Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 settembre – 6 novembre 2014, n. 23646
Presidente Forte – Relatore Acierno
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta da G.P. in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. Giuntini Paolo e C. nonché da S.R. avverso la sentenza di primo grado con la quale non era stata riconosciuta la responsabilità della Cassa di Risparmio di Pescia e Pistoia per duplice illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della sofferenza delle parti appellanti eseguita dall'Istituto di credito a fine maggio 1992 ed a metà giugno dello stesso anno.
Il giudice di primo grado era pervenuto al rigetto all'esito di consulenza d'ufficio ritenendo che fosse ravvisabile nei clienti della banca una situazione comparabile all'insolvenza.
La Corte d'Appello, al contrario, ha ritenuto che con riferimento alla prima segnalazione relativa ad una sofferenza di 522.000.000 di lire non poteva ravvisarsi una condizione equiparabile all'insolvenza dal momento che la banca deteneva in pegno titoli pubblici di cui erano titolari le parti debitrici, alienati solo dopo la segnalazione per l'importo di oltre 470.000.000., con conseguente riduzione dello scoperto a poco più di 50.000.000, peraltro produttivo della seconda segnalazione. Ha osservato al riguardo la Corte d'Appello che nella specie non vi era una situazione di perdurante scoperto dal momento che la società poteva far fronte alle esposizioni debitorie e che una vendita tempestiva dei titoli peraltro debitamente autorizzata fin dal febbraio dalla società avrebbe ridotto drasticamente il debito anche in ordine agli interessi passivi indebitamente maturati.
Risultava, in conclusione, non comprensibile il comportamento della banca che, invece di provvedere alla vendita dei titoli, trasferiva l'intera posizione a sofferenza.
Tuttavia, osservava la Corte d'Appello che la segnalazione doveva ritenersi corretta in ordine al debito residuo al netto della vendita dei titoli dal momento che una volta realizzato il pegno ed in mancanza di ulteriore liquidità la situazione equiparabile all'insolvenza era ravvisabile.
La dedotta legittimità della seconda segnalazione determinava il rigetto della domanda risarcitoria. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la società in accomandita semplice ed i suoi soci affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo l'istituto bancario. La Cassa di Risparmio di Pistoia ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la radicale contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla legittimità della seconda segnalazione nonostante l'illegittimità della prima che della seconda è stata causa in quanto determinata, secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dalla stessa sentenza impugnata, da un comportamento non diligente della banca che ha provveduto tardivamente (e solo dopo la segnalazione) alla vendita dei titoli detenuti in pegno, così determinando la quasi integralità della esposizione debitoria residua.
L'esposizione del motivo è preceduta dall'illustrazione del fatto controverso.
Nell'unico motivo di ricorso incidentale l'istituto bancario contesta l'illegittimità della prima segnalazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., rilevando, in particolare, che alla stregua della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 debbano essere ricomprese nel concetto di "sofferenza" le situazioni d'insolvenza od equiparabili, indipendentemente dalle garanzie che le assistono e dalle previsioni di perdita. Non c'è bisogno di una condizione d'incapienza irrecuperabile ma è sufficiente una grave difficoltà economica quale quella riscontrabile in capo alla società anche in considerazione delle mere aspettative di miglioramento economico e di concessione di mutui o finanziamenti.
Si ritiene di dover preliminarmente affrontare il motivo di ricorso incidentale in quanto relativo alla prima e più consistente situazione di sofferenza segnalata alla Centrale Rischi da parte della Cassa di Risparmio.
Il motivo è inammissibile. La censura pur se genericamente formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e, conseguentemente, astrattamente qualificabile come violazione di legge, si fonda sulla contestazione della valutazione fattuale eseguita dalla Corte d'Appello in ordine alla prima segnalazione. La comparazione degli indicatori della condizione economico-patrimoniale della società è stata eseguita con accuratezza e con motivazione del tutto esauriente ed adeguata dalla Corte d'Appello. In particolare, la Corte ha rilevato che la società, nel settembre 1992, subito dopo la seconda segnalazione aveva provveduto all'integrale ripianamento del suo scoperte - che al 31/12/91 era stato concesso un mutuo per ottocento milioni di lire garantito da titoli di stato per 600.000.000; che fin dal febbraio 1992 la società autorizzava la vendita di parte dei titoli, così come la seconda tranche nel maggio del 1992 ma l'istituto vi provvedeva soltanto dopo la segnalazione. L'esistenza della garanzia, veniva, di conseguenza, non valutata in sé ma in correlazione con la possibilità di ottenere immediata e capiente provvista. Peraltro, sotto il profilo della non corretta applicazione dei criteri di riconoscimento dell'insolvenza così come definiti dalla Banca d'Italia, deve osservarsi che la Corte d'Appello ne ha correttamente illustrato le caratteristiche, previo inquadramento delle medesime nel corretto sistema normativo delle fonti e, proprio partendo da esse ha formulato la valutazione d'illegittimità della segnalazione sotto il profilo, in particolare del facile recupero della provvista mancante.
In ordine all'unico motivo del ricorso principale, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità per difetto del momento di sintesi fattuale, richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 bis cod. proc. civ. ultima parte, ratione temporis applicabile. La sintesi del fatto controverso è stata, infatti, svolta dalla parte ricorrente in apertura del motivo, con apposita epigrafe. Poiché la collocazione grafica non può che essere ininfluente e dall'esame del contenuto del paragrafo denominato "fatto controverso" risulta adeguatamente illustrato sia il fatto che la contraddittorieta "decisiva" in forma sintetica, può procedersi all'esame della fondatezza del motivo stesso.
Al riguardo deve rilevarsi che l'affermata legittimità della seconda segnalazione contrasta nettamente e risulta incompatibile sul piano logico con la opposta valutazione riferita alla prima. Tale valutazione si fonda, infatti, in particolare, sul comportamento quanto meno non ispirato alla diligenza del banchiere da parte dell'istituto di credito,per non aver provveduto alla sollecita vendita dei titoli di stato invece di differirne l'alienazione ad un momento successivo alla segnalazione. Secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello la vendita anticipata avrebbe determinato il sostanziale azzeramento dell'esposizione, comunque ridotta a poco più di 50.000.000 di lire rispetto alla cifra molto più elevata della prima segnalazione. Da tali premesse consegue che il debito residuo, a parte il suo modesto ammontare e la sua recuperabilità (avvenuta poco dopo la segnalazione) è stato determinato dal comportamento della banca che ha ritenuto di differire la vendita titoli ad un momento successivo alla prima segnalazione, per effetto della quale si sono determinate le conseguenze d'impedimento di accesso al credito denunciate dalla parte ricorrente.
La contraddittorietà tra premessa e conclusione relativamente alla seconda segnalazione è insanabile, tanto più che la Corte d'Appello ha espressamente riconosciuto che la società debitrice aveva risposto ai solleciti della banca dimostrando piena propensione al ripianamento mediante la vendita dei titoli.
L'accoglimento del motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, non è privo d'interesse per il ricorrente dal momento che l'insussistenza di un "danno risarcibile" viene desunta dalla Corte d'Appello esclusivamente dalla legittimità della seconda segnalazione che, comunque avrebbe giustificato la chiusura delle linee di credito.
In conclusione il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione. Il ricorso incidentale deve invece essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
08-11-2014 23:25
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