La richiesta di protezione internazionale è potere discrezionale del giudice del merito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 maggio 2012 - 18 aprile 2013, n. 9500
Presidente Salmè – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. L..K. , cittadino della Costa d'Avorio ha impugnato davanti al Tribunale di Roma la decisione negativa della Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale sulla sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Ha dedotto il richiedente di essere stato vittima di episodi di violenza a causa della sua appartenenza al (omissis) e in particolare di essere stato malmenato e ferito nel corso di una riunione del ... svoltasi il (omissis) .
2. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 27/11 del 17 giugno - 10 gennaio 2011 nella quale si afferma che la prospettazione del richiedente è rimasta priva di sostegno probatorio e anzi è smentita dalle sue stesse deduzioni e produzioni documentali dalle quali risulta che già nel 2005 egli aveva cessato l'attività di militante del (omissis) . La Corte ha poi rilevato che dalle informazioni acquisite presso l'autorità diplomatica risulta che nella stampa non si trovano riscontri dei fatti riferiti dal richiedente. La nota informativa diplomatica del 13 maggio 2010, riferisce la motivazione della Corte d'appello, descrive inoltre il clima politico del paese come decisamente migliorato dopo il cosidetto accordo di Ouagadougou del 4 marzo 2007 che ha posto fine al conflitto politico, sino ad allora in corso in Costa d'Avorio, e ha consentito la formazione di un Governo di riconciliazione nazionale. La Corte ha invece ritenuto priva di attendibilità una nota del segretario dipartimentale del predetto (omissis) dell'11 aprile 2007, con la quale si comunicava anche a L..K. che era stato predisposto un piano per eliminarlo fisicamente, e ha ritenuto irrilevanti la certificazione medica e la convocazione comunicata a L..K. dalla Polizia Ivoriana per la data dell'8 febbraio 2007. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria richiesta in via subordinata.
3. Contro la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione L..K. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero che eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, sfornito di autosufficienza, non redatto secondo i criteri imposti dall'art. 360 e 366 c.p.c. e perché inteso a provocare il completo riesame nel merito della controversia. Ne ha chiesto comunque il rigetto rilevando la esaustività, logicità e correttezza della motivazione della sentenza della Corte di appello.
Ritenuto che:
5. Il ricorso è tempestivo in quanto nel giudizio di cassazione, relativo a una domanda di protezione internazionale, il richiamo al rito camerale, operato dall'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 (modificato dall'art. 1 lettera m) del d.lgs. n. 159/2008 e dall'art. 1, comma 13, lettera c) della legge n. 94 del 2009) comporta che esso si introduce con deposito del ricorso presso la Cancelleria della Cassazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, a cura della Cancelleria della Corte di appello, della sentenza che ha deciso sul reclamo ai sensi dell'art. 35, comma 11, 12, 13 (cfr. Cass. Civ. sezione VI-1, ord. N. 17576 del 27 luglio 2010).
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce: violazione e mancata applicazione dell'art. 3 comma 1, 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 251/2007, degli artt. 8, comma 3 e 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal d.lgs. n. 158/2009. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano eluso la normativa in rubrica per avere, in primo grado, negato la riconducibilità delle lamentate persecuzioni all'attività politica, risalente nel tempo, e sindacale, non riconducibile a quella politica e, comunque, immune da fatti persecutori di rilevante gravità e, in secondo grado negato, sulla base di una stringata nota del Ministero degli Affari Esteri, la valenza probatoria della copiosa documentazione prodotta in giudizio. Si tratta con evidenza di una censura che investe il merito della valutazione compiuta dai giudici romani. Né può ritenersi che la censura sia fondata sotto il diverso profilo del rispetto solo formale dell'obbligo, di derivazione comunitaria, per l'autorità esaminante, anche quella giudiziaria, di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale. Tale ruolo come lo stesso ricorrente ha riconosciuto non è stato disatteso dalla Corte di appello né dal giudice di primo grado. La disposizione dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 251/2007 impone di considerare veritieri elementi o aspetti delle dichiarazioni,, del richiedente la protezione internazionale, che non siano suffragati da prove ma pone una serie di condizioni rispetto alla cui sussistenza opera la discrezionalità dell'autorità competente a decidere. Nel caso in esame la sussistenza di tali condizioni è stata esclusa almeno in parte dalla Corte di appello con una motivazione non contraddittoria e basata su riscontri documentali o sulle stesse dichiarazioni del richiedente la protezione. In particolare la Corte di appello ha evidenziato la rilevanza delle dichiarazioni del ricorrente secondo cui già dal 2005 egli aveva cessato di svolgere un ruolo attivo nel (OMISSIS) di cui era rimasto un semplice simpatizzante. Ha invece valutato non attendibile, anche all'esito delle informazioni trasmesse dall'autorità diplomatica con la nota informativa del 13 maggio 2010, la dichiarazione del segretario dipartimentale dell'11 aprile 2007 circa un piano per eliminare fisicamente gli attivisti del (omissis) tra cui era ricompreso anche l'odierno ricorrente. Cosi come ha valutato non univocamente rilevanti e significative la circostanza della convocazione in data 8 febbraio 2007 da parte della polizia ivoriana (avvenuta a seguito delle manifestazioni studentesche cui aveva partecipato il ricorrente) e la certificazione medica che è stata rilasciata due anni dopo la riferita aggressione del (OMISSIS) (in cui il ricorrente sarebbe stato colpito con un manganello durante una riunione del sindacato studentesco). Le motivazioni addotte dalla Corte di appello per escludere un valore probatorio a tali circostanze e documenti sono prive di vizi logici che le possano inficiare. Per altro verso quanto alla situazione generale del paese la Corte di appello si è basata sulle notizie fornite dalla rappresentanza diplomatica che attestavano il superamento del clima di conflitto politico all'epoca degli episodi riferiti dal ricorrente.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 3 comma 1, 2, 3, 4, 5 e degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 251/2007, degli artt. 8, comma 3 e 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal d.lgs. n. 158/2009. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio. Il ricorrente valuta non adempiuta dalla Corte di appello l'obbligazione di adoperare nella istruzione e decisione della domanda di protezione internazionale il parametro della diligenza e buona fede, integrativa dell'insufficiente quadro probatorio. Ritiene inoltre che la Corte di appello abbia escluso, senza una motivazione sufficiente e congrua dal punto di vista dei riscontri probatori, l'attendibilità delle dichiarazioni e delle prospettazioni portate a sostegno della domanda di protezione internazionale. Tali censure ripropongono sostanzialmente gli argomenti portati con il precedente motivo di ricorso sicché è sufficiente rilevare come il ruolo attivo demandato al giudice nell'istruzione delle controversie relative alle domande di protezione internazionale e il dovere di integrare con una presunzione di buona fede le dichiarazioni del richiedente, in assenza di riscontri probatori specifici ma in presenza di un quadro generale di attendibilità della richiesta di protezione, non può comportare una restrizione del potere discrezionale del giudice nella valutazione delle prove e in particolare nella valutazione del quadro generale di attendibilità che il legislatore ha strutturato intorno ad alcuni parametri di riferimento la cui ricorrenza resta affidata alla valutazione discrezionale, seppure ovviamente motivata, del giudice di merito.
8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 3 comma 1, 2, 3, 4, 5 e degli articoli 5, 7, 14 del decreto legislativo n. 251/2007, degli artt. 8 e 25 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal d.lgs. n. 158/2009, in relazione agli artt. 115, 116, 213, 244 e seguenti c.p.c. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia dato credito incondizionato alla nota dell'Ambasciata italiana di Abidjan sebbene egli avesse prodotto una serie di fonti documentali da cui si poteva evincere come, anche dopo il c.d. accordo di Ouagadougou, e ancora nel 2008 e 2009, si fossero verificati nella regione di provenienza del reclamante violenti e sanguinosi scontri tra sindacati degli studenti e forze governative. Secondo il ricorrente la Corte di appello è venuta meno al suo compito istituzionale consistente nell'assumere informazioni sulla situazione reale e attuale del paese di provenienza al fine di valutare la richiesta di protezione sussidiaria afferma che se ciò avesse fatto avrebbe potuto constatare la situazione di dover provare un rischio effettivo di subire in prima persona gravi danni da tale situazione.
9. Il motivo di ricorso è infondato dato che. almeno al momento della pronuncia di appello la Corte, proprio in base alla documentazione acquisita d'ufficio o prodotta dalla parte reclamante, aveva potuto constatare un esito positivo della situazione politica ivoriana che, purtroppo, è stato smentito, in seguito, dal rifiuto del violenza generalizzata che esimeva il reclamante dal riconoscimento della vittoria elettorale di A..O. del ... da parte del suo antagonista L.G. . Il motivo attiene sostanzialmente a una diversa lettura delle prove acquisite d'ufficio o prodotte da parte del ricorrente. Esclusa, da parte dei giudici del merito, la sussistenza di una situazione di persecuzione a carico del ricorrente la protezione sussidiaria è stata negata perché non si è ritenuta la sussistenza di un pericolo di condanna a morte, o di esecuzione di una tale condanna, di tortura o altra forma di pena o trattamento disumano e neanche si è ritenuto che sussistesse una minaccia grave e individuale alla vita e all'integrità personale del ricorrente per effetto della violenza indiscriminata che ridetermina in situazioni di conflitto armato. Le deduzioni del ricorrente a sostegno della denuncia di vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione appaiono del tutto generiche e tali da non suffragare l'adempimento di un onere probatorio esistente, sia pure in forma peculiare e attenuata in questa materia. Va inoltre rilevato che la situazione del paese di provenienza del ricorrente è cambiata, nel corso del giudizio e dopo la pronuncia della Corte di appello, dato che, dopo il riconoscimento della vittoria elettorale di A..O. , leader del (OMISSIS) , da parte della Corte Suprema della Costa d'Avorio l'11 aprile 2011, l'arresto di L.G. , sempre nell'aprile 2011, e l'insediamento ufficiale di O. quale Presidente della Repubblica, si è assistito a un graduale processo di normalizzazione nella vita del Paese e alla formazione di un quadro generale ben diverso da quello denunciato dal ricorrente.
10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 737 e 738 c.p.c., dell'art. 35 del d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 241 del 14 settembre 2004, e degli articoli 3 e 13 della C.E.D.U. nonché la contestuale violazione e mancata applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 9396 del 19 maggio 2009 e n. 11535 del 9 settembre 2009, la violazione e mancata applicazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e la nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte è incorsa in una omessa pronuncia sul quinto motivo di reclamo con il quale si lamentava la violazione del principio del non refoulement, sancito dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 oltre che dagli artt. 5 e 10 della direttiva 2004/83/CE e dall'art. 3 della C.E.D.U. Secondo il ricorrente vi erano le condizioni per concedere la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 in considerazione della sua provenienza da un paese che versa in una generica situazione di emergenza umanitaria e del rischio di subire, una volta ritornato in Costa d'Avorio, trattamenti contrari all'art. 3 della C.E.D.U.. Anche in questo caso le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche e non consentono pertanto di valutare per quali motivi il ricorrente ritiene che non vi sia stata alcuna pronuncia sulla richiesta di protezione umanitaria. Dalla lettura della motivazione risulta, al contrario, che la richiesta di protezione internazionale sia stata esaminata dalla Corte di appello nel suo complesso (cfr. Cass. Civ. ord. VI-1 sezione, n. 10686 del 26 giugno 2012) e respinta in quanto la Corte ha rilevato che l'esito negativo della procedura per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio nazionale solo fino all'esito della procedura per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.
11. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese processuali attesa la grave situazione di incertezza e turbolenza politica e sociale del paese di provenienza del ricorrente che ha fatto da sfondo all'esame della sua richiesta di protezione internazionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
19-04-2013 23:26
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