Lavoro intermittente: no del Ministero per i call center in bound e/o out bound.
In questo caso il Ministero nega l'equiparazione, rilevando che l'attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate.
La prestazione svolta invece dagli operatori di call center, invece, è sicuramente una prestazione più articolata, essendo normalmente collocata nell'ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell'impresa. Secondo il Ministero, questa interpretazione sarebbe validata anche dalla previsione di cui all' art. 61, d.lgs. n. 276/2003, che ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound quando si tratta di «attività di vendita diretta di beni e di servizi» (art. 61, d.lgs. n. 276/2003).
28-03-2014 14:47
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