Procedimento civile. Sospensione del processo. Cassazione civile sez. VI 20 novembre 2013 n. 26104
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (cassata la decisione del giudice del merito che, a fronte di una sentenza di primo grado in merito all'impugnazione di delibere condominiali, aveva motivato la sospensione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, giustificandola ex art. 295 c.p.c.).
24-11-2013 13:18
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