L’indennità di mobilità, prevista dalla l. n. 223/1991, ha scadenza mensile e non quindicinale, differenziandosi sotto questo aspetto dalla disciplina dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno – 1° ottobre 2014, n. 20733
Presidente Stile – Relatore Renzis
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con sentenza del 3 marzo 2008, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto all'odierno intimato il diritto agli interessi legali sull'indennità di mobilità speciale di cui alla legge n.223/1991 ricevuta in ritardo rispetto alle scadenze previste dall'art. 32 d.p.r. n. 818/1957 (il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese).
1.1.- La Corte riteneva fondata la domanda sul presupposto che, nella specie, doveva trovare applicazione la disciplina dell'indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell'indennità deve avvenire il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese, e ciò in forza del richiamo contenuto nel comma 12 dell'art. 7 L. n. 223/1991, il quale aveva il valore di richiamo integrale e non meramente residuale della normativa sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2. - Della sentenza l'INPS domanda la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste C.A. con controricorso.
3. - Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 12, legge 23 luglio 1991, n. 223, e 32 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c, e formula, a sua sintesi, il seguente quesito di diritto: "Se, ai sensi dell'art. 7, l. n. 223/1991 e dell'art. 14, comma 4, del dl n. 299/1994, il pagamento dell'indennità di mobilità nonché del sussidio per l.s.u. ha cadenza periodica mensile e non quindicinale e, pertanto, un eventuale ritardo nel pagamento delle prestazioni rileva - ai fini del computo degli interessi - dalle indicate scadenze mensili".
3.1. - Ad illustrazione e sostegno del motivo, l'Istituto richiama pronunce di questa Corte e sostiene che il rinvio di cui all'art. 7, comma 12, l. cit., alla disciplina della disoccupazione implica l'applicazione di quest'ultima anche al trattamento di mobilità, ma l'inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l'indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche ai fini di stabilire il termine di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile.
3.2. - Il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 20 maggio 2008, n. 12747; Cass., 22 maggio 2008, n. 13209), dalla quale non v'è ragione di discostarsi e della quale si ripercorre l'iter motivazionale.
4. - L'indennità di mobilità, prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, risponde all'esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro.
4.1. - Si tratta di una prestazione, avente funzione previdenziale, che non è interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all'esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa Legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione è ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicché essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta l. n. 223 del 1991, ed è riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni.
4.2. - Sul piano della disciplina della prestazione, tale configurazione spiega il fatto che l'indennità sostituisca ogni altra prestazione di disoccupazione (nonché le indennità di malattia e di maternità, anch'esse connesse a periodi di inattività lavorativa involontaria), ai sensi del comma 8 del citato art. 7, e che essa sia regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile", così come dispone il comma 12 dello stesso articolo.
4.3. - Quest'ultima disposizione, in particolare, per la sua stessa formulazione, assume il significato di un richiamo integrale, e quindi non meramente residuale, della normativa sulla disoccupazione ordinaria, nel senso che quest'ultima è inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella disciplina dell'indennità di mobilità, salva la specifica regolamentazione di determinati aspetti della prestazione (cfr. Cass., Sez. Unite, 6 dicembre 2002, n. 17389).
4.4. - Ciò comporta, con riferimento alla questione oggetto della presente controversia, che occorre individuare i meccanismi di concreta applicazione dell'indennità di mobilità, verificando la eventuale sussistenza di una regolamentazione specifica di tale aspetto, che renda inapplicabile (perché incompatibile con esso) il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese.
4.5. - A tal fine (v. pure Cass., 2 dicembre 2003, n. 18415), vengono in primo luogo in rilievo la previsione di una durata massima di dodici mesi, elevata in ragione del raggiungimento di una determinata età e dell'appartenenza a determinate aree territoriali, e la suddivisione del periodo di massima durata – ai fini della determinazione della misura decrescente del trattamento - in due ulteriori periodi indicati in mesi (v. art. 7, commi 1 e 2).
4.6. - In secondo luogo, la spettanza dell'indennità in misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito
0 che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 7, comma 1) comporta la determinazione della misura della prestazione sulla base dell'integrazione salariale precedentemente percepita o comunque spettante (e quindi, eventualmente, sulla base dell'importo massimo di tale integrazione, determinato per ogni mese ai sensi dell'articolo unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1994, n. 451) e vale a determinare una mensilizzazione della stessa prestazione, nel senso che questa - pure calcolata a giorno - debba essere corrisposta a mese (cfr. Cass. n. 18415/2003 cit., anche con riguardo al raffronto con le modalità di pagamento dell'integrazione salariale). Occorre considerare, infine, il riferimento ai mesi e alle mensilità, che si rinviene in altre disposizioni della stessa L. n. 223 del 1991: l'art. 7, comma 5, per il caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o in cooperativa, prevede la detrazione delle mensilità già godute; l'art. 9, comma 5, per il caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, prevede la corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza.
4.7. - Queste disposizioni - pure non comportando la determinazione della misura del trattamento di mobilità con riferimento al mese - rivelano tuttavia la cadenza mensile della corresponsione.
5. - In conclusione, le peculiarità della disciplina dell'indennità di mobilità, nei profili esaminati, riguardano, oltre alla diversa durata e al diverso importo del trattamento, nonché alla possibilità di sospensione nel caso di svolgimento di attività lavorativa e di cumulo con i redditi di lavoro, anche le cadenze di pagamento, che sono mensili e non quindicinali (v. con riferimento al sussidio per 1 lavori socialmente utili, cui si estende la disciplina del trattamento di mobilità, Cass., 9 novembre 2011, n. 23329, e, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6227), rimanendo quindi applicabile per il resto (ex art. 7, comma 12, cit.) la disciplina della disoccupazione (la cui applicazione rileva, oltre che per il calcolo a giorno, anche per altri aspetti significativi, ad esempio per la decorrenza e per la necessità di presentazione della domanda a pena di decadenza: cfr. la già citata Cass. S.U. n. 17389 del 2002).
5.1. - Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo invece ritenuto applicabile la disciplina dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche ai fini delle scadenze di pagamento e, conseguentemente, ai fini della determinazione degli interessi legali decorrenti da tali scadenze, è incorsa nella denunciata violazione di legge; sicché essa, in accoglimento del ricorso dell'Istituto, deve essere cassata.
6. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originariamente proposta dall'odierno intimato.
6.1. - Non occorre provvedere sulle spese dell'intero processo, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, non applicabili nella specie ratione temporis, essendo stato giudizio introdotto in data 26/6/2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo.
06-10-2014 14:42
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