La Giurisdizione sulle Società per azioni pubbliche è del giudice ordinario. Accolto ricorso di un dipendente di una società di parcometri partecipata dal Comune di Cosenza.
Corte di cassazione - Sezione unite civile - Sentenza 25 marzo 2013 n. 7374
25 marzo 2013
E' il giudice ordinario ad avere la giurisdizione su una azione di risarcimento danni contro un amministratore di una società a partecipazione pubblica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 7374/2013.
Per la Suprema corte: “Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall'impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 26806/2009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand'anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti”.
26-03-2013 14:35
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