relazione alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge, parte ricorrente formula, infine, il seguente quesito di diritto ex art.366 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie): "per la qualificazione di un comportamento come possesso o come detenzione ai fini dell'applicazione o meno dell'usucapione del diritto di proprietà su di un immobile, deve farsi riferimento solo al titolo e/o al motivo per il quale il bene è stato consegnato, oppure deve aversi necessariamente riguardo all'utilizzo ultraventennale del bene ed alle concrete modalità attraverso le quali il soggetto ha attuato il godimento dell'immobile stesso per tutto il tempo in cui ne avuto la disponibilità senza interferenze da parte del dante causa"; ed ancora: "ai fini dell'usucapione, se da quando l'immobile è consegnato al soggetto da parte del proprietario formale si verificano tutte le seguenti circostanze: il soggetto consegnatario dice a tutti che la casa è sua, il proprietario formale gli dice che la casa è sua, alcun proprietario formale di quelli che si sono succeduti nel tempo richiede la restituzione del bene per un arco di tempo protrattosi per oltre 80 anni, il soggetto consegnatario ha effettuato senza chiedere al proprietario tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione che si sono resi necessari nel corso degli ottanta anni, il soggetto consegnatario dapprima legato ad un rapporto lavorativo con il proprietario formale del bene dopo 34 anni cessa ogni tipo di attività lavorativa e continua a godere dell'immobile con tutte le predette caratteristiche per altri 37 anni, possa ritenersi maturato il diritto ad usucapire la proprietà del predetto immobile o non potendosi ritenere le predette circostanze in fatto da qualificarsi come possesso del bene ad usucapionem o meno".
3. - Col secondo motivo è dedotta, ancora, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione dell'art. 1141, 2 comma c.c..
Quale fatto controverso e decisivo parte ricorrente individua la circostanza che con il pensionamento la C. abbia mutato il suo comportamento nei confronti del bene e cioè che abbia cominciato a possedere il bene, comportandosi nei confronti del bene da proprietaria, con l'intenzione di comportarsi da proprietaria e non riconoscendo alcun potere sul bene preminente rispetto al proprio, abbia cioè mutato la detenzione in possesso.
Fatto decisivo e controverso per il giudizio è pertanto stabilire se il pensionamento sia da considerarsi fatto volitivo interno al soggetto che reclama l'usucapione o se debba considerarsi fatto esteriore che si manifesta nei confronti del proprietario, in guisa da rendere conoscibile al medesimo che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che possiede nomine proprio e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo cosi in possesso la detenzione precedentemente esercitata" (così, testua niente, si legge a pagg. 54 e 55 del ricorso).
Il motivo termina in relazione alla denunciata violazione di legge, col seguente quesito: "qualora un soggetto abbia iniziato a detenere l'immobile di proprietà del datore di lavoro in virtù del rapporto di dipendenza lavorativa insorto tra le parti, il pensionamento della lavoratrice e quindi la cessazione totale dell'attività lavorativa unitamente alla permanenza nell'immobile per un periodo ultraventennale con tutti gli oneri di manutenzione a carico costituisce mutamento del godimento del bene da detenzione in possesso?".
4. - I predetti due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitività, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4.1. - Inammissibili quanto alla censura di vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., per difetto del momento di sintesi - recante la specificazione dei rilievi attraverso cui cogliere senso, portata e fondatezza della censura - che, giova precisare, non si identifica né si esaurisce con la mera indicazione del fatto controverso e decisivo, ma si aggiunge ad essa come elemento funzionale alla stessa comprensione della censura. Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366-bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass. S.U. n. 20603/07; conformi, Cass. nn. 4309/08, 8897/08,27680/09 e 11019/11).
4.2. - I due motivi sono, poi, infondati nella parte in cui denunciano, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 1140, 1 comma, 1144 e 1158 c.c..
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'affermare che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. L'interversione del possesso, quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trame elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione (Cass. n. 4404/06).
Pertanto, ove la relazione con la res abbia avuto inizio a titolo di detenzione, il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l'inerzia dei proprietari nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione - fatta a persone diverse dal possessore - del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee tanto ad escludere l'operatività della norma dell'art. 1141, 2 comma c.c. (in base alla quale chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un'opposizione al possessore.
5. - Il primo motivo del secondo ricorso, proposto contro la sentenza definitiva, la n.203/08, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 132, 187, 188, 189, 191, 194, 277 e 278 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d'appello scisso il giudizio sull'an da quello sul quantum in difetto di richiesta ed accolto la domanda risarcitoria pur in mancanza di istanza di prova in ordine al quantum.
Segue il quesito: "dica la Corte di Cassazione se, nel caso in cui la parte che formula domanda di risarcimento dei danni non chieda espressamente la scissione del giudizio relativo all'an da quello sul quantum, il Giudice può o non può operare d'ufficio la predetta scissione emettendo due distinte sentenze, l'una definitiva e l'altra non definitiva ed ancora il Giudice può accogliere o deve respingere la domanda di risarcimento danni in difetto di prova in ordine al quantum da parte del richiedente". Ed ancora: "la Corte d appello non ha dato alcuna motivazione del perché la stessa abbia provveduto adoperare la scissione del giudizio per la parte relativa all'an, da quella relativa al quantum, in difetto di alcuna istanza in proposito da parte della parte richiedente il risarcimento del danno, né ha fornito alcuna motivazione del perché in difetto di prova relativa al quantum la stessa abbia comunque provveduto alla quantificazione del danno da occupazione illegittima".
5.1. - Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello perugina con la sentenza non definitiva, la n. 342/06, non pronunciò affatto la condanna generica degli appellati P. e S. al risarcimento del danno. Al contrario, correttamente avvalendosi di una facoltà che è prevista dall'art. 279, n. 4 c.p.c. (e dunque non dall'art. 278 c.p.c.), condannò questi ultimi al rilascio del fondo e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione dell'istruzione probatoria relativamente alla domanda di risarcimento del danno. Né l'asserita scissione dell'ai rispetto al quantum debeatur è enucleabile in via logica dalla nomina di un c.t.u. per determinare l'ammontare dovuto, per la fin troppo ovvia considerazione che i provvedimenti di carattere ordinatorio (che non cessano di essere tali sol perché la loro emissione con separata ordinanza sia stata - secondo una tecnica di redazione dell'atto indiscutibilmente corretta - preannunciata nella sentenza non definitiva), come non possono pregiudicare mai la decisione della causa (come recita l'art. 177, 1 comma c.p.c.), così non possono neppure implicarla.
6. - Il secondo motivo del secondo ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 132 del c.p.c., nonché degli artt.752 e 1295 c.c., per aver condannato S.C. e A..P. , nella loro qualità di eredi di O..C. al risarcimento del danno in via solidale, essendo invece l'obbligazione risarcitoria in oggetto di natura parziaria.
Patte ricorrente sostiene che la condanna di C..S. e A..P. in solido fra loro viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, atteso che la società attrice non aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti, tant'è che li aveva citati nella loro qualità di eredi di C.O. .
Segue il quesito: "dica la Corte di Cassazione se l'obbligazione dei coeredi al risarcimento dei danni nei confronti dei terzi è di natura solidale o parziaria nel senso che ciascun erede risponde per l'intero o esclusivamente in relazione alla sua quota ereditaria".
6.1. - In disparte la dubbia idoneità del quesito (in cui è omesso proprio il dato fondamentale della fattispecie ipotetica su cui parte ricorrente interroga questa Corte, dando ingiustificatamente per scontata la qualificazione ereditaria del debito in questione), la censura non ha fondamento.
L'art.752 c.c., per cui i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc.), non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone.in senso non giuridico, ma soltanto occasionale. In quest'ultima categoria rientra l'obbligazione di risarcimento del danno, succedanea a quella inadempiuta avente ad oggetto il rilascio di un bene immobile già concesso in comodato al de cuius, sorta dopo la morte di quest'ultimo allorché il comodante abbia per la prima volta chiesto la restituzione del bene agli eredi.
È quanto la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie (v. pag. 4 della sentenza n. 203/08), e che in parte qua non forma oggetto d'impugnazione sotto il profilo della congruità del percorso motivazionale sotteso.
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. è sufficiente rilevare l'assenza di un quesito ad hoc, con la conseguente inammissibilità della censura.
6. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La Corte d'appello, sostiene parte ricorrente, ha immotivatamente, e quindi illegittimamente, raddoppiato le somme dovute a titolo di spese di giudizio da A..P. e C..S. , rispetto a quelle che il Tribunale aveva liquidato a carico della Azienda Agricola Villa Oscano s.r.l., soccombente in primo grado.
Formula al riguardo il seguente quesito: "dica la Corte di Cassazione se la Corte d'appello, nel caso di riforma della sentenza di primo grado può o non può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio provvedendo a liquidarle sia per ciò che attiene al primo grado di giudizio, ed in particolare a riliquidare quelle del primo grado di giudizio già liquidate dal Primo Giudice, aumentandole, in difetto di alcuna motivazione sul punto, in difetto della nota spese della parte vittoriosa ed in difetto di alcuna indicazione circa i parametri di riferimento della tariffa professionale forense usati per la relativa liquidazione e se sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio nel caso in cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado veda riformata totalmente la sentenza di primo grado in appello".
6.1. - Il motivo è manifestamente infondato, perché collide, senza alcuna argomentazione di contrasto, con giurisprudenza nota e consolidata di questa Corte, da cui non v'è ragione di deviare.
Ed infatti: a) il giudice di appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. nn. 18837/10, 7846/06,13485/00, 6155/00 e 12551/92); va da sé che, caducato per l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, 1 comma c.p.c. il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di giudizio, non vi è alcuna limitazione all'esercizio del potere del giudice d'appello di stabilirne il nuovo ammontare; b) qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. nn. 270/06, 11583/04, 7527/02, 8721/99 e 3267/99); c) non è censurabile il mancato ricorso - da parte del giudice di merito - all'istituto della compensazione delle spese del giudizio (Cass. n. 11770/98; conforme, n. 6365/00).
7. - Col quarto motivo è dedotta l'omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in connessione alla violazione dell'art. 191 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Sostiene la parte ricorrente che l'appellante aveva chiesto il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell'immobile in ragione di Euro 258,23 per ogni mensilità dal 1.2.1998 fino alla data di consegna dell'immobile, senza tuttavia fornire od offrire prova alcuna in merito. Per contro, la Corte territoriale ha nominato un c.t.u. per accertare il valore locativo dell'immobile, per poi disattendere, contraddittoriamente, le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in maniera conforme al quesito affidatogli, e ritenere, senza che la relativa circostanza di fatto risultasse allegata e provata, che l'alloggio avesse-una destinazione turistica.
In relazione alla dedotta violazione di legge, parte ricorrente formula il seguente quesito: "dica la Corte di Cassazione, se, nel caso in cui una parte formuli la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di immobile, può o non può il Giudice determinare autonomamente il parametro di riferimento per la quantificazione del danno da parte della parte richiedente ed in difetto di prova circa la sussistenza dei fatti posti alla base della scelta del predetto criterio di riferimento avvalendosi di argomentazioni presuntive sfornite del relativo riscontro processuale".
7.1. - Il motivo è inammissibile in ciascuna delle censure in cui si articola.
In ordine al vizio motivazionale, in quanto il motivo è privo del momento di sintesi che ne circoscriva i limiti (v. paragrafo 4.1. che precède); quanto alla denunciata violazione di legge, perché il quesito è basato su di un presupposto fattuale - l'assenza di prove sul parametro di liquidazione prescelto - indimostrato e indimostrabile a cagione dell'inammissibilità della censura volta a farlo emergere.
8. - In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.
9. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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