L'inizio dell'esecuzione entro il termine di novanta giorni dall'intimazione del precetto impedisce la decadenza dall'azione esecutiva non essendo necessario procedere a notificare un nuovo precetto nel caso di pignoramento negativo. Ne consegue che il precetto c.d. in rinnovazione, pur essendo legittimo, non produce alcun effetto ulteriore rispetto al primo precetto, sicche' possono essere richieste solo le spese di quest'ultimo e non anche quelle dell'intimazione rinnovata.
REPUBBLICA ITALIANA
il Tribunale di Reggio Emilia
in composizione collegiale
composto dai Magistrati Sigg.
Dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente
Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.
Dott.ssa Simona Boiardi, Giudice
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22/5/2014, nella causa iscritta al n.
1988/2014 R.G.
promossa da
Studio Tec s.r.l. (avv. Sottana e Carletti)
contro
Acanto s.r.l. (avv. Zimondi M. e Zimondi F.)
* * * * *
- rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:
Studio Tec ha ottenuto nei confronti di Acanto un titolo esecutivo di formazione
giudiziale, e cioè un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
sulla base di tale titolo, ha notificato un primo precetto, poi seguito da una prima azione
esecutiva tramite pignoramento presso terzi;
essendosi la prima esecuzione rivelata incapiente, ha notificato un secondo precetto,
cosiddetto in rinnovazione, seguito da una seconda azione esecutiva tramite
pignoramento immobiliare;
avverso il precetto in rinnovazione, dell'importo di € 31.652, ha proposto opposizione
Acanto, contestando quattro limitatissime voci accessorie, per un complessivo
ammontare di € 2.587,77, ed in particolare € 350 per il compenso del secondo precetto,
€ 649 per l'iscrizione dell'ipoteca, € 1.088,77 per le spese successive al titolo, € 500 per
il compenso della prima esecuzione;
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il G.E., accogliendo l'istanza dell'opponente, ha sospeso ex art. 615 c.p.c. l'efficacia
esecutiva del titolo, semplicemente argomentando che “ai sensi dell'art. 95 c.p.c., le
spese per il precetto perento rimangono a carico del creditore”;
avverso tale pronuncia interpone reclamo Studio Tec, affidandosi a tre motivi: da una
prima angolazione, argomentando che la pronuncia del G.E. è resa in violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c.; da una
seconda angolazione e nel merito, che le spese del primo precetto sono state
correttamente e doverosamente inserite nel secondo precetto; da ultimo ed ogni caso,
che anche laddove le spese del primo precetto fossero ritenute non dovute, sarebbe
comunque erronea l'integrale, e non già parziale, sospensione dell'efficacia esecutiva
del titolo;
resiste Acanto;
- ritenuto che, manifestamente infondata è la prima doglianza, relativa alla pretesa violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che Acanto ha domandato
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex aliis, in ragione della richiesta di
pagamento delle spese del primo precetto (cfr. pag. 4 e 5 del ricorso), ed il G.E. ha disposto
la sospensione esattamente per tale ragione. Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è quindi
prospettabile.
Parimenti infondata è la seconda doglianza, relativa alla pretesa di inserire nel precetto in
rinnovazione le spese del primo precetto.
Sul punto, deve infatti evidenziarsi che, per pacifica giurisprudenza, il termine di novanta
giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. entro il quale iniziare l'esecuzione dopo l'intimazione del
precetto, essendo di decadenza e non prescrizione, è rispettato se entro detto termine si
propone la prima esecuzione, non essendo necessario intimare un ulteriore precetto nel caso
in cui occorra procedere ad una seconda esecuzione.
In sostanza, il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale,
posto che l'inizio di un'esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato
per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito (Cass. n. 9966/2006, Cass. n.
11578/2005); e nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento
delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo precetto, in sé valido, è però illegittimo per la
parte relativa a tali spese (Cass. n. 19876/2013).
Correttamente, quindi, il G.E. ha ritenuto non dovute le spese di € 350 relative al compenso
per il primo precetto e contenute nel secondo.
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Fondata è però la terza doglianza, quella oggettivamente principale, relativa all'integrale
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Sul punto, devi ribadirsi quanto appena evidenziato, e cioè che la richiesta delle spese
relative ad un precetto precedente, rende illegittimo non già l'intero precetto in
rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese. Infatti, la rinnovazione
del precetto “non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario,
abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di
proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per
intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione”; e
pertanto detta rinnovazione del precetto “configura senza dubbio un'attività legittima…
purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di
quelle dei precedenti” (così, testualmente, Cass. n. 19876/2013, est. De Stefano).
Anche in linea più generale, infatti, se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò
non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per
la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta
(cfr. per tutte la recentissima Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si veda pure Cass. n.
2160/2013, Cass. n. 5515/2008).
Sulla base di tali insegnamenti, del tutto persuasivi ed ai quali il Collegio intende dare
continuità, deve procedersi non già alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intero
titolo, ma semplicemente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente
alle somme non dovute, quale quella di € 350;
- considerato che, ciò posto con riferimento all'unica doglianza di merito esaminata dal G.E,.
occorre ora statuire con riferimento alle ulteriori tre contestazioni a voci del precetto mosse
dall'attuale convenuto e ritenute assorbite dal giudice di prime cure a seguito della
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In particolare, va ritenuta infondata la contestazione relativa alla voce del precetto relativa
alle spese di € 649 per la costituzione dell'ipoteca, essendo le stesse certamente dovute dal
debitore.
Viceversa, fondata è sia la doglianza relativa alle spese legali successive al titolo, come
notifica e registrazione, che già sono ricomprese nel primo precetto e non possono essere
duplicate nel precetto in rinnovazione, per le ragioni più sopra illustrate; sia la doglianza
relativa alle spese legali della prima esecuzione, che dovevano essere soddisfatte
nell'ambito della prima esecuzione stessa.
Ne consegue che non dovute sono le somme di € 1.088,77 ed € 500.
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Conclusivamente, quindi, non è dovuta la complessiva somma di € 1.938,77 (€ 350, più €
1.088,77, più € 500), e pertanto il precettante può procedere per la minor somma di €
29.713,73, non già per la maggior somma € 31.652,5;
- considerato che, le spese di lite vanno definite nell'ambito del già instaurato giudizio di
merito sull'opposizione a precetto, essendo la presente fase un procedimento cautelare in
corso di causa.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- in accoglimento del reclamo, sospende solo parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo,
limitatamente alla somma di € 29.713,73;
- spese al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2014.
Reggio Emilia, 23/5/2014
Il Presidente, Dott.ssa Rosaria Savastano
Il Giudice estensore, Dott. Gianluigi Morlini
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Tribunale di Reggio Emilia (Pres. Savastano, est. Morlini); ordinanza collegiale 23-
26/5/2014; Studio Tec s.r.l. (avv. Sottana e Carletti) c. Acanto s.r.l. (avv. F. Zimondi e M.
Zimondi).
Termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c. – natura di decadenza e non prescrizione –
necessità di iniziare solo la prima esecuzione in tale termine – possibilità di utilizzare il
primo precetto anche per tutte le esecuzioni successive - non necessità del precetto in
rinnovazione.
Astratta validità del precetto in rinnovazione – illegittimità della sola parte di precetto in
rinnovazione relativa alle spese dei precetti precedenti.
Artt. 479, 480, 481, 483, 615 c.p.c.;
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. entro il quale iniziare
l'esecuzione dopo la intimazione del precetto, essendo di decadenza e non prescrizione, è
rispettato se entro detto termine si propone la prima esecuzione, non essendo necessario
intimare un successivo precetto nel caso in cui occorra procedere ad una ulteriore esecuzione:
l'inizio di un'esecuzione implica infatti che il precetto originario possa essere utilizzato per
tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito.
Nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese
dei precetti precedenti, l'ultimo precetto, in sé valido poiché non integrante un frazionamento
di un credito unitario ed un abuso del diritto di agire esecutivamente, è però illegittimo per la
parte relativa a tali spese.
20-06-2014 20:57
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