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Sentenza

Vendita strumenti musicali. Cessione di un ramo d'azienda. Violazione del patto ...
Vendita strumenti musicali. Cessione di un ramo d'azienda. Violazione del patto di non concorrenza.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio – 7 giugno 2013, n. 14413
Presidente Salvago – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

La Giorgi - Accessories for musical instruments and other - di Limoncini D. & C. s.n.c. (d'ora in avanti semplicemente società Giorgi di Limoncini) convenne davanti al Tribunale di Prato la sig.ra C.G..P. , titolare della ditta "Dr. Florence Bag", chiedendo il risarcimento del danno subito per avere la convenuta violato il patto di non concorrenza contenuto nel contratto del 5 novembre 1996, con il quale la s.n.c. Giorgi di Pacini Carla Giorgia & C. (d'ora in avanti società Giorgi di Pacini) le aveva ceduto un ramo d'azienda relativo alla produzione di accessori per strumenti musicali, fodere, custodie ecc..
Il Tribunale respinse la domanda.
La Corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente la violazione del patto di non concorrenza con riferimento all'attività svolta dalla nuova impresa denominata "Dr. Florence Bag", avviata dalla P. nel pieno vigore del patto, atteso che le fatture prodotte dall'appellante ed emesse dalla Dr. Florence Bag - datate dal 20 novembre 1998 al 30 aprile 2001 - riguardavano gli stessi prodotti oggetto della cessione di ramo d'azienda, nonostante l'oggetto ufficiale dell'attività dell'impresa emittente fosse "produzione in c. proprio e c. terzi di borse ed accessori per medico, posture ortopediche, articoli vari in pelle, similpelle e succedanei".
In particolare la Corte ha rilevato che la diminuzione delle vendite aveva interessato due articoli, denominati "custodia Vagabond" e "tracolla in nastro", passando i primi dai 19.446 pezzi venduti nel 1997 ai 6.929 del 2000, e i secondi dai 430 del 1997 ai 139 del 2000, con minori ricavi dell'ordine del 50% circa per il primo articolo (da L. 200.000.000 ad una media di circa L. 100.000.000), e del 65% per il secondo (da L. 1.720.000 ad una media di L. 600.000). Ritenuto, pertanto, che i minori incassi della società Giorgi di Limoncini fossero stati cagionati dalla concorrenza della Dr. Florence Bag, la Corte ha condannato l'appellata al risarcimento del danno, liquidato in Euro 50.000,00 "anche in riferimento al criterio di cui all'art. 1226 c.c.".
La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la società Giorgi di Limoncini ha resistito con controricorso e memoria.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della funzione nomofilattica di questa Corte.

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente va disattesa la richiesta di improcedibilità del ricorso formulata dal PM sul rilievo della tardività del deposito dello stesso. Il ricorso, invero, risulta notificato il 23 dicembre 2005
e poi tempestivamente depositato a mezzo del servizio postale, entro i venti giorni successivi, con raccomandata spedita il 10 gennaio 2006.
2. - All'esame dei primi due motivi di ricorso, da svolgere congiuntamente data la connessione delle censure, è opportuno premettere il testo, come riportato in ricorso, delle clausole del contratto di cessione di azienda qui rilevanti:
n. 2: "La società Giorgi di Pacini Carla Giorgia & C. s.n.c. vende alla società Giorgi - accessories for musical instruments and other - di Limoncini Daniele & C. il ramo della propria azienda relativo alla produzione di accessori per strumenti musicali, nonché fodere custodie ecc.";
n. 7: "La venditrice, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data del presente contratto, si obbliga a non iniziare, né a nome proprio, né per interposta persona, nuova impresa affine o comunque idonea a sviare la clientela del ramo di azienda ceduto".
2.1. - Con i due motivi di ricorso in esame si lamenta - denunciando, con il primo, vizio di motivazione e, con il secondo, violazione di legge - che la Corte d'appello, nel ritenere sussistente la violazione del divieto contrattuale di concorrenza nonostante le fatture acquisite dimostrassero soltanto la vendita, e non la produzione, di prodotti, abbia confuso i concetti, fra loro ben distinti, di "fabbricazione" e di "vendita" e abbia violato il principio in claris non fit interpretatio".
2.3. - I motivi non possono essere accolti perché è tutt'altro che evidente (come invece presuppone la ricorrente) che il patto di non concorrenza si riferisse alla sola "produzione" strettamente intesa, tenuto conto che la produzione di un'impresa commerciale è naturalmente finalizzata alla vendita e considerato il tenore, in particolare, della clausola contrattuale n. 7, che fa riferimento anche ad attività comunque idonea a sviare la clientela del ramo di azienda ceduto.
3. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. perché la Corte, nel liquidare il danno:
a) ha utilizzato solo la documentazione prodotta dalla Giorgi di Limoncini s.n.c., quando avrebbe potuto tener presente anche tutta la documentazione contabile della Dr. Florence Bag relativa al periodo di vigenza del divieto, la quale avrebbe consentito di verificare con esattezza se le asserite diminuzioni di vendita erano dipese dall'illecita concorrenza o dalla flessione del mercato;
b) ha fatto semplicisticamente riferimento alla diminuzione di fatturato dell'appellante, attribuendo al fatturato carattere di guadagno effettivo, quando in realtà l'utile di esercizio di un'attività commerciale difficilmente supera il 5% di esso;
c) ha fatto ricorso al criterio equitativo quando il danno poteva e doveva essere determinato nel suo preciso ammontare in base agli "acquisiti mezzi istruttori o, in difetto, con l'ammissione delle prove proprio dalla controparte richieste sul punto".
3.1. - Nessuna delle predette censure può essere accolta: quella sub a) perché generica, non recando alcuna precisa indicazione sul contenuto della documentazione richiamata; quella sub b) perché omette di considerare che la contrazione dei ricavi di vendita costituisce danno non solo per il mancato conseguimento del relativo utile ma anche per la corrispondente mancata copertura dei costi fissi (spese generali, personale, etc.); quella sub c) perché a sua volta generica, in difetto di precisazione degli elementi istruttori acquisiti o da acquisire cui si riferisce.
4. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro
Avv. Antonino Sugamele

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