La natura dell'arbitrato internazionale: per la Cassazione è sempre rituale.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 aprile - 30 settembre 2013, n. 22338
Presidente Luccioli – Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 - Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2002 il Ministero degli Affari Esteri conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Roma la S.p.a Aquater, impugnando per nullità il lodo emesso dal collegio arbitrale costituito in Roma il 30 gennaio 2001, sottoscritto il 13 dicembre 2001, con il quale, dirimendo una controversia insorta fra le parti ed oggetto di clausola compromissoria inerente a contratto di appalto concluso in data 9 luglio 1986, e modificato con patto aggiuntivo del 29 maggio 1992, l'Amministrazione era stata condannata al pagamento della somma di L. 5.950.543.436.
1.1 - Venivano dedotte la nullità del patto per arbitrato irrituale, la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri, e, comunque, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla controparte.
1.2 - Instauratosi il contraddittorio, la S.p.a. Aquater chiedeva il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata.
1.3 - Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello, rilevata preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione, ha affermato l'inesistenza giuridica del lodo per radicale carenza negli arbitri di potestas judicandi.
È stato osservato che il tenore della clausola compromissoria, che esplicitamente prevede il carattere irrituale dell'arbitrato, non consentiva alcun dubbio in merito a tale qualificazione.
La natura irrituale dell'arbitrato non era esclusa, trattandosi nella specie (in quanto la prestazione qualitativamente rilevante doveva eseguirsi in Somalia) di arbitrato internazionale, dalla disposizione contenuta nell'art. 24 della l. 5 gennaio 1994, n. 25 - alla quale il successivo art. 27 attribuiva efficacia retroattiva - secondo cui l'arbitrato internazionale è ontologicamente rituale, in quanto le nuove disposizioni, richiamando le norme in tema di arbitrato rituale, non possono comportare una conversione in quest'ultimo dell'arbitrato irrituale, che rimane tale per le sue caratteristiche intrinseche indipendentemente dal fatto che una delle parti risieda all'estero ovvero ivi debba eseguirsi una parte rilevante della prestazione.
L'accertata natura irrituale dell'arbitrato comportava, a giudizio della Corte, la nullità radicale ovvero l'inesistenza giuridica del lodo, avendo gli arbitri agito dichiaratamente ed inequivocabilmente come arbitri rituali, come tali privi di potestas iudicandi.
1.4 - Per la Cassazione di tale decisione la Snamprogetti S.p.a., incorporante della S.p.a. Aquater (ora Saipem S.p.a.), ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.
1.5 - L'Amministrazione non ha svolto difese mediante controricorso, avendo tuttavia depositato atto di costituzione, ai fini della partecipazione, poi verifica-tasi, alla discussione.
Motivi della decisione
2 - Il ricorso deve ritenersi validamente proposto dalla S.p.a. Snamprogetti, in quanto subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, alla S.p.a. Aquater. Allo stesso modo deve ritenersi che il rapporto processuale prosegua ora nei confronti, come parte ricorrente, di Saipem S.p.a., a seguito di nuova fusione per incorporazione intervenuta - dopo la proposizione del ricorso - in data 29 settembre 2008 con atto del Notaio Avondola di Milano, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 1 ottobre 2008. Infatti l'art. 2504 bis cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (Cass., 15 febbraio 2013, n. 3820).
2.1 - Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 808 e 832 c.p.c., 24 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, dei principi generali in tema di arbitrato rituale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c..
2.2 - Si sostiene che, avendo correttamente ravvisato la natura internazionale dell'arbitrato, la corte di appello non avrebbe potuto far ricorso alla distinzione fra la natura rituale o irrituale dello stesso, in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, essa opera soltanto con riferimento all'arbitrato interno, dovendosi applicare a quello internazionale esclusivamente la regolamentazione dell'arbitrato rituale.
3 - La censura è fondata.
3.1 - Vale bene premettere come risulti del tutto pacifica la natura internazionale dell'arbitrato in esame: nella decisione impugnata, senza che sul punto siano stati avanzati rilievi, si afferma che non può "dubitarsi che la prestazione qualitativamente rilevante come sopra indicata si riferiva al territorio della Somalia". Tale soluzione, del resto, è conforme all'interpretazione, fondata anche sul suo tenore letterale, della norma contenuta nell'art. 832 c.p.c., come costantemente resa da questa Corte (Cass., n. 1102/2010; Cass., n. 3695/2007; Cass., n. 18460/2004; Cass., n. 544/2004; Cass., n. 18155/2002, Cass., n. 13648/2000), secondo cui la previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero contempla una parte delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali, la quale si prospetti come "significativa o rilevante" - pur se non la preponderante o principale - rispetto ad altre parti di esse nel perseguimento degli interessi a base del contratto. Il riferimento alla previsione di esecuzione fuori del territorio italiano di una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce,, rende evidente che nell'intenzione del legislatore ciò che segna la natura dell'arbitrato è il dato oggettivo della rilevanza in sé, da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto o della clausola compromissoria, con la conseguenza che deve escludersi, da una parte, che siano "internazionali" gli arbitrati previsti per controversie relative a parti secondarie, accessorie o di poco conto delle prestazioni regolate in contratto da attuare all'estero, e dall'altra che sia necessaria la "prevalenza" della parte di prestazioni da eseguire in altro Stato.
3.2 - Dall'accertata natura internazionale dell'arbitrato la corte territoriale prescinde del tutto ai fini della qualificazione dello stesso come irrituale, cui perviene attraverso l'interpretazione letterale della clausola compromissoria e l'individuazione della comune volontà delle parti, desumibile anche dal loro comportamento successivo.
In particolare, nella decisione impugnata non si attribuisce rilievo alle disposizioni contenute negli artt. 832 e segg. c.p.c., introdotte con l. n. 25 del 1994, ed applicabili, ratione temporis, all'arbitrato in esame, in quanto si ritiene che le stesse presuppongano un richiamo esclusivo all'arbitrato rituale, che acquisterebbe così una dimensione peculiare, id est "internazionale", la quale verrebbe ad affiancarsi a quella "domestica". Conclude la corte di merito osservando che "un arbitrato irrituale che abbia le caratteristiche fattuali descritte nell'art. 832 c.p.c. rimane sempre e comunque un arbitrato irrituale", con la conseguente nullità radicale, ovvero inesistenza, del lodo impugnato, per aver gli arbitri "agito inequivocabilmente e dichiaratamente quali arbitri rituali".
3.3 - Tale conclusione contrasta decisamente con l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui l'arbitrato internazionale non può che essere rituale (Cass., 16 gennaio 2004, n. 554). Tale soluzione, aderente, del resto, alle conclusioni cui è pervenuta la migliore dottrina, muove dalla constatazione che il sistema delineato dagli artt. 806, 808 e 832 c.p.c. e dall'art. 24 della l. 5 gennaio 1994, n. 25, prevede, in maniera autonoma ed esclusiva, la disciplina dell'arbitrato rituale.
Come già rilevato (Cass. 26 maggio 2010, n. 12866), tale principio muove dalla constatazione che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, ben conosciuta dal nostro diritto vivente, è invece poco praticata in ambito internazionale : le disposizioni intese a regolare un istituto che trascende i confini domestici, concepite per essere applicate ad ogni arbitrato che sia definibile come tale nella prassi internazionale, implicano il superamento della distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale.
D'altra parte, la specificità della disciplina introdotta della citata l. n. 25 del 1994, secondo un principio generalmente condiviso in dottrina e già recepito da questa Corte (Cass., 14 settembre 2004, n. 18460), trova il suo fondamento nell'intento del legislatore di fornire soluzioni più adatte agli scambi internazionali in senso ampio, mediante l'adozione di "una regolamentazione specifica ed esaustiva di determinati arbitrati, che ha qualificato come internazionali in quanto collegati con l'ordinamento italiano in base a criteri specificamente determinati".
4 - Rimanendo le ulteriori censure assorbite, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà il seguente principio di diritto : "nell'arbitrato internazionale, come disciplinato dagli artt. 832 e segg. c.p.c., introdotti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 (successivamente abrogati dall'art. 25 del D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), non rileva, ove tali disposizioni siano applicabili "ratione temporis", la distinzione fra arbitrato rituale ed irrituale, prevedendo il sistema delineato da dette norme unicamente uno specifica figura di arbitrato rituale".
Il giudice del rinvio provvederà, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
01-10-2013 21:29
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