Padre conducente e figlia minore seduta nel sedile posteriore. A causa di una incauta manovra di arresto operata dal conducente la minore urta il viso sul sedile anteriore del veicolo. Nessun risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre – 5 dicembre 2014, n. 25727
Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi
Svolgimento del processo
Alessandra D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 20.7.2007 che, nel giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale promosso nei confronti di R.D. e della sua compagnia di assicurazione della responsabilità civile Fondiaria -- Sai spa, aveva rigettato l'appello confermando la statuizione di rigetto adottata dal primo giudice "non essendo nessuno degli elementi addotti atto a dimostrare che l'incidente esposto si sia effettivamente verificato".
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall'art.366 bis c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc - in relazione agli artt. 115, 116, 2733 cc., 232, 288 e 289 cpc - vizio di motivazione ex art. 5 cpc -- motivazione apparente.
Con il secondo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5 cpc e violazione dell'art. 214 e 215 e 324 cpc..
I due motivi esaminati congiuntamente non sono fondati.
La dinamica del sinistro, quale evidenziata dalla sentenza impugnata, rende irrilevanti le censure avanzate in ordine alla valenza confessoria del CID, predicata dalla ricorrente. La minore Alessandra D., infatti, subi le lesioni di cui chiede il risarcimento quale trasportata sull'autovettura condotta dal padre R.D. " a causa di una incauta manovra di arresto operata dal conducente ", a seguito della quale "urtava il viso sul sedile anteriore del veicolo".
E', quindi, evidente che non opera alcuna presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976 n.857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n.39, non essendosi verificato alcuno scontro tra veicoli; non senza ulteriormente sottolineare che, in ogni caso, l'incompletezza del cd. modulo CID, quale risulta dalla sentenza impugnata, non avrebbe potuto consentire alcuna presunzione (v. anche Cass. 7.5.2007 n. 10304). Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
07-12-2014 23:13
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