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Sentenza

Revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsab...
Revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone.
Autorità:  Cassazione civile  sez. I
Data:  17 dicembre 2012
Numero:  n. 23213
Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. FIORETTI  Francesco Maria                   -  Presidente   -  
Dott. BERRUTI   Giuseppe Maria                    -  Consigliere  -  
Dott. DI AMATO  Sergio                            -  Consigliere  -  
Dott. DOGLIOTTI Massimo                           -  Consigliere  -  
Dott. DIDONE    Antonio                      -  rel. Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 16519/2006 proposto da: 
CURATELA  DEL  FALLIMENTO SORGENTE DEL MOBILE DI PINIO E  C.  S.N.C., 
NONCHE'  DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI                S.A., 
           P.F.,               S.F.,            S.T.,       S. 
      G.,             S.L. (C.F. (OMISSIS)),  in  persona  del 
Curatore  avv.                 B.C., elettivamente  domiciliata  in 
ROMA,  VIA  TIMAVO 3, presso l'avvocato LIVI MAURO,  rappresentata  e 
difesa dall'avvocato MUSUMECI MIMI' ALBERTO, giusta procura in  calce 
al ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
               V.B.   (C.F.   (OMISSIS)),    elettivamente 
domiciliato  in ROMA, VIA AGRI 3, presso l'avvocato MORMINO  IGNAZIO, 
che   lo  rappresenta  e  difende,  giusta  procura  a  margine   del 
controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
avverso  la  sentenza n. 341/2006 della CORTE D'APPELLO  di  PALERMO, 
depositata il 22/03/2006; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
13/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; 
udito,  per la ricorrente, l'Avvocato MAURO LIVI, con delega, che  ha 
chiesto l'accoglimento del ricorso; 
per il controricorrente è presente l'Avvocato MORMINO IGNAZIO; 
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 22.3.2006) la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di revocatoria fallimentare L. Fall., ex artt. 67 e 69, proposta dalla curatela del fallimento della s.n.c. "La Sorgente del Mobile di Plinio & C." e dei soci illimitatamente responsabili P.F., S.F., S. T., S.G. e S.L. contro V. B. al quale S.T. aveva ceduto, nell'anno precedente al fallimento, la quota pari a un mezzo di un immobile sito in (OMISSIS).
Ha osservato la corte di merito che la presunzione di conoscenza della scientia decoctionis di cui alla L. Fall., art. 69, non è applicabile al coniuge del socio illimitatamente responsabile di società fallita, rilevante essendo la conoscenza dello stato di insolvenza della società e che il curatore non aveva fornito la prova della scientia decoctionis da parte del convenuto.
Contro la sentenza di appello la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso V.B..
2.1.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69, comma 1, in relazione all'art. 67, comma 2, e alla L. Fall., art. 147", e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:
"dica la Corte se la L. Fall., art. 69, comma 1, in relazione agli atti revocabili L. Fall., ex art. 67, sia applicabile anche al coniuge che sia stato dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 147".
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ritiene che la curatela non abbia offerto la prova della conoscenza da parte dell'appellante dello stato di insolvenza".
Non è formulata la sintesi conclusiva del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..
3.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte (Sez. 1, 2 aprile 2012 n. 5260) ha già di recente evidenziato che la L. Fall., art. 69, comma 1, nel testo originario applicabile ratione temporis, prevedeva che "gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito".
Con sentenza n. 100 del 19 marzo 1993 la Corte costituzionale ha ritenuto che, alla luce del venir meno del generale divieto di donazione tra coniugi per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 781 c.c., la non applicabilità dello speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi (previsto dalla L. Fall., art. 69) agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito a favore del coniuge oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento ma durante l'esercizio dell'impresa, risultasse priva del suo originario fondamento logico e, vieppiù, irragionevole, in quanto comportava che tali liberalità - non più nulle, bensì revocabili solo alle condizioni rigorose previste dall'art. 2901 c.c., e con una decorrenza prescrizionale svantaggiosa - fossero irragionevolmente assoggettate ad un sistema di minor tutela dei creditori rispetto agli atti tra coniugi a titolo oneroso compiuti nello stesso periodo. Tale sopravvenuta irragionevolezza, secondo la Corte costituzionale, non erà superabile in via interpretativa nè per analogia, bensì solo mediante una pronuncia di incostituzionalità parziale, per meglio assicurare la certezza del diritto, talchè ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 69, nella parte in cui non comprendeva nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale. Secondo la Corte costituzionale, poi, è compito del legislatore eliminare i residui margini di disarmonia - inerenti alla rilevanza che assume la prova, da parte del coniuge, di aver ignorato lo stato di insolvenza del fallito (laddove la "partecipatio fraudis" è richiesta dall'art. 2901 c.c., n. 2, per la revoca dei soli atti a titolo oneroso) - che permangono a seguito della pronuncia di incostituzionalità parziale che estende lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti tra coniugi alle liberalità compiute tra essi prima del biennio anteriore al fallimento.
Il legislatore della Riforma del 2006 (in attuazione della delega di cui alla L. n. 80 del 2005), peraltro, si è limitato ad adeguare la disposizione al dispositivo della sentenza n. 100/1993 della Consulta, pur essendo emersi nella dottrina e nella giurisprudenza contrastanti orientamenti in ordine all'applicabilità della norma agli atti dispositivi posti in essere dal socio illimitatamente responsabile in favore del proprio coniuge.
E' rimasto inalterato, dunque, il limite temporale della revocabilità degli atti negoziali compiuti tra coniugi al "tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale" e, come ha rilevato la corte di merito con la sentenza impugnata, la lettera della disposizione in esame è ostativa all'estensione della norma agli atti negoziali compiuti dal coniuge dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile. Ciò perchè, come ha da tempo chiarito questa Corte (Sez. 1, n. 2359/1984 e, più di recente, Sez. 1, n. 3535/2006) i soci di società di persone, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non rivestono la qualità di imprenditori commerciali.
La migliore dottrina, anche alla luce della riforma del diritto societario, ha ribadito tale conclusione evidenziando che dalla nuova disciplina (in particolare dalle norme in materia di società di capitali unipersonali) ne esce "assai rafforzata la tesi per la quale la fallibilità del socio è del tutto indipendente dall'essere egli coinvolto personalmente nella gestione dell'impresa (quasi fosse un coimprenditore) e dipende invece unicamente dall'essere stata o meno l'impresa gestita secondo ben specifiche regole (di garanzia per i creditori) che condizionano il beneficio della responsabilità limitata". Si è suggerito, così, di "tornare al nudo tenore letterale della L. Fall., art. 147, per concluderne che la fallibilità del socio dipende unicamente dal fatto che operi o meno il meccanismo legale della limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali. Per la qual cosa non v'è che da far riferimento alle norme di diritto societario di volta in volta applicabili, che non tanto costituiscono un'eccezione a principi generali dell'ordinamento, quanto piuttosto danno vita ad un regime dotato di proprie peculiari caratteristiche, per le quali la responsabilità illimitata non è conseguenza del gestire un'impresa, individualmente o congiuntamente ad altri, ma del modo in cui lo si fa, in rapporto alle specifiche (e mutevoli) disposizioni dettate in proposito dal legislatore".
3.1.- La curatela ricorrente, a sostegno della tesi sostenuta in ricorso, invoca una pronuncia di merito che ha ritenuto applicabile la L. Fall., art. 69, agli atti negoziali posti in essere dal coniuge di socio di società illimitatamente responsabile di società di persone mediante "un'interpretazione (estensiva) conforme alla costituzione della L. Fall., art. 69, in coordinazione con la L. Fall., art. 147".
Va, per converso, ricordato che, quando la Corte costituzionale, con la pronuncia innanzi richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente L. Fall., art. 69, in relazione agli atti a titolo gratuito, ha evidenziato che allo stesso risultato non era possibile pervenire "mediante interpretazione estensiva, dati i chiari limiti del contenuto della norma stessa, nè per analogia, ove si consideri che le presunzioni legali, costituite solo in forza di speciali disposizioni di legge, danno luogo ad jus singulare, come tale non suscettibile di applicazione analogica" (Corte cost. n. 100/1993). Le stesse considerazioni ostano ad un'interpretazione estensiva della disposizione nella parte in cui limita l'ambito di applicabilità della revocatoria aggravata agli atti negoziali compiuti fra coniugi all'ipotesi di fallimento di imprenditore commerciale.
D'altra parte, non è dato scorgere profili di irragionevolezza con la diversa disciplina degli atti in pregiudizio dei creditori nell'ipotesi di fallimento dichiarato L. Fall., ex art. 147, ai quali restano applicabili la L. Fall., artt. 64, 65, 66, 67 e 68, mentre quegli atti fra coniugi, "considerati dal legislatore con maggiore diffidenza presumendosi che il coniuge sia la persona più in grado di conoscere lo stato di insolvenza dell'imprenditore e più disposta a colludere con lui" (Corte cost., n. 100/1993) sono proprio quelli in cui una delle parti svolgeva attività commerciale.
Mentre, infatti, in quest'ultima ipotesi il coniuge convenuto, conoscendo lo stato di insolvenza (quale mera incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni) in cui versa il coniuge, non ne può ignorare la possibilità giuridica del fallimento, per contro, estendendo l'applicabilità della L. Fall., art. 69, alle ipotesi di coniuge del fallito ai sensi della L. Fall., art. 147, la presunzione di conoscenza del coniuge in bonis dovrebbe ritenersi estesa allo stato di insolvenza della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 10652/2011; Sez. 1, n. 4705/2006), ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la "scientia decoctionis" va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della "inscientia decoctionis", che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, ha come termine di riferimento, non già lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società "alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata".
4.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che sì presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l'illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v.
sentenza, S.U., n. 16528/2008).
Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato. Nondimeno, la novità della questione di diritto posta dal primo motivo (solo recentemente affrontata dalla Corte) giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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