La notifica è nulla se l'ufficiale notificatore asserisce solo l'assenza del destinatario senza certificare la ricerva ultronea di persone abilitate a ricevere l'atto.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 13.01.2013, n. 371
Presidente Finocchiaro - Relatore Giacalone
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione:
“1. - La sentenza impugnata (Trib. Catania, 4.12.2010) dichiarava inammissibile l'appello del C. , con condanna dello stesso alle spese del processo, rilevando:
1.1. - la nullità della notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio - disposta dal giudice di appello, nei confronti dell'assicurato RCA, litisconsorte necessario nel giudizio intentato dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - in quanto effettuata al portiere dello stabile del destinatario, senza che l'incaricato della notifica, limitatosi a dare atto della precaria assenza del destinatario, avesse certificato l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto (circostanza risultante evidente dall'esame degli avvisi di ricevimento); principio ritenuto applicabile da questa S.C. anche rispetto a notificazione avvenuta, come nella specie, a mezzo del servizio postale (Cass. S.U. n. 8214/2005);
1.2. - il giudice di appello non poteva disporre ulteriore rinnovazione della citazione a mente dell'art. 350 cpv. c.p.c., con le conseguenze di cui all'art. 331 cpv. c.p.c., essendo già stata ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario S.P.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente sopra indicato con tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. È applicabile ratione temporis la L. n. 69 del 2009.
2.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione degli artt. 139 c.p.c. e 7 l. n. 890/1982, per non avere il giudice di merito ritenuto che la notifica operata dal portalettere si perfezionerebbe con l'individuazione della persona tenuta per legge a ricevere, l'indicazione della sua qualità e la contestuale sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e dell'apposito registro, senza obbligo alcuno della compilazione della relata di notifica, attestante le ricerche effettuate e l'elenco delle persone preferenzialmente abilitate, essendo necessaria la redazione della stessa solo nell'ipotesi di notifica effettuata dall'Ufficiale giudiziario senza l'ausilio del servizio postale.
2.2, Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 331, secondo comma, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente non rimesso in termini l'odierno ricorrente nonostante (l'eventuale) difetto di notificazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio non fosse a lui imputabile essendo avvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione relativa alla condanna alle spese, in assenza di comportamenti negligenti del medesimo.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato dovendosi ribadire, conformemente a quanto rilevato nell'impugnata sentenza, che è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'incaricato della notifica non contenga l'indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale (Cass. S.U. n. 8214/2005, cit.; Cass. n. 6021/2007; 2304/2008).
3.2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato: il suo accoglimento è correlato alla sussistenza di precedenti conformi e determina l'assorbimento di ogni decisione in ordine al terzo, stante il nuovo esame che dovrà essere condotto dal giudice di rinvio che provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio.
Si deve, al riguardo, ribadire che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi già operante nel diritto positivo, senza bisogno di un nuovo intervento da parte del giudice delle leggi, un principio generale secondo il quale - qualunque sia la modalità di trasmissione - la notifica di un atto processuale, almeno quando essa debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile (Cass. n. 6906/2004). Peraltro, proprio in relazione alla notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., si è affermato che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi - come nella specie - l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica (Cass. n. 17416/2010; per altre applicazioni del medesimo principio, si vedano, di recente, Cass. 98/2011, ord.; Cass. n. 19996/2011).
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e la pronuncia di accoglimento del secondo motivo, respinto il primo ed assorbito il terzo; cassazione con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, per la rinnovazione dell'integrazione del contraddittorio in appello; per il conseguente esame nel merito dell'impugnazione e per la decisione sulle spese anche in ordine a quelle del presente giudizio”.
5. - La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria.
Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione.
6. - Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; rilevando, tuttavia, che la fondatezza della censura, riguardante l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., assorbe ogni decisione anche in ordine al primo motivo, diversamente da quanto rilevato nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto e deve provvedersi alla cassazione con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione dell'integrazione del contraddittorio in appello.
al conseguente esame nel merito dell'impugnazione e alla decisione sulle spese anche in ordine a quelle del presente giudizio, visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbita ogni altra censura; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 09.01.2013
13-01-2013 12:57
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