Il sindacalista ha l'obbligo di rispettare i limiti del diritto di critica: creare un blog e distribuire volantini per ridicolizzare, diffamandolo, il capo dei vigili del fuoco usando immagini di film e di noti tiranni per criticare la gestione, al di fuori da ogni legittimo contesto, del dipartimento è illegittimo.
TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 18 - 23 dicembre 2013, n. 667
Presidente/Estensore Zuballi
Fatto
Il ricorrente, vigile del fuoco, impugna il provvedimento del ministero degli Interni, Dipartimento dei vigili del fuoco, che gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due con privazione della retribuzione. Fa presente di essere dirigente sindacale e che il provvedimento disciplinare è il frutto di un procedimento disciplinare per il mancato rispetto dell'obbligo di favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia tra l'amministrazione e i cittadini, per violazione del segreto d'ufficio e del divieto di utilizzare per fini privati le informazioni ufficio e per avere espresso espressioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione e infine per aver tenuto un persistente atteggiamento di calunnia e di accusa, diffamando l'attività istituzionale oltre a quella del comandante dei vigili del fuoco.
La sanzione disciplinare sarebbe illegittima per errore di fatto, contraddittorietà, illogicità e travisamento, contraddittorietà tra atti e carenza di motivazione e istruttoria.
Viene contestato al ricorrente l'atteggiamento di calunnia e accusa oltre che la diffamazione nei confronti del comandante tramite divulgazione con volantini e pubblicazione sul blog di disposizioni legate a fatti di servizi e di ordini del giorno modificati con espressioni offensive. Secondo il ricorrente, quanto contestato rientra nel diritto di critica di un dirigente sindacale. Egli si è limitato a riprodurre un ordine del giorno mediante una riproduzione integrale senza porre alcuna modifica o correzione al testo e utilizzando come sfondo immagini di repertorio. In realtà non esiste nessun atteggiamento calunnioso e di accusa e anche l'uso di immagini di dittatori va considerata come critica e non polemica e nemmeno diffamatorio nei confronti dell'amministrazione. Inoltre i due ordini del giorno pubblicati non fanno riferimento a nessun fatto specifico o alla capacità del comandante del personale.
Come secondo motivo deduce la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione, il travisamento dei fatti, la mancata considerazione dei presupposti, l'illogicità, l'ingiustizia e l'irragionevolezza e la violazione degli articoli 39 e 15 della legge 300 del 1970. Secondo il provvedimento il ricorrente avrebbe superato i limiti della continenza formale e di veridicità nell'ambito del diritto di critica con comportamenti offensivi e volgari nei confronti dell'amministrazione. Il ricorrente contesta la valutazione dell'amministrazione in quanto le sue azioni rientrerebbero del diritto di critica garantito dalla costituzione.
Deduce l'errore di fatto, la contraddittorietà e la discordanza tra i presupposti di diritto e di fatto e le conclusioni. Nel caso esclude che la sua attività abbia compromesso i valori costituzionali garantiti del procedimento disciplinare non esistendo tra l'altro alcuna violazione dell'interesse pubblico.
Con appositi motivi aggiunti impugna la comunicazione del 5 febbraio 2009 del ministero e del comando provinciale dei vigili del fuoco che gli comunicava l'attuazione della sanzione di sospensione dal servizio.
Oltre a dedurre l'illegittimità derivata dal provvedimento precedente deduce l'errore di fatto, la contraddittorietà e l'illogicità, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà, la carenza di motivazione e d'istruttoria. Il secondo e il terzo motivo ricalcano i precedenti.
In via autonoma deduce poi la violazione del contratto nazionale di lavoro per i vigili del fuoco articolo 38 comma sette. L'amministrazione era a conoscenza del procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica per cui doveva sospendere il procedimento disciplinare fino all'esito del procedimento penale.
Deduce poi il difetto di presupposto e di competenza, la violazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 165 del 2001e dell'articolo 6 del d.p.r. 398 del 2001 oltre che l'errore di fatto.
L'unico organo in grado di contestare e istruire il procedimento disciplinare è l'ufficio della direzione centrale delle risorse umane del Ministero dell'interno mentre il comandante provinciale dei vigili del fuoco non ha potere autonomo di contestare, istruire e applicare la sanzione disciplinare.
Deduce poi il difetto e la falsità dei presupposti e il difetto della motivazione.
Resiste in giudizio amministrazione che contesta l'intero ricorso concludendo per il suo rigetto.
In vista della discussione, il ricorrente ha depositato due decreti penali di archiviazione decisi in sede penale per le stesse vicende di cui al presente ricorso.
Infine nella pubblica udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Diritto
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Ministero degli Interni, Dipartimento dei vigili del fuoco, che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due con privazione della retribuzione. Con i motivi aggiunti impugna la comunicazione del 5 febbraio 2009 del ministero e del comando provinciale dei vigili del fuoco che gli comunicava l'attuazione della sanzione di sospensione dal servizio.
Va da subito evidenziato come il ricorso non risulta fondato.
Quanto alla comunicazione impugnata con i motivi aggiunti essa fa riferimento al provvedimento impugnato con il ricorso principale e va intesa come una mera attuazione di quanto già in precedenza deciso. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione di un atto avente valore meramente confermativo e attuativo; se ne deduce poi l'infondatezza della censura d'incompetenza, in quanto la comunicazione del 5 febbraio 2009 non contiene nessuna decisione autonoma ma si limita a da applicare quanto già in precedenza deciso. Non vi è quindi alcuna incompetenza.
Quanto alla censura di difetto di motivazione anch'essa appare infondata, in quanto la motivazione della sospensione è quella contenuta nel decreto impugnato con il ricorso introduttivo.
Sempre in riferimento alle censure svolte con i motivi aggiunti, va infine osservato, sulla doglianza relativa all'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale, che essa è palesemente inammissibile, in quanto essa doveva essere rivolta avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. Inoltre il ricorrente non dimostra affatto che l'amministrazione fosse a conoscenza del procedimento penale; la doglianza quindi è inammissibile e tardiva.
Ciò premesso vanno esaminate le tre censure contenute nel ricorso introduttivo.
Le doglianze prospettate dal ricorrente, che si possono agevolmente esaminare congiuntamente, in sostanza si concentrano sul diritto di critica e sui diritti sindacali in capo al ricorrente in quanto rappresentante sindacale, diritti che non sarebbero state travalicati in alcun modo dal suo comportamento. In particolare egli ammette di aver pubblicato sul suo blog alcuni ordini del giorno, e di aver collocato sullo sfondo degli stessi le immagini dell'attore Charlie Chaplin che impersona Hitler nel film “Il grande dittatore” oltre che l'immagine di Pinochet. Tale raffigurazioni grafiche non comporterebbero, ad avviso del ricorrente, alcuna diffamazione né alcuna violazione della normativa sul corpo dei vigili del fuoco.
Va innanzitutto rilevato come le vicende penali, conclusesi in modo favorevole al ricorrente, non rilevano nella vicenda disciplinare perché diversi ne sono i presupposti.
Questo collegio osserva innanzitutto come la libertà di parola e di critica, libertà fondamentale e indiscutibile sulla base della Costituzione e di numerosi trattati internazionali tra cui quello relativo ai diritti dell'uomo, deve comunque coniugarsi con il concetto di responsabilità, per cui la libertà di espressione non può travalicare i limiti dell'offesa per gli altri soggetti ovvero per le istituzioni.
Orbene, nel caso in esame, pur senza voler entrare nel merito di valutazioni discrezionali, questo collegio non può fare a meno di rilevare come la collocazione di uno sfondo contenente chiare immagini di dittatori qualifica chiaramente il contenuto diffamatorio di tali immagini, in quanto esse implicano con estrema chiarezza che l'autore degli ordini del giorno riprodotti assume atteggiamenti dittatoriali. Al di là delle vicende penali, che non rilevano in sede disciplinare, appare palese la violazione dei doveri spettanti un dipendente del corpo dei vigili del fuoco e degli stessi limiti alla libertà di parola e di critica di un qualsiasi cittadino. Il fatto che il ricorrente sia un rappresentante sindacale aumenta e non diminuisce i suoi doveri di correttezza.
Ciò comporta la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione che non ha fatto altro che applicare la normativa vigente a un fatto il cui contenuto diffamatorio risulta palese.
La sanzione irrogata poi risulta proporzionata alla mancanza, che va considerata particolarmente grave stante la sua divulgazione avvenuta ad opera di un rappresentante sindacale.
Il ricorso va, pertanto, respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e onorari di giudizio a favore dell'amministrazione resistente che liquida in € 3000 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
15-02-2014 19:23
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