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Sentenza

Si possono miporre limiti ala liquidazione delle spese legali. Eccezione di inco...
Si possono miporre limiti ala liquidazione delle spese legali. Eccezione di incostituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino.
Giudice di Pace di Mercato San Severino, ordinanza 25 marzo 2013, n. 35
Giudice Lombardi

Svolgimento del procedimento

L'attore evocava dinanzi a questo Giudice la Soc. …omissis… Idriche - al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 29,31, oltre accessori di legge, richieste dalla convenuta e ad essa corrisposte come da fattura in atti, in relazione alla voce di tariffa relativa alla adeguata remunerazione del capitale investito, non più dovuta all'esito della nota consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011. Chiedeva altresì la condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite.
Nel corso dell'udienza del 31/10/2012, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione e questo Giudicante, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.
Rilevanza della questione nel giudizio a quo
L'art. 13 del decreto legge n. 212/2011, convertito nella legge n. 10/2012, nel l'introdurre un nuovo comma all'art. 91, c.p.c. stabilisce che "Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma c.p.c. (ossia le cause innanzi al giudice di pace di valore inferiore a 1.100,00 euro, per le quali non è obbligatoria l'assistenza di un legale, in virtù della modifica dell'art. 82, primo comma, c.p.c., operata dallo stesso decreto in esame, che ha elevato a millecento euro il limite per l'autodifesa - n.d.r.) le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
Occorre precisare che, nel caso che ci occupa:
- la citazione è stata notificata in data 04/4/2012, e quindi successivamente all'entrata in vigore della norma qui censurata;
- trattasi di controversia di valore non superiore a millecento euro;
- la causa è matura per la decisione e la domanda, risultando fondata, va accolta;
- alla soccombenza della parte convenuta consegue la condanna alle spese della stessa, principio cui questo giudicante ritiene doversi pienamente conformare nel caso di specie, con assoluta esclusione, in tal modo, di ricorso alla compensazione, non ricorrendo ipotesi alcuna di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dipendendo, la liquidazione delle spese, dalla legittimità o meno del limite imposto, a tal fine, dell'impugnata norma;
- trattasi di controversia di valore esiguo che, in base ai nuovi parametri di liquidazione, per come stabiliti dal D.M. 20/7/2012, n. 140, l'applicazione del limite alla liquidazione delle spese legali a carico del soccombenti implicherebbe il sacrificio totale del diritto accertato dalla sentenza in favore della parte vincitrice, dovendo quest'ultima corrispondere al proprio avvocato, quale residua parte delle competenze legali, una somma ben maggiore di quella che otterrebbe complessivamente dal soccombente in forza dell'esecuzione della sentenza.
Non manifesta infondatezza della questione
In relazione alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, si osserva che il rimborso delle spese che la parte deve sostenere per retribuire il proprio difensore cui ha affidato la tutela legale delle proprie ragioni per la tutela di un proprio diritto, attiene in maniera diretta ed immediata alla possibilità della parte di poter far valere fondatamente dinanzi al Giudice le proprie ragioni, quindi la questione attiene alla concreta ed immediata attuazione dell'art. 24 della Costrizione
E' ben vero che la norma vada letta nel senso che fino al valore di euro 1100,00 la parte, potendo stare in giudizio personalmente, potrebbe non dover sostenere spesa alcuna per la difesa tecnica, sicché la scelte di farsi difendere da un professionista si ridurrebbe ad una scelta personale, facoltativa e non obbligatoria, cui consegue l'onere di sopportarne i costi.
E' però allo stesso modo di tutta evidenza il fatto che ove la parte non sia in possesso di specifiche competenze giuridiche che gli consentano anche da sola di valutare l'opportunità di proporre o meno l'azione giudiziaria, la possibilità di ottenere un provvedimento favorevole avanti alla autorità giudiziaria è, senza dubbio legata, in modo anche considerevole, alla scelta (sul) se e da quale difensore farsi assistere in giudizio; la scelta di un difensore specializzato nel settore anziché in materia diversa, incide in maniera immediata e diretta sulla possibilità di esporre compiutamente e correttamente al Giudice gli elementi di fatto e di diritto a sé favorevoli. In definitiva, il ricorso al patrocinio di un professionista, per lo più qualificato nel settore specifico, non può essere considerato un elemento neutro alla fine della formazione del libero convincimento dell'autorità giudiziaria adita, né può darsi luogo alla semplicistica equazione cause di minor valore eguale a diritti di grado deteriore siccome aventi un valore economico modesto.
La difesa tecnica è di per se stessa un valore fondamentale nel nostro ordinamento, ciò lo si evince da una lettura sistematica delle complessive norme processuali cui consegue la obbligatorietà della difesa tecnica, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.ro 46 del 18 marzo 1957 circa il significato e la portata del diritto della difesa sancì che esso è "intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si é detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica".
Occorre anche evidenziare che una patente contraddizione di sistema che è rappresentata dal fatto che nelle cause affidate alla competenza del Giudice del lavoro, disciplinate dall'art 409 cpc e seguenti, aventi valore inferiore ad euro 129,11 la parte potrebbe stare in giudizio personalmente, ma vincolo alcuno è previsto circa la regolamentazione delle spese in quanto l'art. 91 cpc richiama unicamente l'art. 82 cpc e non l'art. 417 cpc, pertanto, in quel procedimento, ove la parte ridesse di valersi della difesa tecnica otterrebbe l'integrale ristoro delle spese legali con evidenti disparità di trattamento cori chi si trovi in analoga posizione processuale con l'unica differenza che abbia chiesto la tutela di un diritto che appartenga alla cognizione del Giudice di Pace in luogo del Giudice del Lavoro.
Ma il processo dinanzi al Giudice di Pace, qualunque sia il suo valore, è caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al Tribunale (v. Cassazione Civile 27925/11), all'interno del quali alcuna discrezionalità è consentita al Giudice di Pace. E' di tutta evidenza che l'ignoranza dei tecnicismi del processo può senz'altro condurre ad un esito infausto della domanda e tale vulnus costituisce violazione dell'art. 24 Cost. oltre che dell'art. 3 per la disparità che si creerebbe ove tra le due parti del processo che decidessero entrambe di difendersi da sole, una avesse padronanza delle norme che regolano il processo e l'altra no oppure l'una potesse permettersi di sostenere comunque i costi della difesa tecnica e l'altra no.
E' oltretutto singolare, se non paradossale, osservare che a mente della novella ultima rappresentata dal Decreto legislativo 150/2011, al procedimento previsto dalla L. 689/81, massimamente devoluto alla cognizione del Giudice di Pace (artt. 22 e segg. legge 689/81) si applica proprio il rito del lavoro con tutte le relative preclusioni e decadenze per chi propone il ricorso e, ovviamente, per chi intenda al ricorso resistere, benché in tale ultima ipotesi il resistente è sempre costituito da una Pubblica Amministrazione la quale disponendo di un proprio apparato tecnico, ben può far ricorso al proprio funzionario e delegare lo stesso per la difesa, diversamente accade per il comune cittadino che intenda opporsi ad una sanzione amministrativa (di natura pecuniaria-afflittiva), ritenuta ingiusta.
Escluso il ricorso alla ipotesi di compensazione delle spese, in ordine alla quale anche la Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che l'esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (Cfr tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto, anche facendo applicazione dei nuovi parametri vigenti in materia di liquidazione di competenze legali, questo Giudicante, pur ritenendo di contenere entro valori minimi il compenso spettante al professionista, considerato il modesto valore della causa, in nessun caso liquiderebbe l'importo di euro 29,31, importo che appare certamente esiguo per rappresentare un giusto ristoro delle spese che certamente verrebbe sostenuto direttamente dalla parte che si è rivolta ad un soggetto esercente la professione legale, il quale, a sua volta, deve necessariamente ricevere una remunerazione rapportata alla qualità e quantità del servizio reso, giusta disposto di cui all'art. 2233 co 2 c.c. e dell'art. 13 della nuova legge sull'ordinamento forense, in G.U. n. 15 del 18.01.2013, pena, in caso contrario la violazione dell'art. 36 Cost.
Va infine esclusa la possibilità d sentenza n. 149/1904 della Corte Costituzionale. Deve infatti osservarsi che la lettera della norma in cui si sospetta la illegittimità costituzionale, novellata dalla L. n. 212/2011 non consente di operare il citato tentativo in quanto non appare possibile conferire alla norma stessa quello palese dal significato proprio delle parole, avuto riguardo alla concessione di esse ed alla intenzione del legislatore il quale ha fatto addirittura rientrare le spese vive sostenute dalla parte nel limite massimo liquidabile da parte del Giudice di Pace.
In conclusione, questo Giudice di Pace dubita della legittimità costituzionale dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 82 c.p.c. siccome in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

P.Q.M.

pertanto,
letto l'art. 23 L. n. 87/1953 e l'art. 295 c.p.c.
rimette
gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale e dispone la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio ad quem
ordina
che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Prendente del Senato della Repubblica;
dispone che la Cancelleria di questo Ufficio provveda all'esecuzione di ogni incombente.
Avv. Antonino Sugamele

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