Legge di stabilità: (Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato) Art. 12
Art. 12
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)
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. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con r
iferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fe
rma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionisti
che, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei prem
i e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al p
resente comma spetta ai datori di lavoro in
presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano ris
ultati occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta co
n riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzion
i delle aliquot
e di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o colle
gate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legg
e. L'INPS
provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di c
ontratti incentivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mens
ili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
2.
I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, son
o soppressi con riferimento
alle
assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
3.
Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2
015, 2016 e 2017 e 500 milioni
per il 2018, a valer
e sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già de
stinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
4.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di Azione Coesione di
cui al decreto del Ministro della coesione territoriale in
data 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del
comma 3.
5.
Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio d
ello Stato
e restano acquisite all'erario
26-10-2014 12:18
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