Progetto redatto da un tecnico non abilitato. Danno risarcibile. Annullamento atto amministrativo.
Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526
La predisposizione da parte di tecnico non abilitato di un progetto di intervento poi realizzato non può, di per sé, arrecare un danno al soggetto confinante, risarcibile per equivalente. Diversa, invece, è l'ipotesi in cui l'illegittimo affidamento al tecnico non abilitato conduca a vizi progettuali che si traducano in carenze strutturali della costruzione realizzata, poiché in tal caso la situazione rappresenta oggettivamente una minaccia per l'incolumità di beni e persone posti ed operanti nella confinante proprietà, riducendone conseguentemente, quanto incontestabilmente, il valore.
L'azione giurisdizionale di annullamento dell'atto amministrativo è, in via generale, preposta alla tutela non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi, i quali risultino lesi dalla violazione di tutte le norme che, nel pubblico interesse all'ordinato sviluppo urbanistico, presiedono alla corretta progettazione e realizzazione degli edifici. In tale contesto, il riferimento, nella formulazione della predetta azione, alla svalutazione della proprietà della parte ricorrente, costituisce un contenuto lesivo tipico che, lungi dal dimostrare alcuna inammissibilità, per contro sostanzia l'interesse legittimo azionato col ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento edilizio abilitativo.
22-03-2013 09:53
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