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Sentenza

Lavoratore assente ingiustificato per 3 giorni. Illegittimo il licenziamento....
Lavoratore assente ingiustificato per 3 giorni. Illegittimo il licenziamento.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 16 luglio 2013, n. 17370
Presidente Stile – Relatore Napoletano

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva in parte le domanda di D'A.M., proposta nei confronti della società Trasporti Ambrogio di A.I. dalla quale era stato assunto con contratto di apprendistato, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli per assenza ingiustificata di tra giorni.
A fondamento del decisum la Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva, innanzitutto, il rilievo, che la sanzione del licenziamento non poteva ritenersi proporzionata alla mancanza contestata considerato che le stesse parai collettive avevano previsto una sanzione conservativa in ordine alla più grave ipotesi del lavoratore che si assenta simulando la malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro. Relativamente all'aliunde perceputm riteneva la Corte che ancorché la relativa eccezione fosse sollevabile per la prima volta anche in appello, tuttavia i fatti posti a fondamenta della sessa dovevano essere tempestivamente allegati ed essendo quelli rosa a fondamento dell'eccezione allegati tardivamente la relativa eccezione non poteva trovare accoglimento. Avverso questa sentenza la soci età in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Viene depositata procura di nomina di nuovo difensore.

Motivi della decisione

Con i primi motivi la società ricorrente prospetta unitariamente violazione dell'ara. 32 del CCNL di settore in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367, 2119 cc nonché 3 della legge n. 604 dei 1966, motivazione insufficiente e contraddittoria su un “punto” decisivo della controversi ed in subordine omesso esame di un fatto decisivo in violazione dell'art. 112 cpc.
Al riguardo sostiene che la Corte del merito ha erroneamente interpretato l'art. 32 della clausola contrattuale in quanto l'ipotesi ivi prevista si riferisce al lavoratore presente in azienda che si assenta simulando la malattia e non al caso di lavoratore assente che simula la malattia. Contesta, poi, la società l'affermazione della Corte del merito secondo la quale la clausola pattizia se più favorevole deve prevalere. Rileva l'erroneità della sentenza impugnata in punto di mancato esame della questione, e della ingiustificatezza della assenza, e della motivazione del licenziamento.
Rileva la Corte che la censura afferente l'erronea interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 32 denunciato è inammissibile non avendo la società ricorrente trascritte, in adempimento del principio di autosufficienza, il testo integrale della clausola di cui trattasi (Cass. 23 marzo 2005 n. 6265 e Cass. 20 settembre 2006 n. 2045 nonché Cass. 23 marzo 2010 n. 6937).
Né l'assolvimento dell'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione esclude l'operatività del richiamata principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 23 marzo 2011 n. 6640). Quest'ultimo, infatti, risponde alla `unzione, come più volte sottolineato da questa Corte (V. per tutte Cass. 23 marzo 2005 n. 6265 e Cass. 20 settembre 2006 n. 2045), di individuare con esattezza il thema decidendum e di consentire alla Cassazione, in applicazione anche delle regole del giusto processo, di apprezzare direttamente ed immediatamente la decisività della questione.
L'onere di cui al citato art. 369, secondo comma, n. 4 cpc., è invece strumentale al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione e va correlato alla nuova formulazione, ex art. 2 del D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, dei n. 3 dell'art. 360 cpc a mente del quale, come già stabilito dall'art. art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 per i contratti collettivi del settore pubblico, è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, quindi, la diretta interpretazione da parte di questa Corte del contenuto del contratto collettivo nazionale denunciato.
Quanto all'assunta erronea affermazione della Corte di Appello in ordine alla salvezza della clausola contrattuale se più favorevole osserva il Collegio che detta affermazione è conforme alla massima ricorrente di questa Corte per la quale la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'ara. 21119 cc, e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole al lavoratore Cass. 29 settembre 2005 n. 19053, 19 agosto 2004 n. 16260 e Cass. 21 maggio 1988 n. 5103).
Corretta è poi, la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato esame della questione della ingiustificatezza dell'assenza e della motivazione del licenziamento, essendo la relativa delibazione ultronea ed irrilevante rispetto alla ratio decidendi adottata, sicché non è configurabile, nella specie, alcuna violazione dell'art 112 cpc.
Con i motivi quarto e quinto, anche questi argomentati unitariamente dalla società ricorrente, si denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cpc e motivazione insufficiente e contraddittoria su di un "punto” decisivo della controversia.
Afferma al riguardo la società ricorrerci che quanto al mancato riconoscimento dell'aliunde perceptum la relativa prova era stata ammessa dal giudice di primo grado ex art. 421 cpc.
Rileva, inoltre, la società che la prova dell'aliunde perceptum risultava dalle dichiarazioni confessorie rese dal D.A. in sede di libero interrogatorio.
La quinta censura è fondata.
Invero è principio di diritto di questa Corte che quando la rioccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tener conto - anche d'ufficio - ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo (Cass. 16 maggio 2005 n. 10155).
Del resto, sempre secondo questa Corte, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 26 ottobre 2010 n. 21919).
Nella specie la Corte del merito ha omesso di prendere in considerazione, ai fini di cui trattasi, le dichiarazione rese dal lavoratore e, quindi, la sentenza impugnata sotto tale profilo non è correttamente motivata.
Nell'accoglimento dell' esaminata censura rimane assorbita la quarta.
Sulla base della esposte considerazioni, in conclusione, il quinto motivo del ricorso ve accolto, il quarto dichiarato assorbito e gli altri rigettati.
La sentenza impugna va, in relazione al motivo accolto, cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione che procederà ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie alla luce del richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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