Se chi agisce in giudizio conosce l'esistenza di una procura generale è legittima la notifica della citazione presso il rappresentante indicato in procura.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 19 febbraio – 20 maggio 2013, n. 12202
Presidente Di Palma – Relatore Cultrera
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza n. 1821 depositata il 28 aprile 2010, la Corte d'appello di Roma, provvedendo sul gravame proposto da EEA s.r.l. nei confronti di F..M. ed E..M. e di R.A. avverso precedente decisione del Tribunale di Latina n. 202/2004, ha ritenuto integro il contradditorio nei confronti di R.A. così come si era instaurato nel precedente grado di giudizio, nel quale ella era rimasta contumace benché la vocatio in jus fosse stata regolarmente eseguita nei confronti della figlia I..L. , sua procuratrice generale giusta atto del notaio Quattrociocchi rep. 62081 rep. N. 9073 che ne prevedeva anche la rappresentanza in giudizio, non risultata revocata.
La società EEA s.r.l. impugna la statuizione con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo cui resiste solo R.A. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Le altre parti non hanno spiegato difese.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:
"Le censure addotte dalle ricorrenti-principale e incidentale - convergono sull'unica questione, prospettata in plurimi profili dalla società EEA in relazione alla violazione degli artt. 101, 102, 163 n. 2 e 164 c.p.c., e dalla ricorrente incidentale in relazione: 1 e 2.- alla violazione degli artt. 77 e 101 c.p.c.; 3.- degli artt. 1362 e 1363 c.c..
La censura congiuntamente rappresentata s'incentra sulla violazione del principio del contraddittorio, asseritamente violato dalla Corte del merito per aver ritenuto correttamente istaurato il rapporto processuale nei confronti di A..R. in ragione del fatto che la notifica della citazione a lei indirizzata era stata eseguita presso la sig.ra L. , sua procuratrice generale secondo quanto risultava dalla procura generale in atti, che la legittimava alla rappresentanza anche in sede processuale, non revocata secondo quanto emerso dalle difese spiegate in giudizio dalla stessa convenuta A..R. .
Le ricorrenti assumono a sostegno dei rispettivi motivi d'impugnazione che, essendo la rappresentata parte sostanziale del processo, la notifica dell'atto introduttivo comunque avrebbe dovuto essere effettuata anche nei suoi confronti. Comunque né l'atto negoziale controverso in giudizio, né la procura generale conferita alla L. prevedevano l'elezione di domicilio presso quest'ultima. Né la predetta L. sanò il vizio dal momento che non si costituì in giudizio, a cagione presumibilmente dell'intervenuta revoca della procura.
Il motivo appare manifestamente infondato dal momento che l'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purché ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante, e "di costituirlo alter ego del mandante medesimo, cosicché i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro". Siccome però la rappresentanza, negoziale o processuale non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di parte sostanziale, non è nulla l'impugnazione proposta nei confronti del rappresentato, invece che solo, od anche, del suo rappresentante che pure era stato, nel precedente grado, parte formale del procedimento in quanto fornito di procura generale notarile, il che vuoi dire che è in facoltà del rappresentato partecipare al giudizio manifestando la volontà di togliere il potere conferito al suo rappresentante, revocandogli il mandato che sino a tale momento lo aveva legittimato a partecipare a quel giudizio (Cass. n. 9319/2009 conforme al pronunciamento delle S.U. n. 6918/93). La Corte del merito si è attenuta a questa costruzione esegetica che le ricorrenti confutano infondatamente. Anzitutto la società EEA non prospetta né illustra il suo specifico interesse - concreto ed attuale - sottostante la denuncia, e la ricorrente R. si limita a richiamare la sentenza citata n. 6918/93 interpretandone erroneamente il senso. Le ulteriori questioni agitate dalla società EEA restano travolte. Appare invece inammissibile la censura introdotta col terzo motivo del ricorso incidentale che, lamentando l'omessa correlazione tra la clausola a pag. 5 della procura stessa e quella a pag. 8, che congiuntamente lette ne ridurrebbero l'ambito alla sola legittimazione attiva nei giudizi di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione dei contratti, induce palesemente a rivisitazione nel merito dell'interpretazione del contenuto della procura generale, adeguatamente e logicamente motivata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come la procura conferisse alla L. il potere di rappresentanza in giudizio sia come attore che come convenuto in ogni stato e grado di giurisdizione, il cui ambito non ha evidentemente astretto nel limite delle controversie che, apparentemente solo in questa sede, la ricorrente incidentale assume circoscrivessero la legittimazione della sua procuratrice".
La società EEA ribadisce in memoria difensiva la tesi difensiva rappresentata a sostegno delle critiche agitate nel ricorso, definendo falsi i punti della sentenza impugnata indicati alle lettere – A - (integrazione del contraddittorio nei confronti di A..R. in realtà non attuato) – B - (congiunta richiesta del rigetto dell'appello formulata invece dai soli M. ) – C - (ordine del giudice di effettuare la notifica non già presso la sola I..L. ), rilevando l'interesse all'eccezione sia proprio - in quanto volto a tutelare la vendita dei beni controversi - che della R. - "per non essere chiamata per evizione dalla società EEA per quei beni pretesi dai M. -.
Gli argomenti, che risultano meramente reiterativi delle difese già svolte, non scalfiscono la conclusione della riferita proposta, che il collegio condivide e conferma disponendo per l'effetto il rigetto dei ricorsi, con compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.
21-05-2013 19:28
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