Sulla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Attore che si costituisce tardivamente e convenuta che non si costituisce. Atto di riassunzione. Nullità o irregolarità?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 giugno – 21 ottobre 2013, n. 23792
Presidente Salmè – Relatore Dogliotti
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 11-9-2003, S.C. conveniva in giudizio, davanti alla Corte d'Appello di Bari, la moglie M.R.A. , chiedendo che fosse dichiarata efficace nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, per incapacità di entrambi "a costituire una comunione materiale e spirituale".
Non si costituiva la convenuta, e se ne dichiarava la contumacia.
Con sentenza del 21-1-2004, la Corte d'Appello dichiarava efficace la predetta sentenza. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la M. .
Resisteva con controricorso il S. .
Questa Corte, con sentenza del 13-4-2007, n. 13363, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché disponesse la cancellazione della causa dal ruolo, posto che l'attore si era costituito tardivamente e la convenuta non si era costituita.
Il S. , con atto notificato il 29-3-2008, citava in riassunzione la M. , che rimaneva contumace.
Con ordinanza in data 12-1-2009, la Corte territoriale ordinava la cancellazione della causa dal ruolo. Il S. notificava alla M. , in data 8-2-2009, un nuovo atto di citazione in riassunzione. Ancora una volta, la M. rimaneva contumace. Il S. chiedeva anticipazione di udienza, accordata dal Presidente della Corte d'Appello, con notifica ulteriore alla controparte.
La Corte d'Appello, con sentenza in data 24-6-2010 dichiarava l'efficacia nello Stato della predetta sentenza ecclesiastica tra le parti.
Ricorre per cassazione la M.. Resiste con controricorso il S. .
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta nullità della notificazione del primo atto di citazione in riassunzione, effettuata in luogo diverso dalla sua residenza. Con il secondo, nullità dell'intero procedimento, essendo stato l'atto di citazione in riassunzione iscritto, come nuovo procedimento. Con il terzo, nullità della notificazione del secondo atto di citazione in riassunzione, a mezzo posta alla M. , nonché al procuratore già costituito nel giudizio di cassazione, per violazione degli artt. 138, 139, 149 e 101 c.p.c., 111 Cost.. Con il quarto, nullità della notificazione dell'istanza di anticipazione di udienza, nei modi di cui al terzo motivo, per violazione degli artt. 138, 139, 149 e 101 c.p.c., 111 Cost..
Va innanzi tutto osservato che l'iscrizione erronea dell'atto di citazione in riassunzione come nuovo procedimento, costituisce mera irregolarità, sicuramente non sanzionata da nullità, e men che meno estensibile all'intero procedimento.
Il primo atto di citazione in riassunzione (quello, nella specie, volto alla cancellazione della causa dal ruolo) doveva essere effettuato alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.. Ed è ciò che è stato fatto, alla residenza della M. così come precisamente indicato nella relata (al riguardo, la ricorrente non indica né allega al ricorso documentazione, eventualmente in atti, comprovante il suo assunto circa una diversa residenza), con ricevimento dell'atto da parte del convivente (ulteriore circostanza indicata nella relata) Avv. Rizzi Massimo. Del tutto ultronea l'altra notifica al procuratore costituito nel giudizio di legittimità (ancora l'avv. Rizzi), presso il quale la M. aveva eletto domicilio. Dopo la prima riassunzione, la seconda notifica, stante la contumacia della M. , doveva, ancora una volta effettuarsi alla parte personalmente, e ciò è avvenuto (così come l'anticipazione d'udienza con notifica disposta dal giudice). È stata pure effettuata notifica al difensore costituito nel giudizio anteriore (quello di legittimità) presso cui la M. aveva eletto domicilio (notifica, peraltro, come si è detto, non necessaria).
Vanno pertanto rigettati, in quanto infondati, tutti. i motivi e, conclusivamente, rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna, ai sensi dell'art. 385, co. 4, c.p.c.; né per una trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trani come richiesto dal P.G..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2200,00, comprensivi di Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
23-10-2013 22:45
Richiedi una Consulenza