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Sentenza

Le case popolari di un ente pubblico non territoriale non sono usucapibili. La d...
Le case popolari di un ente pubblico non territoriale non sono usucapibili. La destinazione (emergenza post frana del 1941) lo impedisce.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio – 26 aprile 2013, n. 10084
Presidente Triola – Relatore Parziale

Svolgimento del processo

1. - Lo IACP della provincia di Salerno impugna la sentenza n. 648 del 2006 (pubblicata il 12 settembre 2006) con la quale veniva accolta la domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni intimati quanto all'immobile di proprietà dell'ente, sito in (…).
Al riguardo il primo giudice, il GOA del Tribunale di Salerno, aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo l'immobile in questione non usucapibile.
2. - La Corte di appello di Salerno, adita dagli odierni intimati, accoglieva la domanda di usucapione, ritenendo fondato il relativo motivo di gravame quanto all'erronea declaratoria di non usucapibilità del bene. Al riguardo, la Corte territoriale, nella contumacia dello IACP, rilevava come accertato in fatto quanto segue: a) la famiglia degli istanti era stata sistemata nell'abitazione in questione a seguito della frana del 1947; b) l'immobile era stato accatastato nel 1987 in capo allo IACP; e) non era mai stato pagato alcun canone. Rilevava la Corte territoriale che nel caso in questione “non vi è traccia né di un atto di destinazione o di un contratto di locazione, né vi è prova di atti di manutenzione posti in essere dall'ente nel corso dei trascorsi cinquantanni, né di interventi di qualsiasi genere”. Era risultato, invece, che il bene in questione era stato goduto uti dominus prima dal Ca.Lu. e poi dalla vedova e dai figli con conseguente dichiarazione di intervenuta usucapione.
3. - Il ricorrente IACP formula tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.
1.1 - Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 826, comma 3, 828, comma 2, e 830, commi 1 e 2, codice civile in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Il bene in questione apparteneva al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico non territoriale ed era, quindi, non usucapibile ai sensi degli articoli 830-828 codice civile. L'immobile, infatti, fu costruito tra il 1941 al 1947 per conto del Partito nazionale fascista, cui era succeduto lo IACP. Gli alloggi erano stati costruiti per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. L'atto di destinazione al pubblico servizio (atto a torto ritenuto mancante dalla Corte territoriale) doveva invece essere individuato nel "verbale di consegna del 25 settembre 1947", dal quale risultavano chiaramente le ragioni di detta assegnazione (provvedere alle esigenze abitative delle famiglie rimaste senza casa all'esito della frana). Tale destinazione escludeva la possibilità di usucapione e rendeva comunque gli odierni intimati solo meri detentori e non possessori dell'immobile. Sussisteva anche il dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, per aver la Corte territoriale, da un lato, riconosciuto che nel caso in questione si verteva in ipotesi di concessione-contratto e, dall'altro, ritenuto poi l'usucapibilità del bene. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: “sulla scorta delle deduzioni di fatto e di diritto sopra formulate la Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 148/06 (...) e relativo alla qualificazione del bene immobile oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello LACP è stata resa in violazione dell'articolo 826, comma 3, 828, comma2, e 830, commi 1 2 codice civile...”.
1.2 - Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1144, 1145, comma 1, 1158 e 1164 codice civile nonché art. 2697 codice civile e articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.”. Gli odierni intimati mai avevano posseduto il bene immobile in questione uti domini, avendone ricevuto la mera detenzione. Né era stato da loro provato — pur essendone onerati - un idoneo atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente la mera permanenza nell'immobile. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: “... La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d'appello di Salerno... relativo alla dichiarazione di acquisto della proprietà per usucapione, in capo agli attori di primo grado, del bene immobile oggetto del presente controversia, è stata resa in violazione degli articoli 1140, 1141, 1144, 1145, comma 1, 1158 e 1164 codice civile, nonché degli articoli 2697 codice civile e articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, conseguentemente cassi la sentenza impugnata...”.
1.3 - Con il terzo motivo, pure avanzato in via subordinata, il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all'abrogazione dell'articolo 38 del Dl. Lgt 27 luglio 1944 n. 159 da parte della legge 13 maggio 1978, n. 208, nonché degli articoli 826, comma 3, 828, comma 2, e 830 commi 1 e 2, 1145, comma 1, 1158 codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che l'immobile in questione solo dall'entrata in vigore legge 1978 n. 208 poteva essere considerato come usucapibile, per effetto dell'abroga2ione, operata da tale legge, dell'articolo 38 del Dl. Lgt. C944 n. 159, che aveva previsto che i beni in questione (passati dal disciolto Partito fascista allo Stato italiano) entrassero a far parte ope legis del patrimonio indisponibile dello Stato. Conseguentemente, non essendo neanche trascorsi 20 anni dal 1978 al momento della introduzione della domanda di usucapione (del 1994), tale domanda doveva essere rigettata. Al riguardo, il ricorrente formula il seguente quesito: “... La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 648/06... relativo alla qualificazione del bene oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP della provincia di Salerno, è stata resa in violazione dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all'abrogazione dell'articolo 38 del Dl. Lgt 27 luglio 1944 n. 159 da parte della legge 13 maggio 1978, n. 208, e per tale via in violazione degli articoli 826, comma 3, 828, comma 2, e 830 commi 1 e 2,1145, comma 1, 1158 codice civile e. conseguentemente cassi la sentenza impugnata...e per l'effetto dichiari non usucapibile o comunque non usucapito per mancato decorso del termine ventennale l'appartamento de quo”.
2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo. Risulta dalla complessiva vicenda processuale che l'immobile in questione era di proprietà dell'Istituto e da questo destinato ad alcune famiglie, che avevano necessità abitative del comune di Aquara, a seguito della frana verificatesi nell'abitato nel 1947 e, tra queste, anche quella del dante causa degli odierni intimati. Si tratta, quindi, di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Istituto, perché destinato fin dall'origine al fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, per fronteggiare l'emergenza abitativa conseguente alla frana. Si tratta, quindi, di immobile non usucabile, secondo l'orientamento costante di questa Corte (Cass. 1998 n. 3667, Cass. 2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un'eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova che è del tutto mancata.
3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri, avanzati in via subordinata.
4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d'infondatezza della domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni controricorrenti - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. e rigettare la domanda.
5. In relazione all'esito del giudizio nei due gradi del merito, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese, ponendosi quelle del giudizio di cassazione a carico dei controricorrenti.

P.T.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di usucapione rivolta contro il ricorrente. Compensa interamente le spese di giudizio per il primo e il secondo grado e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2000 (duemila) per compensi e 200 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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