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Sentenza

L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezz...
L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 luglio – 10 ottobre 2014, n. 21426
Presidente Salmè – Relatore Vincenti

Ritenuto in fatto

1. - La mattina dell'(omissis) giunsero nel porto di (…), a bordo di una motonave, alcune migliaia di profughi albanesi, i quali, per decisione dell'autorità statale (determinazione comune del Prefetto e del Sindaco della città, a seguito di deliberazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in base a direttive del Governo), dietro scorta delle Forze di pubblica sicurezza, vennero trasportati e ricoverati all'interno dello "Stadio comunale della Vittoria", per ivi rimanere sino al completamento delle operazioni di rimpatrio, che si conclusero il (omissis) successivo.
In un primo momento, le Forze di polizia presidiarono dall'interno l'allestito centro di accoglienza, ma, poi, la vigilanza venne spostata all'esterno dello stadio, con l'obiettivo di impedire ai profughi di uscire dalla struttura e disperdersi sul territorio.
I profughi medesimi, lasciati nello stadio senza riparo e conforto, in condizioni di estremo disagio, in assenza di qualsivoglia controllo, "potettero agevolmente occupare tutti i locali ubicati sotto le gradinate e danneggiarli, nonché saccheggiare e distruggere i beni ivi esistenti (arredi, attrezzature, strumenti e documenti), compresi quelli di pertinenza dell'Accademia Pugilistica Portoghese", i cui locali erano ubicati proprio nella struttura dello "Stadio della (…)".
Sicché, l'Accademia Pugilistica Portoghese conveniva in giudizio il Ministero dell'interno, preposto alla tutela dell'ordine pubblico, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, determinatisi nell'anzidetta occasione per non aver "impiegato uomini e mezzi alla bisogna".
Il Ministero dell'interno contestava la fondatezza della pretesa, adducendo che non poteva essere censurato il "modus operandi delle forze di polizia, attesa la assoluta discrezionalità delle scelte della pubblica amministrazione nel campo delle attività di polizia", e che la condotta tenuta dai profughi era, in ogni caso, del tutto imprevedibile ed idonea di per sé a determinare l'evento dannoso, cosi da interrompere il nesso causale tra l'azione della p.a. e lo stesso pregiudizio lamentato dall'attrice.
L'adito Tribunale di Bari, con sentenza n. 558/2005, accoglieva la domanda dell'Accademia Pugilistica Portoghese e condannava il Ministero dell'interno a risarcire alla medesima il danno patito, che liquidava nella misura di Euro 196.253,62, oltre accessori.
2. - Il gravame interposto avverso tale decisione dal Ministero soccombente veniva rigettato dalla Corte di appello di Bari con sentenza resa pubblica il 5 ottobre 2010.
2.1. - La Corte territoriale riteneva che la fattispecie dedotta in giudizio integrasse un'ipotesi di illecito ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., giacché l'attività di polizia era da ricondurre “sicuramente tra quelle pericolose perché potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati". Nello specifico, il ricovero dei profughi albanesi aveva "riguardato migliaia di persone, stremate da fame, sete, condizioni climatiche (in piena estate), condizioni di viaggio ed igieniche disastrose"; pertanto, "l'attività di polizia posta in essere non poteva che essere potenzialmente dannosa in ragione della sua natura, nonché per le caratteristiche dei mezzi da adoperarsi per gestire la massa dei profughi, potendosi fondatamente escludere che la loro gestione potesse avvenire con la semplice opera di persuasione e senza l'utilizzo della forza". Peraltro, la responsabilità della P.A. non poteva essere esclusa "per il fatto che i danni siano stati cagionati dai rifugiati e non dalla polizia" e ciò in quanto "l'attività devastatrice posta in essere da alcuni profughi" era "diretta conseguenza della attività di polizia espletata in maniera discutibile ed incoerente rispetto all'emergenza da affrontare". Il che - soggiungeva la Corte territoriale - destituiva di fondamento la difesa del Ministero circa la "evidente eccezionalità" della condotta dei profughi, di per sé determinativa dell'evento dannoso, giacché, rappresentando l'attività di polizia "un antecedente necessario dell'evento" medesimo, quest'ultimo "rientrava sicuramente tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto" (date le anzidette condizioni in cui si trovavano gli albanesi e "l'alto grado di probabilità che per questa ragione scoppiasse una protesta violenta").
2.2. - Quanto, poi, alla liquidazione del danno, il giudice di appello osservava che l'esistenza dei beni all'interno dei locali della Associazione era comprovata dalla disposta c.t.u. in base a materiale documentale e che di detti beni il consulente aveva "dato la giusta valutazione", là dove poi in riferimento ai beni di "valore affettivo" (coppe, trofei, medaglie), la valutazione non poteva che essere equitativa, "tenuto conto dell'importanza sociale del lavoro svolto dall'Accademia Pugilistica nel corso degli anni... dal 1938 in poi".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'interno sulla base di un solo articolato motivo.
Non ha svolto attività difensiva l'intimata Accademia Pugilistica Portoghese.

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente, il ricorso è da ritenersi ammissibile sotto il profilo della tempestività dell'impugnazione nel termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., giacché la sua prima notificazione, non andata a buon fine, è stata richiesta il 21 gennaio 2011 e cioè nei sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello (effettuata il 24 novembre 2010), cui è seguita, in un ragionevole lasso di tempo (cfr., tra le altre, Cass., 30 settembre 2011, n. 19986), una seconda notificazione con esito positivo, spedita l'11 marzo 2011 e ricevuta dal procuratore costituito dell'Accademia Pugilistica Portoghese il successivo (…).
2. - Con l'unico articolato mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 cod. civ..
La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare l'attività di polizia "ex se pericolosa" o, in ogni caso, pericolosa "in ragione dei mezzi adoperati" (e cioè "la forza e la costrizione"), cosi da ricondurla all'art. 2050 cod. civ., inapplicabile nella fattispecie.
L'attività di polizia, "posta in essere dalla P.A. per la tutela dell'ordine pubblico sfugge ad ogni possibilità di configurazione quale attività pericolosa per sua natura, in ragione delle sue finalità e delle sue implicazioni con interessi super-individuali, le quali producono l'insindacabilità delle scelte operative in concreto attuate"; ed in tal senso, osserva la difesa erariale, si sarebbe orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25479 del 2006).
Inoltre, nel caso all'esame non sarebbe corretta neppure l'affermazione del giudice del merito secondo cui l'attività di polizia sarebbe stata pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., "per l'utilizzazione dei mezzi" da parte delle forze dell'ordine "nella gestione delle situazione critica presso lo Stadio della Vittoria", in quanto non risulta affatto che le stesse forze dell'ordine abbiano utilizzato alcun "mezzo pericoloso" o straordinario nella gestione dell'ordine pubblico, tendenzialmente idoneo "a causare danno a persone e cose (armi sofisticate, carri-armato o elicotteri o similia)". Invero, la Corte territoriale avrebbe “operato una macroscopica confusione tra il termine mezzi (che compare nel corpo della norma predetta) con quello di modalità, che configura un'ipotesi concettuale del tutto diversa”, intendendo essa come pericolosi i mezzi della forza e della coercizione utilizzate nella vicenda, là dove invece queste ultime non erano "mezzi pericolosi", ma attenevano alle modalità della strategia operativa attuata, che è irrilevante nell'ottica del terzo danneggiato.
3. - Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. - Alla luce di un orientamento pressoché costante di questa Corte, agli effetti dell'art. 2050 cod. civ. è da reputarsi "pericolosa" l'attività che venga cosi qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali (attività pericolosa "tipica"), nonché quella che (attività pericolosa "atipica"), per sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità di un danno (tra le tante, Cass., 16 febbraio 1996, n. 1192; Cass., 19 luglio 2002, n. 10551; Cass., 10 novembre 2010, n. 22822).
In tal senso, occorre avere riguardo non già alla "pericolosità della condotta" in sé, che viene a configurarsi come tale per l'imprudenza di chi la pone in essere e che rimane, quindi, nell'alveo della fattispecie disciplinatoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; bensì, al profilo oggettivo della pericolosità che connota una certa attività, quale potenzialità lesiva notevolmente superiore al normale.
Dunque, la "presunzione di responsabilità" ex art. 2050 cod. civ. (cosi, tra le tante, Cass., 27 maggio 2005, n. 11275; Cass., 9 marzo 2006, n. 5080; Cass., 18 luglio 2011, n. 15733) si correla, essenzialmente, alla peculiarità intrinseca della natura dell'attività o alla caratteristica dei mezzi adoperati, tali da presentare "connotati tipici di pericolosità eccedenti il livello del normale rischio connesso all'ordinario esercizio" dell'attività medesima (cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393), da rilevarsi in base a dati statistici, ad elementi tecnici ed alla comune esperienza (Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530; Cass. n. 10551 del 2002, cit.).
L'indagine sulla pericolosità dell'attività di cui al citato art. 2050 ha di mira, pertanto, il contenuto intrinseco della stessa e a prescindere dal fatto che "sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici" (Cass., 24 luglio 2012, n. 12900).
3.2. - I principi innanzi rammentati sono divenuti patrimonio comune nell'applicazione della norma di cui all'art. 2050 cod. civ. anche rispetto alla pubblica amministrazione, nel senso che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, ha inteso superare quell'indirizzo ermeneutico che predicava un limite generalizzato all'operatività della predetta disposizione nei confronti della p.a. "quale che sia il settore in cui essa operi e quali che siano le finalità di rilevanza pubblicistica, dirette o mediate, che essa persegua" (Cass. n. 1393 del 1984, cit.).
Si è, quindi, escluso (come segnatamente messo in rilievo dalla già citata Cass. n. 1393 del 1984) che potessero fungere da elementi selettivi, idonei a circoscrivere la più ampia portata applicativa della disposizione di cui all'art. 2050 cod. civ., la qualità del soggetto agente e lo scopo speculativo dell'attività [essendo la norma ancorata al dato oggettivo della "attività" e ricollegandosi la ratio dell'inversione dell'onere probatorio "al concetto di rischio (prevedibile) d'impresa, ravvisabile in ogni campo di attività economica organizzata"], nonché la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo ed i limiti del sindacato del giudice ordinario sull'attività discrezionale della p.a. (essendo la norma legata ad una condotta ed a scelte tecniche, piuttosto che discrezionali).
Il risultato, condiviso dalla dottrina unanime, è stato quello di rimuovere un area di privilegio in favore della p.a., affermandosi, per l'appunto, la "inesistenza di un principio cardinale, insito nel sistema, atto a giustificare l'esonero della Pubblica Amministrazione, monoliticamente intesa, dalla soggezione al precetto di cui all'art. 2050 c.c", per quindi approdare ad una indagine "caso per caso", correlata alla attività precipua svolta dall'ente pubblico ed all'eventuale regolamentazione che di essa venga dettata per lo svolgimento dell'attività medesima (in tal senso ancora Cass. n. 1393 del 1984, cit.).
3.3. - Proprio alla luce del percorso esegetico innanzi richiamato emerge, dunque, che l'operatività dell'art. 2050 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione è stata sempre affermata in relazione ad attività, lato sensu, tecniche od oggettivamente di impresa e cioè di produzione di beni e servizi. In particolar modo, essa si è avuta nel campo dell'attività ferroviaria e di quella correlata alla produzione di energia elettrica (più di recente, cfr. Cass., 1 aprile 1995, n. 3829 e Cass., 4 aprile 1995, n. 3935), ma anche in caso di navigazione aerea, ritenuta attività pericolosa non in ragione della sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, ma in concreto, per le particolari circostanze oggettive in cui essa viene esercitata (così Cass. n. 10551 del 2002, cit.; cfr. anche Cass., 28 gennaio 2013, n. 1871).
L'applicabilità dell'anzidetta disposizione alla p.a. è stata, invece, sempre esclusa - senza che ciò abbia comportato significative critiche da parte della dottrina -in relazione alle attività che, come quella di polizia o quelle militari, "siano svolte per soddisfare imprescindibili esigenze della collettività, nelle quali si identificano le sue stesse finalità istituzionali" (per le attività di polizia: Cass., 30 novembre 2006, n. 25479; per le attività militari: Cass., 12 ottobre 1964, n. 2575, Cass., sez. un., 4 gennaio 1964, n. 3, Cass., 23 febbraio 1956, n. 507).
Quanto alle ragioni che giustificano, nelle ipotesi anzidette, un tale esonero dall'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., la più recente Cass. n. 25479 del 2006 le ha ravvisate, in sostanziale continuità con l'orientamento precedente (e risalente nel tempo), nell'assenza "di un fine utilitario proprio dell'amministrazione e non potendo il Giudice sindacare l'idoneità e sufficienza delle misure e dei mezzi da essa posti in essere nell'organizzazione dei suoi servizi".
3.4. - Peraltro, è appena il caso di precisare che nessun dubbio si pone sul fatto che, anche nelle anzidette ipotesi ritenute esonerate dal regime della responsabilità speciale, la p.a. possa comunque rispondere del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per violazione del generale precetto del neminem leadere.
3.5. - Venendo al caso di specie, occorre anzitutto puntualizzare - alla stregua di un'indagine che, come visto, è orientata essenzialmente da un criterio casistico, legato al tipo di attività di volta in volta rilevante - che l'attività cui ha riguardo la vicenda in esame, secondo la stessa ricostruzione fattane dal giudice del merito, è quella, affidata istituzionalmente alla autorità di pubblica sicurezza, della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
3.5.1. - Si tratta di quell'attività che già l'art. 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) indicava come indirizzata "al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà", nonché alla "cura" dell'"osservanza delle leggi e dei regolamenti" ed al "soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni".
Attività che, nel contesto dell'ordine costituzionale democratico, segnato dai valori precettivi della Carta Fondamentale del 1948, la Corte costituzionale, nel fornire le coordinate concettuali dell'endiadi ordine pubblico/sicurezza pubblica (poi recepite e normativizzate quasi pedissequamente dall'art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), ha ritenuto essere indirizzata alla preservazione di quel "complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale", tra i quali rientrano "l'integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento" (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 15 del 1973, n. 218 del 1988, n. 1013 del 1988, n. 129 del 2009 e n. 72 del 2010).
Tanto che, anche alla luce delle riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001), che ha inciso sul Titolo V della Parte II della Costituzionale, la materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" - come sopra considerata - è stata ancora espressamente riservata (come, del resto, già lo era in precedenza, sia in base al testo originario dell'art. 117 Cost. - per esclusione dalle competenze regionali -, sia in base alla legislazione ordinaria: art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977 e art. 159 del d.lgs. n. 112 del 1998, citato) alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.), per la sua vocazione di indefettibile compito da realizzarsi uniformemente su tutto il territorio della Repubblica in favore dell'intero corpo sociale.
3.5.2. - L'attività di polizia cosi delineata è, dunque, coessenziale alla tenuta dell'ordinamento giuridico ed alla esistenza stessa della società democratica, siccome rivolta a preservare e difendere beni ed interessi garantiti dalla stessa Costituzione e, fra questi, in special modo quelli inviolabili della persona umana, considerata sia singolarmente, che come partecipe di una collettività.
Si tratta di un compito rivolto al mantenimento di una "finalità immanente del sistema costituzionale" (Corte cost., sent. n. 15 del 1973, cit.), il cui intrinseco carattere (e non già soltanto la finalità, seppur non utilitaristica, che lo orienta), in coerenza con le stesse norme che lo contemplano, è quello di evitare che beni ed interessi, sia collettivi, che individuali, siano posti in pericolo e che ad essi sia recato un vulnus.
Dunque, attività in se stessa non lesiva, ma rivolta proprio ad elidere la potenzialità offensiva originata ab externo.
Inoltre, detta attività si presenta come compito indefettibile della p.a., sicché il suo svolgimento non si pone sul mero piano della liceità - e, dunque, non è animato, nelle sue fondamenta, da una scelta (politica) riguardante l'an stesso del suo esercizio (come accade per quei compiti la cui assunzione da parte della p.a. non è conseguenza necessitata del loro carattere di immancabilità, giacché funzionali all'esistenza stessa dell'ordinamento) -, ma su quello della doverosità, tanto da configurarsi tra le espressioni paradigmatiche dell'adempimento di un dovere "imposto", che, alla stregua dell'art. 51 cod. pen., esclude l'antigiuridicità stessa del fatto.
In siffatti termini, l'attività di polizia di sicurezza non può ritenersi, di per sé stessa, per la sua natura intrinseca, rientrante "sicuramente tra quelle pericolose", come ritenuto dalla Corte di appello di Bari, sottraendosi essa, come tale, alla presunzione di colpa ex art. 2050 cod. civ. per essere compito indefettibile dello Stato e, dunque, attività imposta, assolutamente doverosa, priva di intrinseca attitudine lesiva, giacché svolta in difesa di beni e interessi dell'intera collettività e volta ad opporsi, quindi, a potenziali offese degli stessi provenienti da agenti esterni.
3.6. - Quanto, poi, al profilo della "natura dei mezzi adoperati", che è alternativo criterio di individuazione dell'"attività pericolosa per sua natura" ex art. 2050 cod. civ., non può escludersi che l'attività di polizia rivolta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica possa, in determinate ipotesi, assumere il predetto connotato.
La presunzione di responsabilità può derivare, infatti, dall'uso di mezzi, non di coazione, che vengano ad assumere, in concreto e in condizioni anormalità, secondo un apprezzamento rimesso al giudice del merito, carattere di oggettiva pericolosità, come può accadere - come già ricordato (è il caso dell'elicottero: Cass. n. 10551 del 2002, cit.) - per i mezzi di navigazione aerea.
Tuttavia, il profilo problematico si pone, all'evidenza, rispetto all'uso (e non alla mera ostensione) delle armi e di altri mezzi di coazione fisica con pari potenzialità offensiva, sulla cui intrinseca pericolosità - e, dunque, sulla conseguente loro idoneità ad originare la fattispecie di responsabilità ex art. 2050 cod. civ. - non è dato, in linea di principio, dubitare (cfr. Cass., 30 novembre 1977, n. 5222; Cass., 7 novembre 2013, n. 25058).
Occorre, però, osservare che, ai sensi dell'art. 53 cod. pen., l'"uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica" da parte del pubblico ufficiale che vi sia "costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità" esclude la punibilità e, con essa, l'ingiustizia del danno (Cass., 13 ottobre 2003, n. 15271). Sicché, quanto all'uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica (che si palesino intrinsecamente pericolosi al pari delle armi), la sussistenza dell'illecito riconducibile all'art. 2050 cod. civ., quale presunzione di responsabilità della p.a. ancorata alla pericolosità del mezzo, viene esclusa dalla operatività della scriminante del loro uso legittimo ai sensi dell'art. 53 cod. civ., che elide l'antigiuridicità del fatto.
Nell'ipotesi in cui, tuttavia, la scriminante anzidetta non ricorra, in carenza dei relativi presupposti oggettivi o, segnatamente, per eccesso colposo (art. 55 cod. pen.), il fatto manterrà il carattere di illecito e la sua vocazione ad essere sussunto nella fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2050 cod. civ..
E tale sussunzione potrà, quindi, apprezzarsi non soltanto nel caso di uso imperito o imprudente dell'arma o del mezzo di coazione, ma anche nell'ipotesi in cui le armi o i mezzi di esercizio della forza (del pari pericolosi) effettivamente adoperati si palesino oggettivamente anormali od eccedenti e, dunque, all'evidenza sproporzionati rispetto alla situazione contingente (cfr. sulla valenza del principio di proporzionalità anche nell'ambito della scriminante di cui all'art. 53 cod. pen., tra le altre, Cass. pen., sez. IV, n. 854 del 15/11/2007 - dep. 10/1/2008; Cass. pen., sez. V, n. 38229 del 24/06/2008 - dep. 7/10/2008; sulla rilevanza della scelta del mezzo anche Cass., 6 agosto 1997, n. 7274), alla stregua di un giudizio di fatto che non implica un sindacato sulle scelte discrezionali della p.a., ma la ponderazione dei limiti esterni ad essa, i quali risiedono non solo nel rispetto delle regole, anche tecniche, dettate da norme e regolamenti, ma pure in quelle di comune prudenza.
Sul piano del riparto dell'onere della prova, spetterà, quindi, al soggetto danneggiato, che invoca la responsabilità della p.a. per la intrinseca pericolosità dei mezzi adoperati (armi o altri mezzi di coazione del pari pericolosi), fornire la dimostrazione di quelle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico (oltre a dover fornire la dimostrazione del nesso eziologico tra la pericolosità dei mezzi adoperati ed il danno patito); incomberà, invece, alla p.a. la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno (in tale complessiva prospettiva cfr. ancora Cass. n. 10551 del 2002, cit.).
4. - Vanno, quindi, enunciati i seguenti principi di diritto:
“L'attività di polizia svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., in quanto essa si configura come compito indefettibile imposto allo Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, siccome esercitata in difesa di beni e interessi dell'intera collettività e volta ad opporsi, dunque, alle potenziali offese che possano essere ad essi inferte da agenti esterni.
Tale attività può, tuttavia, ricondursi nell'ambito della fattispecie di cui al citato art. 2050 cod. civ. per la natura dei mezzi adoperati; ove, però, si tratti di armi e di altri mezzi di coazione di pari pericolosità, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ. occorre riscontrare - in base ad un giudizio di merito non implicante un sindacato sulle scelte rimesse alla discrezionalità amministrativa, ma che attinge ai suoi limiti esterni - l'inoperatività della scriminante di cui all'art. 53 cod. pen. e ciò, segnatamente, sia in ragione di un uso imperito o imprudente degli anzidetti mezzi pericolosi ovvero del loro oggettivo carattere di anormalità ed eccedenza e, dunque, di sproporzionalità evidente rispetto alla situazione contingente.
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al soggetto danneggiato, che invoca la responsabilità della p.a. per la intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati (armi o altri mezzi di coazione del pari pericolosi) nell'attività di polizia rivolta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, fornire la dimostrazione di quelle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico (oltre a dover fornire la dimostrazione del nesso eziologico tra la pericolosità dei mezzi adoperati ed il danno patito); incomberà, invece, alla p. a. la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno”.
5. - Agli enunciati principi non si è attenuta la Corte di appello di Bari, che ha erroneamente ritenuto sussistente, nella vicenda rimessa alla sua cognizione (cfr. p.2.1. del "Ritenuto in fatto"), la responsabilità del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., sia per la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di polizia svolta a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sia per la "tipologia dei mezzi adoperati", non indicando affatto di quali mezzi si trattasse, ma adducendo genericamente che "non potevano che essere di costrizione e di forza", senza altresì verificare - nell'evenienza in cui vi fosse stato effettivo utilizzo di mezzi intrinsecamente pericolosi (e, tra questi, di armi e/o di altri mezzi di coazione di pari pericolosità) - l'operatività, o meno, della scriminante di cui all'art. 53 cod. pen..
La Corte territoriale ha, peraltro, corroborato l'anzidetto giudizio, contraddittoriamente rispetto alle sue stesse premesse in iure più volte ribadite, con il rilievo di una "attività di polizia espletata in maniera discutibile ed incoerente rispetto all'emergenza da affrontare"; argomento, questo, che, piuttosto, appare giuridicamente spendibile sotto lo spettro della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., i cui requisiti di configurabilità non stati, però, nella specie, oggetto di completa e concludente indagine da parte dello stesso giudice del merito.
5.1. - La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che, nel delibare nuovamente la domanda risarcitoria dell'Accademia Pugilistica Portoghese, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, dovendo verificare - se consentito dalla portata delle allegazioni a sostegno della stessa domanda attorea - quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale rilevi effettivamente nel caso di specie, ossia se essa sia riconducibile al paradigma dell'art. 2050 cod. civ., oppure a quello dell'art. 2043 cod. civ., ove ne ricorrano appieno i presupposti.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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