Non è corretta la notifica dell’opposizione in cancelleria se il precetto contiene l’elezione di domicilio. Art. 480, comma 3, c.p.c
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio - 25 luglio 2013, n. 18040
Presidente Berruti – Relatore Massera
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza in data 14 - 24 aprile 2007 il Tribunale di Tivoli, in accoglimento dell'opposizione a precetto e agli atti esecutivi proposta da N..G. , dichiarò la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato a costoro il 30 settembre 2006 ad istanza della Boero Bartolomeo S.p.A., fondato su decreto ingiuntivo per Euro. 15.978,97 precedentemente emesso dal Tribunale di Genova.
2 - Il Tribunale osservò per quanto interessa: la notifica dell'atto di opposizione era stata validamente eseguita ex art. 480, comma 3 c.p.c. presso la cancelleria del giudice competente, poiché nell'atto di precetto il creditore procedente aveva eletto domicilio presso il Tribunale di Roma, anziché presso quello di Tivoli, competente in ragione del luogo ove si trovavano i beni assoggettabili a procedimento esecutivo; mancava la prova che l'opponente avesse ricevuto la notifica del titolo esecutivo.
3 - Avverso la suddetta sentenza la Boero Bartolomeo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il G. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1 - Correttamente Boero Bartolomeo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, atteso che il primo giudice ha sostanzialmente qualificato l'opposizione come volta contro gli atti esecutivi, con conseguente inappellabilità della sentenza che l'ha decisa ai sensi dell'art. 618 codice di rito.
2.1 - Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del giudizio per violazione del contraddittorio.
Assume la ricorrente che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione le è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli sebbene nel precetto opposto fosse contenuta rituale elezione di domicilio in (omissis) , a nulla rilevando che non rientrasse nella circoscrizione del Tribunale competente. Menziona a sostegno giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
2.2 - La censura, assistita da idoneo quesito, è fondata. Anche recentemente questa stessa sezione (Cass. Sez. III, n. 15901 del 2011; vedi anche Cass. Sez. III, n. 12540 del 2009) ha ribadito che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente.
In forza del principio sopra ribadito l'elezione di domicilio in Roma, contenuta nell'atto di precetto, rendeva necessaria la notificazione dell'atto di opposizione presso quel domicilio e non presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli.
3 - Il secondo motivo, che adduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e, in ogni caso, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che la contumacia dell'opposta rendesse certa la dedotta circostanza che l'opponente non avrebbe mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, resta assorbita.
4 - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito secondo la previsione del comma 2 dell'art. 384 c.p.c.. La rilevata nullità della notificazione dell'atto di opposizione, non essendo stata sanata poiché l'opposta è rimasta contumace, determina l'inammissibilità del'opposizione; tale statuizione comporta anche l'annullamento della condanna della Boero Bartolomeo S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa in relazione e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal G. . Condanna il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
30-07-2013 19:58
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