Trasferimento negato ad una dipendente. Troppe assenze: licenziata. Legittimità della scelta dell'azienda datrice di lavoro.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 18 luglio 2013, n. 17588
Presidente Vidiri – Relatore Ianniello
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso affidato in data 23 giugno 2011 all'ufficio postale di Benevento per la notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994, M.S. chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 23 giugno 2010, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado del gennaio 2007, di rigetto delle sue domande di annullamento del licenziamento comunicatole il 28 gennaio 2001 per superamento del periodo di comporto, con applicazione dell'art. 18 S.L. e con la condanna della società, a titolo di ulteriore risarcimento danni, a pagarle € 50.000,00 per la violazione del dovere di buona fede ed € 50.000,00 per averle causato una sindrome depressiva con crisi di ansia, per avere tenuto un comportamento violativo del suo diritto al trasferimento dalla sede di Anagni a quella di Benevento (da dichiarare in giudizio), in particolare a norma dell'art. 33, quinto comma della legge n. 104 del 1992, per assistere il padre andicappato grave.
2.1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità della società datrice di lavoro nella causazione della patologia che aveva determinato le sue assenze dal lavoro.
I giudici avevano infatti dichiarato di non ravvisare nella condotta della società "comportamenti vessatori e discriminatori che abbiano potuto aggravare la patologia pacificamente preesistente al diniego di trasferimento perché risalente all'epoca della immissione in servizio della ricorrente".
La ricorrente ricorda di avere sostenuto in appello che la condotta della società aveva indotto la cronicità dell'originario disturbo di stato depressivo in una nevrosi d'ansia da stress con reazioni depressive, a causa del rifiuto di trasferirla a Benevento per assistere il padre andicappato e convivente, ai sensi dell'art. 33, comma 5° della legge n. 104 del 1992 e lamenta che la Corte, adagiandosi sulla valutazione del giudice di primo grado secondo cui la malattia era preesistente all'impiego, non avrebbe disposto la richiesta consulenza tecnica.
La Corte d'appello aveva anche accertato che la ricorrente, avendo preso alloggio presso un istituto di suore in Anagni, non avrebbe dovuto praticare quell'estremo pendolarismo di cui si lamentava. Anche tale valutazione sarebbe errata, perché l'alloggio provvisorio in Anagni non escludeva certamente il pendolarismo.
Ulteriore vizio di motivazione sarebbe rappresentato dall'affermazione della Corte secondo cui la ricorrente non avrebbe "dimostrato la condizione ... consistente nella continuità dell'assistenza", mentre questa risulterebbe dalla dichiarazione giurata del padre allegata agli atti del giudizio di primo grado.
2.2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 437 c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 115 c.p.c., 2727 ss. e 2087 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso il nesso di causalità tra comportamento aziendale e la malattia unicamente sulla base della preesistenza della malattia, senza tener conto, ai fini della legittimità del licenziamento, dell'aggravamento della stessa per effetto del comportamento della società, aggravamento che la Corte avrebbe potuto accertare mediante C.T.U.
2.3. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 33 della L. n. 104/92, degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per illegittima inversione dell'onere della prova e 437 c.p.c., per la mancata ammissione dell'ordine di esibizione degli atti relativi alle movimentazioni del personale P.I. nella sede di lavoro di Benevento.
Sussistevano tutti i presupposti: il padre era invalido grave, lei era convivente ed era l'unica ad assisterlo, come risultante dalla dichiarazione giurata del padre, mentre la Corte aveva addirittura detto che lei non lo aveva neppure dedotto e che non aveva provato la possibilità di trasferimento, che lei aveva viceversa chiesto di provare con l'esibizione e che comunque sarebbe stato onere della società provare il contrario.
2.4. Col quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 28 C.C.N.L. del 26 novembre 1994, come reiterato dall'art. 37 del C.C.N.L. successivo dell'11 gennaio 2001 nonché degli obblighi di correttezza e buona fede e l'omessa motivazione al riguardo, per non avere la Corte tratto da quanto risultante agli atti la conseguenza del diritto della S. al trasferimento, mentre aveva omesso al riguardo ogni motivazione.
3. La società non si è costituita in questa sede.
4. Il ricorso è inammissibile non essendo stata fornita la prova della ricezione dello stesso, avviato a notifica a norma della legge n. 53 del 1994, da parte della società Poste Italiane p.a., non costituita nel presente giudizio.
In ogni caso il ricorso sarebbe manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto infondata la domanda in quanto ha valutato che il comportamento della società di diniego del trasferimento fosse stato corretto (e non vessatorio e discriminatorio) e ha ritenuto inesistente il diritto della lavoratrice al trasferimento, in ragione del fatto che questa non aveva dimostrato la condizione della continuità dell'assistenza al genitore e non aveva neppure dedotto di essere l'unica familiare in grado di assistere il padre (mentre gli ulteriori rilievi in ordine all'intensità del pendolarismo sono di mero contorno).
Ne consegue anzitutto che sono fuori luogo le censure relative al mancato accertamento dell'aggravamento della sindrome depressiva, volta che è stato ritenuto che essa non può essere derivata da un comportamento inadempiente della società (per cui sono infondati la prima parte del primo motivo e il secondo).
Quanto alla prova della assistenza continuativa ed esclusiva al padre, la Corte d'appello, nel suo prudente apprezzamento, non ha evidentemente ritenuto, alla luce delle circostanze di fatto relative al rapporto di lavoro, decisiva la dichiarazione scritta del padre, in difetto di ulteriori riscontri, con valutazione di merito incensurabile in questa sede se non per illogicità manifesta, per cui sono infondati anche la restante parte del primo motivo e il quarto.
Infine, una volta accertata la non ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 33 quinto comma della legge n. 104 del 1992 per ottenere il trasferimento, le ulteriori censure della ricorrente appaiono prive di rilievo autonomo (mentre l'accenno nel ricorso anche alla necessità di ricongiungersi a due figlie minorenni non ha trovato una adeguata collocazione nella vicenda processuale che ha condotto al presente giudizio di cassazione e, difatti, di tale eventuale diversa causa petendi non esiste nella sentenza menzione, senza che ciò abbia poi costituito oggetto di specifica censura in questa sede).
5. Concludendo, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile.
Nessuna pronuncia è dovuta in ordine al regolamento delle spese, non avendo la società partecipato al giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
19-07-2013 22:37
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