Class action e commissione di scoperto di conto. Azione contro Intesa San Paolo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò Giudice relatore
dr. Guglielmo Rende Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 32770/2011 R.G.
PROMOSSA DA:
G.F., L.E., S.F. , in proprio e mediante l'ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO,
quale loro mandataria ai fini della presente causa ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Cons.,
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Martinello, dall'avv. prof. Marino Bin, e dagli
avv.ti Luciano Mittone, Fabrizio De Francesco, Ilaria Zorino, per procura a margine
dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
INTESA SANPAOLO SPA, difesa dall'avv. prof. Valerio Tavormina e dall'avv. prof.
Gino Cavalli per delega in calce alla citazione notificata da controparte
CONVENUTA
Nell'azione di classe ex art. 140 bis cod. cons.
Nella quale risultano n. 104 ADESIONI a nome dei sig.ri:
(omissis)
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OGGETTO: azione di classe ex art. 140 bis cod. cons. in materia bancaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
- In via pregiudiziale:
Per i motivi esposti in atti e laddove ritenute rilevanti e non manifestamente infondate,
rimettere alla Corte Costituzionale le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
1)In via principale, se l'art. 49, co. 2, l. 99/2009 (il quale stabilisce che “le disposizioni
dell'articolo 140 bis c.d. cons…. Si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge”) non violi gli artt. 3 e 24, co. 1 e 2, della
Costituzione, nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in relazione all'art. 169
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 20, 21, 38 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infine all'art. 6, co. 1, 13 e 14 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- In via subordinata, se l'art. 49, co. 2, l. 99/2009 non violi gli artt. 3 e 73, co. 3, della
Costituzione, nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in relazione all'art. 169
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e all'art. 38 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea) in quanto esclude l'applicabilità dell'art. 140 bis cod.
cons. agli illeciti compiuti tra il 1° gennaio 2008 e il 15 agosto 2009;
2)Se l'art. 140 bis, co. 11, cod. cons. non violi gli art. 24, co. 2, e 111, co. 1 e 2, della
Costituzione, nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in relazione all'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e all'art. 6, co. 1 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella
parte in cui non prevede che l'aderente nel giudizio di classe assuma la posizione di parte
processuale, abbia tutti i poteri processuali inerenti a tale posizione e gli sia quindi
riconosciuto un giusto processo, il quale si svolga nel contraddittorio tra le parti, in
condizione di parità
3) Se il combinato disposto dell'art. 140 bis, co. 15, prima e seconda proposizione, e
14, terza proposizione, cod. cons. Non violi l'art. 3, co. 1, della Costituzione sotto il
profilo dell'irrazionalità e dell'ingiustizia, nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della
Costituzione (in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, e all'art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali), nella parte in cui esso esclude la proponibilità di ulteriori azioni di
classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del
termine per le adesioni, nell'ipotesi di rinunce e transazioni intervenute tra le parti e cui
l'aderente non abbia consentito, così come di estinzione e chiusura anticipata del
processo di classe, ovvero di rigetto della domanda dell'attore nel merito
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4)Se l'art. 140 bis, co. 14, prima proposizione, cod. cons. non violi gli artt. 24 e 111,
co. 1 e 2, della Costituzione nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in
relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infine
all'art. 6, co. 1 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali), nella parte in cui esso, nel sottoporre l'aderente agli effetti del
giudicato, non prevede che gli siano fatti salvi tutti i mezzi di impugnazione previsti
dall'ordinamento;
5)Se l'art. 140 bis, co. 3, prima proposizione, cod. cons. non violi gli artt. 24 e 111,
co. 1 e 2, della Costituzione nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in
relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infine
all'art. 6, co. 1 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali), nella parte in cui consente che l'adesione del consumatore
all'azione di classe avvenga “ senza ministero di difensore”;
6)Se l'art. 140 bis, co. 9, seconda proposizione, cod. cons. non violi l'art. 3, co. 1,
della Costituzione sotto il profilo dell'irrazionalità e dell'ingiustizia, gli artt. 24, co. 1, e
111, co. 2, della Costituzione nonché gli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (in
relazione all'art. 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 38 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infine agli artt. 6, co. 1, e
13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali), nella parte in cui qualifica l'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza di
ammissibilità come condizione di procedibilità della domanda (con ciò onerandone, di
fatto, il solo consumatore attore), anziché prevedere che detta pubblicità debba essere
eseguita a cura e spese dell'impresa convenuta, salva la ripetizione delle medesime in
caso di soccombenza dell'attore all'esito della lite
- Nel merito:
1)Relativamente al periodo antecedente il 16 agosto 2009, accertare e dichiarare la
nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di
massimo scoperto e la penale passaggio a debito c/c non affidati applicate al contratto di
conto corrente stipulato da Intesa Sanpaolo con gli attori, G.F. , L.E. e S.F. , e con tutti i
consumatori aderenti alla presente azione ai sensi dell'art. 140 bis cod. cons.
2)Relativamente al periodo dal 16 agosto 2009, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia della clausola contrattuale avente ad oggetto la commissione per scoperto di
conto (CSC) applicata al contratto di conto corrente stipulato da Intesa Sanpaolo spa con
gli attori e con tutti i consumatori aderenti alla presentazione ai sensi dell'art. 140 bis
cod. cons.
3)In relazione all'intera durata del contratto concluso da Intesa Sanpaolo spa con gli
attori e con tutti i consumatori aderenti rappresentazione e previa determinazione del
T.E.G. applicato rapporto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole aventi ad
oggetto la commissione di massimo scoperto, la penale passaggio a debito c/c non
affidati e la commissione per scoperto di conto (CSC), nonché più in generale di tutte le
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clausole contrattuali che concorrono alla determinazione del tasso d'interesse (comprese
quelle aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale) per violazione dell'art. 644 c.p. e
della legge 7 marzo 1996 n. 108
4)In relazione all'intera durata del contratto concluso da Intesa Sampaolo spa con gli
attori e con tutti i consumatori aderenti la presentazione, accertare e dichiarare la nullità
e/o comunque l'inefficacia delle clausole lente d'oggetto la commissione di massimo
scoperto, la penale passaggio a debito c/c non affidati e la commissione per scoperto di
conto (CSC), in quanto costituenti pratica commerciale scorretta in violazione degli artt.
20, 21 e 22 cod. cons., ovvero comportamenti anticoncorrenziali in violazione dell'art. 2
della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e delle norme comunitarie in materia di concorrenza
5)In ogni caso, relativamente al periodo antecedente il 16 agosto 2009, dichiarare tenuto
e per l'effetto condannare Intesa Sanpaolo spa al pagamento di una somma non inferiore
ad euro 19,68 in favore dei Sig.ri F. G. ed E. L.e non inferiore ad euro 29,82 in favore
del signor F.S., oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quell'altra somma, anche
maggiore, che risulterà dovuta all'esito della causa, anche con valutazione equitativa ex
art. 140 bis, co. 12, cod. cons. c.c. e 1226, titolo di restituzione e/o di risarcimento del
danno
6)Relativamente al periodo dal 16 agosto 2009, dichiarare inoltre tenuta per l'effetto
condannare Intesa Sanpaolo spa al pagamento di una somma ad oggi non inferiore ad
euro 106 in favore dei Sig.ri F. G. ed E. L.e ad oggi non inferiore ad euro 332 in favore
del signor F.S., oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quell'altra somma, anche
maggiore, che risulterà dovuta all'esito della causa, anche con valutazione equitativa ex
artt. 140 bis, co. 12, cod. cons. e 1226 c.c. a titolo di restituzione e/o di risarcimento del
danno
7)In relazione all'intera durata del contratto concluso da Intesa Sanpaolo spa con gli
attori e con tutti i consumatori aderenti alla presente azione, previa determinazione del
T.E.G. applicato al rapporto e rideterminazione dell'esatto dare/avere fra le parti (anche
mediante CTU), dichiarare altresì ritenuta e per l'effetto condannare Intesa Sanpaolo spa
al pagamento in favore degli attori di quanto da questi indebitamente pagate violazione
dell'art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996 n. 108, oltre interessi e rivalutazione,
ovvero di quell'altra somma, anche maggiore, che risulterà dovuta all'esito della causa, a
titolo di restituzione e/o di risarcimento del danno anche con valutazione equitativa ex
artt. 140 bis, co. 12, cod. cons. e 1226 c.c.
8)Dichiarare infine tenuta e per l'effetto condannare Intesa Sanpaolo spa alla restituzione
in favore dei consumatori aderenti alla presente azione di quanto indebitamente pagato
in forza delle predette clausole nulle (e di tutte le altre eventuali clausole analoghe che
risultino applicate) e comunque al risarcimento di tutti danni causati dall'illecito
comportamento della convenuta, da determinarsi anche in via equitativa ex artt. 140 bis,
co. 12, cod. cons. e 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione
-In via istruttoria:
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Se del caso previa revoca dell'ordinanza del 13 novembre 2013 e rimessione della causa
suo ruolo
a) disporre apposita CTU contabile al fine di quantificare l'esatto dare avere fra le parti
nei sensi di cui in atti, per gli attori e per ciascun consumatore aderente alla presente
azione, procedendo a calcolare il T.E.G. applicato al rapporto, ad individuare le somme
percepite da Intesa Sanpaolo mediante addebiti illegittimi e a ricalcolare correttamente il
rapporto di conto corrente in conformità alle disposizioni di legge, escludendo ogni
pattuizione e voce non dovuta. Si propone sin d'ora il seguente quesito:…(v. foglio di
p.c. allegato al verbale di udienza)
b)ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:…(v. foglio di p.c. allegato al
verbale di udienza)
c) ammettersi interrogatorio formale sui soli capitoli indicati al punto precedente dal n.
10 al n. 16
Per la convenuta Intesa Sanpaolo:
a)Preliminarmente, dichiarare improcedibile la presente azione di classe per mancato
assolvimento degli adempimenti pubblicitari nei modi e nei termini disposti dal tribunale
con l'ordinanza del 15 giugno 2012, o comunque, quand'anche ritenuto procedibile,
sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della suprema corte di
cassazione sul ricorso, pendente sub R.G. n. 3441/2012, proposto dalla convenuta Intesa
Sanpaolo spa avverso l'ordinanza della corte d'appello di Torino resa inter partes lo
scorso 23 settembre 2011
b)Dichiarare il difetto di legittimazione dell'Associazione Altroconsumo
c)Confermare il rigetto e/o dichiarare rinunciate e/o comunque respingere in quanto
manifestamente inammissibili irrilevanti e /o comunque infondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dagli attori
d)Dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dagli attori e da qualsivoglia
aderente, anche per la loro manifesta infondatezza oltre che per difetto di identità dei
diritti individuali tutelabili, inapplicabilità ratione temporis dell'art. 140 bis cod. cons.
agli illeciti contestati e improponibilità di pretese frazionate, nonché per inammissibilità
di azioni di classe di mero accertamento e inadeguatezza dei proponenti alla cura degli
interessi della classe e per conflitto di interessi
e)Respingere in quanto inammissibili e/o improponibili e/o comunque infondate tutte le
domande formulate dagli attori e da qualsivoglia aderente nei confronti della convenuta
Intesa Sanpaolo spa anche in forza di tutte le eccezioni e difese nei confronti dei singoli
aderenti dedotte in atti dalla convenuta
f)Confermare il rigetto è comunque respingere tutte le avverse istanze istruttorie in
quanto inammissibili, superflue, esplorative e irrilevanti
g)Condannare gli attori G. , L.e S.e/o l'Associazione Altroconsumo, che pretende di
agire quale loro rappresentante, e/o i singoli aderenti a rifondere alla convenuta Intesa
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Sanpaolo spa le spese e compensi per le difese in giudizio, oltre Iva (non deducibile per
la banca contenuta) e cpa e rimborso forfettario delle spese generali di cui alla tariffa
professionale come per legge ove applicabile, e cioè in relazione a tutti i gradi di
giudizio dato che le ragioni di inammissibilità erano palesi ex ante
h)Ordinare a cure spese dei soccombenti la più opportuna pubblicità del provvedimento
di declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della avversa azione, ai sensi dell'art.
140 bis, co. 8, cod. cons. e dell'articolo 120 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione notificato in data 17/11/2010 i sig.ri G.F. , L.E. , S.F. , in
proprio e mediante l'Associazione Altroconsumo, quale loro mandataria ai fini
dell'azione ex art. 140 bis cod. cons., hanno convenuto in giudizio la Intesa Sanpaolo
spa, riferendo:
- che gli attori Francesco G. ed E. L. hanno aperto presso la filiale di Pinerolo della
banca Intesa Sanpaolo spa il conto corrente n. 1000/109979, che l'attore F.S. ha aperto
presso la filiale di Pino Torinese della banca Intesa Sanpaolo il conto corrente n.
1000/2795 e che gli attori compiono sui loro conti correnti esclusivamente operazioni
personali ed estranee a qualsivoglia attività professionale e imprenditoriale, così da poter
essere considerati “Consumatori” ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), cod. cons.;
- che l'Associazione Altroconsumo è una associazione per la difesa dei diritti dei
consumatori e degli utenti ed è una delle più importanti e rappresentative associazioni di
consumatori italiane;
- che gli attori G. , L.e Sobrero, oltre che in proprio, intendono agire anche ai sensi
dell'art. 140 bis, co. 1, cod. cons., per introdurre nei confronti dell'Intesa Sanpaolo spa
un'azione di classe volta ad ottenere:
.l'accertamento dell'invalidità di singole clausole dei citati c/c e la condanna del
Sanpaolo alla restituzione o al risarcimento del danno in relazione agli importi
indebitamente trattenuti dalla convenuta fino al 15/8/2009;
.l'accertamento dell'invalidità di singole clausole dei c/c e la condanna alla restituzione
o al risarcimento del danno in relazione agli importi indebitamente trattenuti dalla
convenuta a partire dal 16/8/2009;
.l'accertamento del superamento del tasso soglia di usura normativamente previsto, con
conseguente invalidità di tutte le clausole che concorrono a formare in misura illecita il
tasso globalmente applicato (T.E.G.), e la condanna del Sanpaolo alla restituzione o al
risarcimento del danno in relazione agli importi illecitamente addebitati agli attori a
partire dalla data di stipulazione del contratto di c/c;
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.l'accertamento delle pratiche commerciali scorrette e dei comportamenti
anticoncorrenziali tenuti dal Sanpaolo e la condanna alla restituzione o al risarcimento
del danno subito dagli attori a partire dalla data di stipulazione del contratto di c/c.
Gli attori hanno, in primo luogo, sollevato le seguenti questioni di legittimità
costituzionale, relativamente:
- alla legittimità dell'art. 49, co. 2, l. 99/2009, che esclude l'applicabilità del nuovo rito
agli illeciti compiuti anteriormente al 16/8/2009 (“Le disposizioni dell'articolo 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge”), con conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione di
classe per gli illeciti subiti anteriormente al 16/8/2009, o perlomeno per quelli subiti tra
l'1/1/2008 (data di entrata in vigore dell'art. 140 bis cod. cons.) e il 16/8/2009 (modifica
di cui alla l. 99/2009 citata);
- alla legittimità dell'art. 140 bis, co. 3, 11, 14 e 15, cod. cons., le cui disposizioni
regolano lo status dell'aderente (relativamente: all'impossibilità per l'aderente, privo
della qualità di parte e di poteri processuali, di replicare alle eccezioni sollevate contro di
lui dall'impresa convenuta; alla perdita dell'azione di classe da parte dell'aderente nel
caso in cui l'attore rinunci agli atti o transiga con l'impresa convenuta o in caso di
rigetto dell'azione dell'attore; alla sottoposizione dell'aderente agli effetti del giudicato,
senza possibilità di proporre impugnazione; al fatto che l'adesione avvenga senza
ministero di difensore);
- alla legittimità dell'art. 140 bis, co. 9, cod. cons., che demanda all'ordinanza di
ammissibilità la disciplina della pubblicità dell'ordinanza stessa, elevandola a
condizione di procedibilità dell'azione di classe (con onere gravante sugli attori di
anticipazione delle spese occorrenti per la pubblicità).
Gli attori, poi, nel merito, hanno sostenuto:
- la nullità della “vecchia” commissione di massimo scoperto applicata fino al
15/8/2009, perché priva di causa, sui c/c affidati e su quelli non affidati, invalidità
riconosciuta dal legislatore con l'art. 2 bis del d.l. 29/11/2008 n. 185, conv. nella l.
28/1/2009 n. 2;
- la nullità della clausola che prevede l'addebito della voce denominata “penale
passaggio a debito c/c non affidati”, applicata nel periodo precedente al 16/8/2009, che
rappresenta una duplicazione della commissione di massimo scoperto e ha natura di
clausola penale, manifestamente eccessiva;
- il fatto che l'applicazione delle precedenti clausole riverbera effetti sul periodo
successivo al 16/8/2009;
- la nullità delle clausole, denominate “commissione di scoperto di conto”, applicate
(tramite lo ius variandi riconosciuto in favore della banca dall'art. 118 del T.U. bancario
n. 385/1993) nei su indicati c/c privi di affidamento degli attori, perché comunque in
violazione dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008 e in ogni caso per mancanza di forma scritta;
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- la nullità delle clausole contrattuali relative al tasso di interesse per superamento del
tasso soglia in materia di usura, con violazione dell'art. 644 c.p.c e della legge 7/3/1996
n. 108, considerato che nella determinazione del T.E.G. si tiene conto anche delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese;
- la nullità delle clausole contrattuali sopra citate (commissione di massimo scoperto,
penale passaggio a debito c/c non affidati e commissione per scoperto di conto) perché
costituenti pratica commerciale scorretta con violazione degli artt. 20, 21 e 22 cod.
cons., e perchè costituenti altresì illecito anticoncorrenziale.
Gli attori hanno concluso chiedendo gli accertamenti sopra indicati e la condanna
dell'Intesa Sanpaolo alle restituzioni e al risarcimento danni collegati alle invalidità e
illegittimità contestate.
La convenuta Intesa Sanpaolo spa, costituitasi con comparsa del 2/3/2011, ha
contestato le domande attoree, eccependo:
- il difetto di legittimazione ad agire dell'Associazione Altroconsumo, mancando un
mandato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 77 c.p.c. ed essendo presenti in giudizio
gli attori in proprio;
- l'improcedibilità temporanea del giudizio ex art. 140 bis, co. 14, cod. cons., per essere
stata la presente azione preceduta da altra azione di classe proposta nei confronti della
Intesa Sanpaolo spa da parte dell'avv. Rienzi e avente anch'essa ad oggetto la
contestazione delle nuove commissioni, sostitutive delle vecchie commissioni di
massimo scoperto (azione dichiarata inammissibile dal Tribunale di Torino e dalla Corte
di Appello di Torino con provvedimenti del 4/6/2010 e del 27/10/2010, quest'ultimo
impugnato davanti alla Corte di Cassazione);
- l'irrilevanza e infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli
attori, considerato, fra l'altro, che l'azione di classe delineata dall'art. 140 bis è uno
strumento facoltativo che si aggiunge agli ordinari strumenti di tutela individuale;
- l'inammissibilità dell'azione di classe per difetto di identità dei diritti fatti valere,
considerate le differenti caratteristiche dei conti correnti azionati dagli attori;
- l'assenza della qualità di consumatori da parte degli attori;
- l'inammissibilità dell'azione di classe per pronunce di mero accertamento;
- il limiti temporali dell'azione di classe e la conseguente sua improponibilità per
infrazionabilità delle pretese e inscindibilità del rapporto di conto corrente, essendo le
domande riferite al periodo successivo al 16/8/2009 comunque connesse alla verifica del
dato contabile antecedente;
- l'inammissibilità dell'azione di classe, ai sensi dell'art. 140 bis, co. 6, per incapacità
degli attori di curare adeguatamente l'interesse della classe;
- l'inapplicabilità dell'art. 140 bis alle vecchie forme di compenso applicate dalla Banca
nel periodo antecedente al 16/8/2009 e, comunque, la validità delle vecchie commissioni
di massimo scoperto e della penale passaggio a debito c/c non affidati;
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- l'infondatezza della tesi attorea secondo la quale le vecchie forme di compenso
produrrebbero effetti anche dopo il 15/6/2009, dovendo il Tribunale, ex art. 49, co. 2, l.
99/90, tener fermo il saldo contabile di partenza al 16/8/2009 e limitarsi a valutare solo
la legittimità o meno delle commissioni successivamente applicate.
La parte convenuta ha poi sostenuto:
- la liceità della nuova commissione per scoperto di conto, che sia dipendente
dall'effettivo utilizzo del credito e contemporaneamente dall'effettiva durata
dell'utilizzo stesso;
- la liceità del comportamento di Intesa Sanpaolo, che ha eliminato integralmente per
tutti i correntisti la commissione di massimo scoperto, ha previsto, per i conti correnti
affidati, la sola remunerazione in termini di interessi debitori, e, per i conti correnti non
affidati, in aggiunta agli interessi debitori, una remunerazione dipendente dall'effettivo
prelevamento della somma (essa si applica per ogni 1.000 euro di saldo debitore, o
frazione, fermo restando che l'importo massimo addebitabile per trimestre è di 100 euro)
e dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi (essa si applica nella misura di 2 euro
per ogni giorno in cui si registri lo scoperto predetto), senza necessità di patto scritto;
- l'insussistenza delle violazioni contestate in tema di usura;
- l'insussistenza di pratiche commerciali scorrette e di illeciti anticoncorrenziali.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28/4/2011, ha dichiarato inammissibile
sia la domanda proposta dagli attori mediante l'Associazione Altroconsumo, per difetto
di legittimazione processuale rappresentativa della medesima, sia la domanda proposta
dagli attori personalmente (perché giudicati non in grado di curare adeguatamente
l'interesse della classe).
Con provvedimento del 16/9/2011 la Corte d'Appello di Torino, riformando
l'ordinanza del 28/10/2010 del Tribunale di Torino, ha dichiarato ammissibile l'azione
di classe in esame, limitatamente alle commissioni per scoperto di conto applicate, dopo
il 15/8/2009, dal Sanpaolo agli attori, suoi correntisti.
Tale ordinanza, in particolare:
- ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'Associazione Altroconsumo, non
applicandosi la disposizione di cui all'art. 77 c.p.c., e insussistente il conflitto di interessi
tra gli attori e gli altri componenti della classe dei correntisti;
- ha escluso l'improcedibilità dell'azione ex art. 140 bis, co. 14, perché l'azione
introdotta dal Codacons dell'avv. Rienzi riguarda fatti diversi da quelli oggetto della
presente azione di classe, essendo il medesimo titolare di un conto corrente assistito da
un affidamento (diversamente dai c/c degli attori, privi di fido);
- ha ritenuto l'impossibilità di applicazione retroattiva della normativa in esame e
dunque l'inammissibilità dell'azione di classe relativamente agli illeciti compiuti prima
del 16/8/2009;
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- ha rilevato l'infondatezza della contestazione del difetto di identità dei diritti fatti
valere.
Conclusasi in tal modo la prima fase del procedimento di cui all'art. 140 bis, il
Tribunale, con le ordinanze del 24/4/2012 e del 24/5/2012:
- ha correttamente rilevato che l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato
ammissibile l'azione di classe non è ulteriormente modificabile o revocabile dal
Tribunale e che è precluso al giudice della seconda fase il riesame delle questioni già
risolte da tale ordinanza;
- ha ritenuto non influenti sul procedimento in esame (alla luce della natura sostanziale e
non meramente processuale della normativa sulla class action) le modifiche normative
introdotte successivamente alla individuazione della classe da parte della Corte
d'Appello;
- ha fissato i termini e le modalità della pubblicità ai fini della adesione alla class action
degli appartenenti alla classe (pubblicazione di testo su quotidiani e su siti internet e
termine per le adesioni dall'1/10/2012 al 21/1/2013), rilevando che gli aderenti non
assumono lo status di parte processuale.
2) Le domande degli attori vanno parzialmente accolte.
2.1) Eccezioni preliminari della parte convenuta.
2.1.1) La maggior parte delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta sono
attinenti all'ammissibilità della class action proposta dalle parti attrici e sono già state
risolte dall'ordinanza 16/9/2011 della Corte d'Appello (e dunque non più riproponibili
nella presente seconda fase del procedimento delineato dall'art. 140 bis cod. cons.).
In ogni caso si osserva che la Corte d'Appello ha rilevato:
- relativamente all'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'Associazione
Altroconsumo per violazione dell'art. 77 c.p.c.:
.che la class action, facoltativa e alternativa all'azione ordinaria individuale, deve
essere riguardata, quanto al rapporto tra rappresentato e ente rappresentante, in un'ottica
irriducibile a quella prevista dall'art. 77 c.p.c., investendo il rapporto tra componente
della classe e associazione solo il piano della rappresentanza processuale, assimilabile
alla rappresentanza tecnica del difensore, senza alcuna interferenza sulla titolarità del
rapporto sostanziale, con conseguente legittimità e sufficienza dei mandati conferiti il
12/11/2010 dagli attori all'Associazione Altroconsumo;
.che è ammissibile la coesistenza in giudizio dei rappresentati e dell'associazione
rappresentante, perché tale rappresentanza, processuale, non attribuisce al rappresentante
la qualità di parte sostanziale;
11
- relativamente all'eccepita inammissibilità dell'azione di classe, ai sensi dell'art. 140
bis, co. 6, per incapacità degli attori di curare adeguatamente l'interesse della classe:
.che non è provata tale inadeguatezza e che comunque la capacità dei tre consumatori
attori di provvedere alla cura idonea degli interessi della classe è integrata da quella
dell'Associazione, come sopra riconosciuta legittimata ad agire;
- relativamente all'eccepito conflitto di interessi tra gli attori e gli altri componenti della
classe dei correntisti non affidati:
.che non vi è prova di una effettiva e concreta divaricazione di situazioni giuridiche
positivamente tutelabili, tra di loro contrastanti in relazione ad un comune interesse;
- relativamente all'eccepita improcedibilità temporanea del giudizio ex art. 140 bis, co.
14, cod. cons. (“La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E `
fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la
scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte
entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice
successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine
perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice”), per essere
stata la presente azione preceduta da altra azione di classe proposta nei confronti della
Intesa Sanpaolo spa da parte dell'avv. Rienzi:
.che vi è diversità dei fatti oggetto delle due azioni, con riguardo alla classe di
appartenenza dell'attore e all'identità dei diritti fatti valere (considerato anche che il
proponente l'altra azione di classe è titolare di un conto corrente assistito da
affidamento);
- relativamente alla eccepita inammissibilità dell'azione di classe per difetto di identità
dei diritti fatti valere:
.che l'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere intesa secondo un
improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata con la previsione di omogeneità
di tali diritti, contenuta nel primo comma dell'art. 140 bis, e quindi verificata in
relazione al petitum (da intendere come oggetto di tutela richiesta, senza che abbia
rilievo la ovvia diversità della specifica entità del danno subito) e alla causa petendi (qui
con evidenza derivante dalla pretesa invalidità di clausole applicate a simili conti
correnti non affidati).
A quest'ultimo proposito si osserva che la legge 24/3/2012 n. 27 ha modificato il
comma 6 dell'art. 140 bis, richiedendo, per l'ammissibilità dell'azione di classe, non più
il requisito della “identità” dei diritti individuali, bensì quello della loro “omogeneità”,
così confermando che la migliore interpretazione del requisito dell'identità dei diritti
fatti valere era quella sopra riportata.
La Corte d'Appello, con l'ordinanza su citata, ha anche risolto la questione
inerente all'applicazione dell'art. 49. co. 2, l. 23/7/2009 n. 69 (ai sensi del quale: “Le
disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
12
2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè successivamente al
15/8/2009).
La Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile la presente azione di classe
limitatamente alle commissioni di scoperto di conto applicate dopo il 15/8/2009,
osservando:
- che l'art. 140 bis ha introdotto una forma di tutela (prima non esistente) su di un piano
sostanziale;
- che tale natura sostanziale della normativa in esame ne preclude l'applicazione
retroattiva;
- che il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore che consente di trattare in
modo differenziato le stesse categorie di soggetti;
- che la locuzione normativa “illeciti compiuti” va intesa come riferibile alle clausole di
commissione di scoperto di conto applicate da Intesa Sanpaolo ai propri correntisti dopo
il 15/8/2009, trattandosi di illeciti di natura contrattuale (per applicazione delle citate
clausole ai contratti di c/c degli attori) e non precludendo la natura del contratto di conto
corrente la scindibilità delle prestazioni e dei singoli pagamenti.
Ciò comporta che, in sede di seconda fase del procedimento ex art. 140 bis,
l'esame del giudice non può riguardare le “vecchie” clausole di “commissione di
massimo scoperto” e di “penale passaggio a debito c/c non affidati”, eliminate dalla
Banca già a partire dal giugno 2009 (doc. 7, 8 di parte convenuta), né eventuali loro
effetti riverberatisi sul periodo successivo (perché comunque inerenti ad illeciti
“compiuti” prima del 16/8/2009).
2.1.2) Vanno anche respinte le altre eccezioni preliminari sollevate dalla parte
convenuta.
In particolare, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione di classe per
mancata prova dell'esecuzione della pubblicità dell'avvenuta proposizione dell'azione,
ai fini dell'esercizio delle adesioni, per 7 giorni consecutivi.
L'art. 140 bis co. 9 prescrive: “Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa
termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti
alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:…
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per
l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono
depositati in cancelleria”).
L'ordinanza 24/5/2012 del Tribunale ha fissato al 30/9/2012 il termine per l'esecuzione
della suddetta pubblicità (mediante pubblicazione del testo dell'inserzione su tre
quotidiani per due volte e sui siti internet dei quotidiani per 7 giorni consecutivi) e ha
fissato termine al 21/1/2013 per la trasmissione delle adesioni e al 28/1/2013 per il
13
deposito da parte dell'Associazione Altroconsumo delle adesioni trasmesse alla stessa e
per il deposito della prova dell'esecuzione della pubblicità in esame.
Si osserva che, con evidenza, ad essere perentorio (per espressa previsione normativa,
come sopra riportata) è solo il termine per il deposito delle adesioni (21/3/2013 ).
Non è invece perentorio il termine del 28/1/2013, stabilito dall'ordinanza per il deposito
della prova dell'esecuzione della pubblicità (non essendo esso previsto come tale dalla
legge; v. art. 152, co. 1, c.p.c.).
Gli attori hanno comunque depositato, entro il 28/1/2013, documentazione
relativa alla pubblicità (cartacea) sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e
La Stampa (doc. sub. lett. da C ad H, prodotta il 28/1/2013) e documentazione relativa
alla pubblicità on line (doc. sub. lett. I, prodotta il 28/1/2013), consistente nella
visualizzazione delle pagine dei siti internet dei quotidiani Il Corriere della Sera, La
Repubblica e La Stampa, con indicazione dell'annuncio della class action, e nella nota di
conferma della Simple Agency dell'avvenuta esecuzione della pubblicità nel periodo
3/9/2013-9/9/2013 (cioè per i richiesti 7 giorni).
Pertanto, si ritiene adempiuta la condizione di procedibilità suddetta.
Va poi respinta l'istanza della convenuta di sospensione del presente giudizio
fino alla definizione del giudizio che è pendente davanti alla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto da Intesa Sanpaolo avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino
del 23/9/2011 su citata.
Infatti, l'art. 140 bis dispone, al co. 7, che il reclamo dell'ordinanza che ammette
la class action non sospende il procedimento davanti al Tribunale (dal che si deduce che
non ne costituisca causa di sospensione neppure l'impugnazione davanti alla Cassazione
dell'ordinanza emessa a seguito della fase di reclamo).
Va anche respinta l'eccezione della convenuta di inammissibilità dell'azione di
classe per pronunce di mero accertamento, dal momento che, nel presente caso, gli attori
hanno altresì chiesto la condanna di Intesa Sanpaolo a restituire quanto da essi pagato
per le clausole contrattuali asseritamente nulle.
Va inoltre respinta l'eccezione della convenuta di assenza della qualità di
consumatori degli attori.
In particolare si osserva, da un lato, che, di fronte all'affermazione, contenuta
nell'atto di citazione, secondo la quale sui conti correnti su indicati (F. G. ed E. a L.
hanno aperto presso la filiale di Pinerolo della banca Intesa Sanpaolo spa il conto
corrente n. 1000/109979, Filippo S. ha aperto presso la filiale di Pino Torinese della
banca Intesta Sanpaolo il conto corrente n. 1000/2795) gli attori compiono
esclusivamente operazioni personali ed estranee a qualsivoglia attività professionale e
imprenditoriale, la Banca ha esposto una contestazione solo generica.
14
Dall'altro lato si nota che la Banca non ha neppure replicato alcunché di fronte
alle successive precisazioni degli attori, che hanno riferito che la sig.ra Emanuela L. è
una insegnante, che il sig. F.G. è sempre stato lavoratore dipendente e che il sig. F. S. è
studente universitario.
La Banca ha, anzi, nelle sue successive difese, affermato di non contestare più la qualità
di consumatore dei proponenti G. , L. e S.(pag. 5 della memoria 15/10/2013 di parte
convenuta).
2.2) Questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli attori.
a)Questione della legittimità costituzionale dell'art. 49, co. 2, l. 99/2009, che esclude
l'applicabilità del nuovo rito agli illeciti compiuti anteriormente al 16/8/2009.
Tale questione non appare essere più rilevante nella presente fase del
procedimento dell'azione di classe, considerato che l'ordinanza della Corte d'Appello
23/9/2011 ha espressamente limitato l'ammissibilità del procedimento ai fatti successivi
al 15/8/2009.
In ogni caso, si osserva che l'azione di classe è un rimedio facoltativo che si
aggiunge a tutti quelli già esistenti, per cui appare del tutto legittima la discrezionalità
del legislatore nel decidere i limiti temporali della sua applicabilità e del tutto
ragionevoli le sue scelte.
b)Questione della legittimità costituzionale dell'art. 140 bis, co. 3, 11, 14 e 15, cod.
cons., le cui disposizioni regolano lo status dell'aderente (relativamente:
all'impossibilità per l'aderente, privo della qualità di parte e di poteri processuali, di
replicare alle eccezioni sollevate contro di lui dall'impresa convenuta; alla perdita
dell'azione di classe da parte dell'aderente nel caso in cui l'attore rinunci agli atti o
transiga con l'impresa convenuta o in caso di rigetto dell'azione dell'attore; alla
sottoposizione dell'aderente agli effetti del giudicato, senza possibilità di proporre
impugnazione; al fatto che l'adesione avvenga senza ministero di difensore
- art. 140 bis co. 3 e 15:
“3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono
all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax.
L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul
medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15...
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E ` fatta salva
l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili
ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del
termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9…
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non
vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del
giudizio o di chiusura anticipata del processo”-).
15
Tale questione è manifestamente infondata, osservandosi che, come già rilevato,
l'azione di classe è un rimedio aggiuntivo e facoltativo, che non priva gli utenti del
diritto di proporre azioni individuali o altre azioni di classe (queste ultime da riunirsi a
quella dell'originario proponente).
Trattandosi di un rimedio più rapido di tutela, idoneo a ridurre i costi e ad essere
efficace per un numero infinito di aderenti, appare del tutto legittima la scelta del
legislatore di delinearlo secondo forme semplificate e di disciplinare il ruolo degli
aderenti in termini più marginali, restando gli utenti liberi di valutare se aderire alla
class action o se proporre una propria azione individuale.
L'attribuzione della qualità di parti processuali agli aderenti e la previsione di loro
facoltà di proporre istanze e impugnazioni comporterebbero la paralisi del nuovo istituto
e il mancato raggiungimento delle finalità dello stesso.
c)Questione della legittimità costituzionale dell'art. 140 bis, co. 9, cod. cons., che
demanda all'ordinanza di ammissibilità la disciplina della pubblicità dell'ordinanza
stessa, elevandola a condizione di procedibilità dell'azione di classe (con onere gravante
sugli attori di anticipazione delle spese occorrenti per la pubblicità).
Tale questione appare nella presente fase manifestamente irrilevante, dal momento
che la condizione suddetta è già stata adempiuta.
La questione è comunque anche manifestamente infondata, dal momento che la
previsione di inevitabili costi di pubblicità inerenti alla possibilità di esperire questa
nuova forma di tutela non appare irragionevole e trova corrispondenza e giustificazione
nella specialità ed efficacia della nuova azione.
3) Commissione per scoperto di conto.
La presente azione di classe ha per oggetto la valutazione della validità delle
clausole relative alle c.d. “commissioni per scoperto di conto”, introdotte da Intesa
Sanpaolo nei contratti di conto corrente degli attori (che sono privi di affidamento),
attraverso lo strumento dello ius variandi (ai sensi dell'art. 118 T.U. bancario n.
385/1993), dopo che con l'art. 2 bis d.l. 29/11/2008 n. 185, conv. nella l. 28/1/2009 n. 2,
era stata vietata la previsione nei contratti bancari delle clausole aventi ad oggetto le
commissioni di massimo scoperto.
Non costituiscono invece oggetto della presente class action, così come delineata
dall'ordinanza 23/9/2011 della Corte d'Appello, le clausole aventi ad oggetto le
“vecchie” commissioni di massimo scoperto e le penali passaggio a debito c/c non
affidati.
Il d.l. 24/1/2012 n. 1 ha poi abrogato l'art. 2 bis.
16
Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e il d.l. 24 marzo 2012, n. 29 hanno poi introdotto e
modificato l'art. 117 bis del T.U. bancario 385/1993:
- “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche
in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti
correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto
corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto,
commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2
sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
La Banca nelle sue difese ha affermato che, allora, non ha più applicato le
commissioni di scoperto di conto nei conti correnti a partire dall'ottobre 2012.
3.1) L'art. 2 bis d.l. 29/11/2008 n. 185, conv. nella l. 28/1/2009 n. 2 prevede:
- “1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del
cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca
indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo
per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le
somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e
proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato
e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello
stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per
trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e
delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente
articolo”.
Secondo la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce la
remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una
determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo
utilizzo, ovvero, in caso di mancata concessione di un fido o di superamento dello
stesso, dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
nell'utilizzo dello scoperto di conto (v., per es.: Corte appello Roma, sez. IX,
25/06/2013, n. 13878; Cass. civ., sez. I, 18/1/2006 n. 870).
17
Esaminando il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 bis su riportato, si osserva
che esso prescrive la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione
di massimo scoperto (di seguito cms):
- se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta
giorni;
- ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
La norma, dunque, da un lato prescrive la nullità della cms, laddove essa non sia
connessa ad un effettivo utilizzo del fido e per una certa durata (per un periodo superiore
a trenta giorni).
Dall'altro lato prescrive la nullità in ogni caso della cms (dunque anche se connessa ad
un effettivo scoperto e in funzione di una certa durata dell'utilizzo) nel caso di conti non
affidati.
Il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 bis, poi, prevede uguale nullità
delle clausole successivamente introdotte, anche se con denominazione differente da
quella di cms, laddove continui a trattarsi di remunerazione accordata alla banca per la
messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle
somme e indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi.
Tale divieto cade nel caso di predeterminazione con patto scritto del corrispettivo della
banca per somme effettivamente utilizzate.
Questo secondo periodo prende chiaramente in considerazione i conti correnti
affidati, come desumibile dalle espressioni “messa a disposizione di fondi”,
“utilizzazione dei fondi”, “durata dell'affidamento”.
Si ritiene, allora, che, da un lato, anche per i conti affidati, le clausole, comunque
denominate (commissioni di massimo scoperto o, successivamente, commissioni di
scoperto di conto), che impongano una remunerazione per la banca indipendentemente
dall'effettivo utilizzo delle somme e dalla durata di tale utilizzo, siano del tutto vietate.
Per i conti affidati, poi, la nullità è evitata nel caso in cui la remunerazione sia ancorata
ad un utilizzo per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni (primo periodo) o
comunque sia prevista da patto scritto e con connessione effettiva all'utilizzo del fondo.
Per i conti non affidati, invece, la previsione del divieto assoluto di una remunerazione
per la banca ulteriore rispetto alla previsione degli interessi, anche in caso di
connessione con l'utilizzo delle somme (emergente dal primo periodo), non risulta poter
essere superata dalla prescrizione del secondo periodo del primo comma, chiaramente
relativa unicamente ai conti affidati.
Tale interpretazione è senz'altro coerente con l'evidente ratio della norma, diretta a
considerare con sfavore l'imposizione di remunerazioni che, non corrispondendo a
servizi effettivamente resi (a maggior ragione in caso di conti non affidati, nei quali la
banca non è impegnata a tenere a disposizione del cliente fondi), risulta scollegata con la
18
funzione sinallagmatica naturalmente intrinseca al rapporto contrattuale di conto
corrente.
E' da ritenere, pertanto, che la comminatoria della nullità, per i conti non affidati, delle
clausole analoghe alla cms, comunque ridenominate, emerga chiaramente dal complesso
della norma di cui al primo comma dell'art. 2 bis, essendo inequivocabilmente implicita
in tale sistema normativo la censura sistematica dell'imposizione, per i conti non
affidati, di remunerazioni non corrispondenti a servizi resi dalla banca.
3.2) Si ritiene, pertanto, che le clausole aventi ad oggetto le commissioni per scoperto di
conto (di seguito csc), introdotte dalla Banca nei c/c, non affidati, degli attori
successivamente all'agosto 2009 (e che prevedono una remunerazione nella misura di €.
2 per ogni giorno in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per ogni 1.000
euro di saldo debitore o frazione, con importo massimo addebitabile sul conto per un
trimestre solare di €. 100) siano comunque nulle, per violazione del divieto di cui al
citato art. 2 bis d.l. 185/2008.
Non sono invece ammissibili le domande degli attori dirette ad accertare
violazioni della legge anti usura, trattandosi di tema ulteriore rispetto a quello
riconosciuto come ammissibile dall'ordinanza 23/9/2011 della Corte d'Appello.
Né può esaminarsi la validità delle clausole di csc sotto il profilo della violazione
della legge anti usura (perché tali costi rientrerebbero nel calcolo del T.E.G. applicato al
rapporto), sia perché le clausole di csc non potrebbero essere di per sé nulle solo perché,
se associate ad altri costi, condurrebbero al superamento del limite anti usura, sia perché,
comunque, come sopra visto, si è già accertata la nullità di tali clausole per altra
motivazione.
Non viene neppure affrontata la questione circa la sussistenza di pratiche
commerciali scorrette e di illeciti anticoncorrenziali, sollevata dagli attori come ulteriore
motivo di nullità delle clausole di csc, essendosi appunto accertata la nullità delle stesse
per altra motivazione.
3.3) Alla luce della su rilevata nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di
scoperto di conto, va accolta la domanda degli attori G. , L.e S. di condanna di Intesa
Sanpaolo alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di csc dal
16/8/2009 in poi.
Sui tratta delle seguenti somme:
- €. 106,00 in favore dei sig.ri F.G. ed E.L.;
- €. 332,00 in favore del sig. F.S.
Tali somme non sono state specificatamente contestate nella loro misura dalla
Banca.
19
Né è accoglibile l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di non rilevanza delle
somme maturate successivamente alla data di notifica dell'atto di citazione
(17/11/2010), dal momento che, avendo gli attori chiesto, in sede di conclusioni dell'atto
di citazione, la restituzione della somma ivi indicata o di quella, anche maggiore, che
sarebbe risultata all'esito della causa, non può valutarsi la loro richiesta definitiva di
restituzione come domanda nuova.
4) Gli aderenti alla presente class action sono stati 104.
Ai sensi dell'art. 140 bis, comma 12 (come integrato dal d.l. 24/1/2012 n. 1):
- “12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi
dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce
il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle
parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il
processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il
termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le
somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli
utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale
periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione
della sentenza”.
Alla luce di tale norma, si ritiene che il Tribunale possa decidere di procedere
immediatamente alla liquidazione delle somme a favore degli aderenti (previa,
ovviamente, valutazione dell'ammissibilità delle singole adesioni), oppure possa
stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme, con facoltà
delle parti di tentare la via dell'accordo sulla liquidazione.
Nel presente caso viene scelta la prima soluzione e si osserva che, alla luce anche
delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta, tutte le adesioni, tranne tre, vanno
dichiarate inammissibili, perché non rispondenti alla forma e ai requisiti indicati
nell'ordinanza 24/5/2012 del Tribunale.
In particolare si osserva che tale ordinanza prescrive:
- “Ritenuto, a fronte degli effetti del giudicato in favore anche dei futuri aderenti, che
sia necessario prevedere che l'atto di adesione sia sottoscritto con firma autenticata
nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal DPR n. 445/2000, mentre va esclusa
l'ammissibilità di una autentica a cura del difensore, prevista unicamente nell'ambito di
un rapporto processuale in senso stretto, non configurabile in capo agli aderenti che
debbono aderire senza il ministero di difensore;
- Preso atto delle recenti modifiche dell'art. 140 bis operate con d.l. 1/2012 conv. nella
l. 27/2012, e in particolare ove al comma 3 è stata inserita la possibilità di aderire
all'azione di classe “anche tramite posta elettronica certificata e fax”….
20
- Fissa, per la trasmissione delle adesioni termine dall'1/10/2012 al 21/1/2013 mediante
utilizzo del modulo allegato sub B alla presente ordinanza e con le modalità sopra
indicate, assegnando all'Associazione Altroconsumo termine fino al 28/2013 per il
deposito delle adesioni trasmesse alla stessa e degli allegati, unitamente ad un file Excel
riepilogativo di tutte le adesioni raccolte….”.
E, a sua volta, il DPR 445/2000 prescrive:
- art. 21:
.“1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio”;
- art. 38:
.“3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza
sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59”
Si osserva, allora, relativamente alle 98 adesioni presentate tramite invio
all'Associazione Altroconsumo (che dovevano, comunque, essere trasmesse ad essa
entro il 21/1/2013), che esse non recano sottoscrizione autenticata nelle forme previste
dall'ordinanza 24/5/2012 del Tribunale e comunque come disciplinate dal DPR
445/2000.
Infatti, l'ordinanza richiedeva che l'atto di adesione fosse sottoscritto con firma
autenticata nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal DPR 445/2000, per cui non
basta la mera allegazione della fotocopia di un documento di identità, ove la
sottoscrizione dell'aderente non sia anche accompagnata dall'autenticazione della stessa,
redatta e sottoscritta da soggetto a ciò legittimato ai sensi dell'art. 21, co. 2, DPR
445/2000 (notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal Sindaco).
Né è applicabile l'autocertificazione di cui agli artt. 21, co. 1, e 38 DPR 445/2000, non
trattandosi di istanze presentate a organi della pubblica amministrazione o a gestori di
servizi pubblici e trattandosi comunque di istanze dirette ad ottenere benefici economici.
In tutti i predetti 98 casi, appunto, mancano la firma e il timbro di autenticazione
ad opera dei citati soggetti.
21
Ed anzi, nel caso degli aderenti C.S. e R.F. manca del tutto al loro sottoscrizione, nel
caso di G.P. manca l'allegazione di copia del documento di identità, nel caso di S.L.
manca del tutto l'autentica e nel caso di B.V. e di L.G. vi è la non sufficiente (come
indicato nell'ordinanza) autentica da parte del difensore.
Sempre relativamente alle adesioni presentate tramite l'Associazione
Altroconsumo, si osserva poi che per molte di esse non vi è prova (neppure tramite
indicazione della data di trasmissione a mezzo fax) che esse siano pervenute
al'Associazione entro il termine fissato dall'ordinanza del Tribunale (termine perentorio,
ai sensi dell'art. 140 bis co. 9).
E' così per: (omissis)
Non hanno poi allegato documentazione probatoria, cioè estratti conto (con
violazione dell'art. 140 bis co. 3): (omissis).
Si osserva, inoltre, che L.S. non risulta correntista di Intesa Sanpaolo e che Z.G. e
V.M. appaiono non rivestire la qualifica di consumatori, perchè titolari di ditte
individuali (doc. 84-90 di parte convenuta).
Per quanto riguarda le 6 adesioni presentate direttamente al Tribunale:
- M.E. e C.D.: manca la sottoscrizione autenticata e l'attestazione del deposito presso la
Cancelleria del Tribunale;
- D.C.S.: la sua posizione riguarda conti correnti ceduti ad altra banca in epoca
antecedente al deposito dell'adesione, con conseguente sola responsabilità della banca
cessionaria (doc. 71 di parte convenuta).
Pertanto, le uniche adesioni ammissibili sono quelle (depositate presso al
Cancelleria del Tribunale) di:
- T.M., che chiede il rimborso di €. 44,19;
- F.C., che chiede il rimborso di €. 262;
- G.M., che chiede il rimborso di €. 429,36.
Riguardo a F. e G., inoltre, va respinta l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di
cointestazione dei conti, considerato che la contestazione non impedisce al singolo
cointestatario di esercitare i diritti inerenti al conto.
Non avendo Intesa Sanpaolo contestato specificamente l'entità dei suddetti
rimborsi, la convenuta va condannata (ex art. 140 bis c. 12) a rimborsare ai citati
aderenti (omissis) le somme appena indicate.
5) Per quanto riguarda le spese processuali, la parziale soccombenza reciproca delle parti
induce a ritenere equo compensare le spese nella misura di un quarto.
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La parte convenuta va poi condannata a rimborsare agli attori i restanti tre quarti
delle spese processuali (sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012,
contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta Intesa Sanpaolo
spa e ritenute manifestamente inammissibili le questioni di legittimazione costituzionale
sollevate dagli attori, come indicato in motivazione,
Dichiara la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le commissioni di
scoperto di conto applicate ai contratti di conto corrente stipulati da Intesa Sanpaolo con
gli attori F.G. , E.L.e F.S.e con gli aderenti (omissis);
Condanna la convenuta Intesa Sanpaolo spa a rimborsare agli attori e agli aderenti
le seguenti somme:
- €. 106,00 a favore di Francesco G. ed E.L.;
- €. 332,00 a favore di F.S.;
- €. 44,19 a favore di T.M.;
- €. 262 a favore di F.C.;
- €. 429,36 a favore di G.M.,
oltre, in tutti i casi, agli interessi legali dalla domanda al saldo;
Dichiara inammissibili le altre domande degli attori;
Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di un quarto;
Condanna la convenuta Intesa Sanpaolo spa a rimborsare agli attori F.G., E.L. e F.
S.e Associazione Altroconsumo i restanti tre quarti delle spese processuali, tre quarti che
liquida nella somma di €. 36.000 per competenze: €. 3.000 - fase studio- + €. 1.000 -
fase introduttiva- + €. 2.000 - per fase istruttoria- + €. 3.000 - fase decisoria, oltre
aumento del 100% per la presenza di più parti ed aumento del 200% trattandosi di class
action, ai sensi dell'art. 4 D.M. 140/2012) , oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile del Tribunale di
Torino in data 28/3/2014.
Il G.I. Il Presidente
05-06-2014 21:51
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