Contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.
Ddiverse interpretazioni date dagli uffici giudiziari a seguito delle modifiche normative, dirette o indirette,degli ultimi mesi dell'anno 2011 al contributo unificato avevano trovato soluzione con la circolare ministeriale dell'11 maggio 2012 [2]. Avevamo anche anticipato come non tutte le soluzioni convincessero. Per alcune il principio ispiratore, al di là della logica interpretativa, appariva essere quello del fare cassa, e che non solo alcune criticità permanevano, e permangono tutt'oggi, ma altre ne nascevano proprio dalla direttiva ministeriale. [1] “Contributo unificato:risolti i dubbi interpretativi(?)” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012. [2] Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U.
Riguardo a queste ultime, nello specifico, una riguardava il regime fiscale (pagamento o meno del contributo unificato) relativo all'intervento nelle procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari.
Il precedente indirizzo di via Arenula. In materia il ministero con la circolare del 11 maggio 2012, contraddicendo i suoi stessi precedenti indirizzi[1], optava per il pagamento del contributo unificato limitandosi ad un laconico, generico e forse troppo sbrigativo «in tale ottica ad esempio l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda».
Di diverso, e contrario, avviso era chi, come lo scrivente, nel ribadire la cosiddetta specificità [2] dell'istituto dell'intervento nei procedimenti di esecuzione mobiliare e/o immobiliare, rispetto all'intervento nei cosidetti giudizi ordinari, ne escludeva il pagamento [3]. Pagamento che veniva solo ed eventualmente subordinato al caso, tra l'altro poco frequente, in cui era l'interveniente, in luogo del creditore principale procedente, a presentare istanza di vendita o di assegnazione.
In tale ipotesi, e giustamente, «l'interveniente deve pagare il contributo unificato perché è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente».
La sopra prospettata tesi era conforme alle indicazioni, normative [4] e ministeriali [5], che avevano portato a superare le non poche difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione della legge 488/1999 [6], per come richiamata dal decreto legge n. 28/2002 convertito con legge 11 maggio 2002 n. 91.
Come detto la richiamata circolare ministeriale del 11 maggio 2012 in tema di intervento non solo non aveva diramato i dubbi ma ne aveva creati altri.
Infatti oltre alla discussione relativa al fatto se il contributo unificato fosse dovuto o meno si è subito, per alcuni [7], posto il problema della quantificazione dello stesso.
Non bisogna infatti dimenticare che in materia di esecuzione mobiliare e/o immobiliare il contributo unificato non è commisurato al valore della domanda ma ad importo fisso a secondo della procedura, sia essa immobiliare o mobiliare, e per quest'ultima, se di valore inferiore o superiore ai 2.500 euro. [8]
Nuovi chiarimenti in contrasto con il precedente indirizzo. Il Ministero ha affrontato, con la circolare del 5 luglio 2012 [9] le sopra prospettate problematiche giungendo a chiarimenti che non solo contraddicono quanto affermato dallo stesso Ministero con l'indirizzo del maggio scorso ma in tema di determinazione del quantum da pagare a titolo di contributo unificato palesano nella migliore delle ipotesi una forzatura della legge.
Riportiamo, per chiarezza di esposizione, quanto statuito dal Ministero della Giustizia nell'indirizzo del 5 luglio: «Il primo chiarimento riguarda gli importi del contributo unificato nelle procedure esecutive. L'art. 13, comma 2, DPR n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi, debba essere versato un contributo unificato, in termine fisso, individuato per il tipo di procedura. Diversamente, per le procedure esecutive mobiliari lo stesso art. 13, comma 2, DPR n. 115/2002 stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura. Il secondo chiarimento riguarda invece le ipotesi in cui l'intervento nelle procedure esecutive determina il versamento del contributo unificato. A tale proposito deve ritenersi che il creditore oltre che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati».
Tra vecchie e nuove indicazioni, ecco alcune osservazioni. Venendo al primo chiarimento ministeriale non possiamo non evidenziare una chiara forzatura della norma. Gli interpreti ministeriali infatti dimenticano (???) che una volta che si riconosce l'obbligo del pagamento in materia non trova applicazione l'art. 13 TU spese di giustizia ma l'art. 14, comma 3, [10] che testualmente recita: «La parte di cui al comma 1 (la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che , nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
Appare chiaro che il contributo è, per legge determinato in base al valore della domanda proposta, quindi più che ad una interpretazione (una circolare non può dire cose che la norma per lo meno non sotto intende, né interpretare in violazione di legge) ci troviamo in presenza di una vera e propria disapplicazione di una norma, in specie il richiamato art. 14 (D.P.R. 115/2002 TU spese di giustizia).
Tra l'altro ricordiamo come lo stesso Ministero della Giustizia nella interpretazione data con nota del maggio 2012, [11] applicando l'art. 14 TU spese di giustizia, aveva, giustamente, determinato il contributo unificato in oggetto sulla base del «valore della rispettiva domanda».
Non se ne capisce la motivazione che ha portato all'attuale interpretazione.
A nostro modesto parere la soluzione nella, nuova, direzione prospettata dal Ministero si potrebbe avere solo con una modifica normativa che all'art. 14 comma 3 aggiungesse alla fine del periodo l'inciso «o al valore della causa di merito quando il contributo è scontato ad importo fisso ex art. 13».
Non trova inoltre, a parere di chi scrive, fondamento l'assunto ministeriale che «diversamente, per le procedure esecutive mobiliari lo stesso art. 13, comma 2, DPR n. 115/2002 stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura».
Nulla di più errato.
Anche in materia di esecuzione mobiliare l'iscrizione della causa sconta il contributo unificato per scaglione.
Vorrei infatti ricordare che prima dell'abrogazione operata dalla legge 191/2009 il punto 4 dell'art. 10 (DPR 115/02 TU spese di giustizia) prevedeva l'esenzione [12] del contributo unificato per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro.
Mentre per i processi esecutivi mobiliari superiori ad euro 2.500 si pagava, e si paga tenendo conto degli aumenti operati nei vari anni, 141 euro in applicazione del 2 comma art- 13 TU ai sensi del quale: «Per i processi esecutivi immobiliari il contributo unificato è pari ad euro242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà».
Oggi venuta meno l'esenzione per le procedure esecutive mobiliari sotto i 2500 euro il contributo unificato è quantificato [13] in 37 euro e per le procedure esecutive mobiliari superiore ai 2.500 euro il contributo unificato è quantificato in 141 euro.
Appare chiaro come, il 2 comma dell'art. 13, TU spese di giustizia per come modificato dalla richiamata legge 191/09, individua, per i processi esecutivi mobiliari, due scaglioni di pagamento e precisamente:
- 37 euro per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ai 2.500 euro
- 141 euro per i processi esecutivi mobiliari di valore pari e/o superiore ai 2.500 euro
Venendo alla seconda interpretazione ministeriale relativa al se e al quando sia dovuto il contributo unificato, da parte dell'interveniente, il Ministero stabilisce che «il creditore che interviene in una procedura esecutiva è tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni».
Con il nuovo indirizzo il Ministero, come già accennato, sconfessa la precedente interpretazione di maggio in base alla quale, «in tale ottica ad esempio l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda» dando per assodato che dall'intervento scaturisse in automatico l'obbligo del pagamento.
E, con una giravolta degna del miglior equilibrista, dà ragione a chi, tra questi lo scrivente, sosteneva, vedi prima parte del presente lavoro, sin dall'inizio la tesi che l'intervento nell'esecuzione mobiliare e/o immobiliare non scontasse il contributo se non nel solo caso in cui «non avendo provveduto a farla il creditore procedente fosse l'interveniente a fare istanza di vendita o di assegnazione».
[1] Circolare ministeriale 26 febbraio 2002 n 1 e circolare ministeriale 12 marzo 2002 n. 2.
[2] Infatti rispetto agli interventi nei giudizi c.d. ordinari per come si ricava dalla lettura degli artt. 499, 526, 551, 564 c.p.c. con l'intervento nelle esecuzioni mobiliari e/o immobiliari generalmente si domanda di partecipare alla distribuzione della somma oggetto di pignoramento o alla espropriazione dei beni espropriati o pignorati.
[3]”Qual è il corretto regime fiscale da applicare nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari” in Diritto e Giustizia 14 marzo 2012
[4] Ricordiamo che il contributo unificato, già previsto dalla legge 488/99, è entrato in vigore con decreto legge n 28 del 11 marzo 2002 convertito nelle legge 11 maggio 2002 n. 91( pubblicata in G.U. n 109 dell'11 maggio 2002) in vigore dal 12 maggio 2002.
[5] Richiamata circolare ministeriale 26 febbraio 2002 n. 1.
[6] Il contributo unificato è stato infatti previsto dall'art. 9 di questa legge.
[7] Oltre ad alcuni uffici giudiziari anche ad esempio da parte della Cassa Nazionale forense.
[8] Vedi art. 13, comma 3, DPR 115/02.
[9] Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U.
[10] Per come modificato dall''art. 2,8 comma 1, lett. b), Legge 12 novembre 2011, n. 183.
[11] Richiamata, in nota 2,circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U.
[12] Già introdotta dall'art. 1, legge 30 dicembre 2004 n 311.
[13] Dal più volte richiamato 2 comma art. 13, TU spese di giustizia.
05-09-2014 14:43
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