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Sentenza

La Cassazione precisa la differenza tra modifica di una obbligazione e la novazi...
La Cassazione precisa la differenza tra modifica di una obbligazione e la novazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 giugno - 26 giugno 2013, n. 16050
Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo del 25.1.2011 in materia di contratto di locazione.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all'entrata in vigore della stessa (4.7.2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa (art. 360 bis n. 1 c.p.c.).
Con due motivi la ricorrente denuncia:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c., 1362 c.c. e 1363 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3. 2)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. circa la controversa sussistenza del contratto di locazione tra le parti coinvolte, risultata decisiva per il giudizio.
I motivi, trattati congiuntamente, non sono fondati.
È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità che l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisca una novazione e non comporti, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità.
La novazione oggettiva esige, infatti, l'animus novandi, vale a dire l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto ai sensi dell'art. 1, 230 c.c. (Cass. 6.7.2010 n. 15980).
Ciò che vuoi dire che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e dalla causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo.
L'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cass. 9.3.2010 n. 5673; Cass. 9.3.2010 n. 5665; conf. Cass. 26.2.2009 n. 4670).
Nel caso in esame, pur non fermandosi apertamente sull'istituto della novazione, la Corte di merito ha però affermato, interpretando il contratto preliminare di vendita, che quest'ultimo non ha estinto il precedente rapporto locativo; e ciò perché Al contrario, con la scrittura privata del 30.1.07 le parti hanno specificato che l'immobile è attualmente tenuto in locazione dalla promittente (rectius promissaria) compratrice ed hanno aggiunto che il canone locatizio sarà corrisposto alla parte venditrice sino alla stipula dell'atto pubblico.
Ed la stessa Corte ha concluso che Dal tenore inequivocabile di tali pattuizioni si evince che, sebbene i contraenti avessero prima dichiarato che il possesso materiale del fabbricato veniva trasferito all'acquirente da oggi, essi in realtà hanno inteso mantenere in vita il rapporto locativo e, in particolare, l'obbligo del pagamento del canone; con la precisazione di ulteriori dettagli. Ora, è ben evidente che l'esame condotto dalla Corte di merito ha escluso la sussistenza degli elementi della novazione e la congruità della motivazione adottata esclude la necessità dell'intervento della Corte di legittimità. Nessuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale può, quindi, essere imputata alla sentenza impugnata che ha correttamente e motivatamente interpretato la comune intenzione delle parti.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Avv. Antonino Sugamele

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