Se l'avvocato ha dichiarato il valore della causa, il Giudice deve liquidare gli onorari in relazione a quanto chiesto (domanda) e non quanto ottenuto dalla parte.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 giugno – 10 settembre 2014, n. 19098
Presidente Oddo - Relatore Nuzzo
Svolgimento del processo
Con reclamo depositato 24.1.2008, l'Avv. C.N. chiedeva la revoca del decreto 5.2.2007, emesso dal Giudice Delegato del fallimento "La Vigilante Sud Trasport di M.I. ", con cui veniva liquidato in Euro 1.000,00, oltre Euro 204,00 per IVA ed Euro 20,00 per CPA, il compenso professionale per l'attività prestata dal professionista stesso, quale legale della Curatela, costituitasi parte civile nel giudizio penale, innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, definito con sentenza 681/2006 relativa ai reati fallimentari contestati al fallito M.I. . Con decreto depositato il 4.4.2008 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il reclamo, ex art. 26 L. fall., liquidando all'Avv. C.N. il seguente importo: Euro 6.250,00 per onorari; Euro 603,00 per diritti oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, ex art. 8 D.M. n. 127/2008. Rilevava il Tribunale: a) il valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 6 della tariffa professionale, andava determinato con riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata; nel caso di specie, quindi, il valore della controversia non era pari ad Euro 5.151.851,23, ossia all'importo risarcitorio domandato dalla Curatela Fallimentare in sede di costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado, ma ad Euro 500.000,00, considerata la somma per risarcimento danni riconosciuta dal Giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'Appello, sicché lo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari andava individuato tra la somma di Euro 258.300,01 e quella di Euro 516.500,00; b) la richiesta del reclamante di rimborso delle spese andava disattesa in quanto non documentata, mentre doveva riconoscersi il rimborso forfetario sulle spese generali, trattandosi di voce "normativamente prevista e non soggetta ad alcuna valutazio-ne discrezionale del Giudice".
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Avv. C.N. sulla base di tre motivi accompagnati dai quesiti di diritto ed illustrati da successiva memoria.
La Curatela Fallimentare intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.M. n. 127/2008, per avere il Giudice del reclamo omesso di applicare il disposto dell'art. 6, comma 2 del D.M. 8.4.2004 n. 127 che, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, prevede possa aversi riguardo al valore effettivo della controversia, "quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", considerata, nella specie, "l'entità delle perdite riportate dalla massa fallimentare", pari ad Euro 5.151.851,23, somma domandata nell'atto di costituzione di parte civile e nella conclusioni di primo grado;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.M. 127/2004 e degli artt. 10 e 14 c.p.c., avendo il Giudice a quo determinato il valore della controversia in Euro 500.000,00, in relazione all'importo riconosciuto a titolo di provvisionale dal giudice penale di primo grado e confermato dalla Corte di Appello, non tenendo conto che, ai sensi degli artt. 10 e 14 c.p.c., il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente, deve essere determinato con riferimento all'oggetto della domanda ed al petitum; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 D.M. 127/2004, avendo il Giudice a quo rapportato all'entità della provvisionale, elemento variabile e rimesso ad una liquidazione discrezionale del Giudice, la determinazione del valore della causa, che, secondo un criterio oggettivo, doveva, invece,commisurarsi all'entità della pretesa complessiva fatta valere.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati. È determinante rilevare che la liquidazione degli onorari a carico del cliente va effettuata a norma dell'art. 6, 2 co. della tariffa professionale e che in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (Cfr. Cass. S.U. n. 5615/1998; Cass. n. 8660/2010). La sentenza impugnata, in contrasto con detti principi e con il disposto dell'art. 10 c.p.c., secondo cui "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti... nonché con il disposto dell'art. 14 c.p.c. che prevede: "nella cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore...", ha, invece, affermato che il valore della causa andava determinato avendo riguardo alla somma attribuita piuttosto che a quella domandata dalla parte e che detto valore era costituito, quindi, dalla provvisionale di Euro 500.0000 riconosciuta dal giudice di primo grado, non tenendo conto che la domanda relativa al risarcimento al danno avanzata dalla curatela fallimentare, costituitasi parte civile nel giudizio penale, era stato indicato in Euro 5.151.851,23, pari all'importo risarcitorio determinato dal curatore fallimentare in sede di relazione per le perdite riportate dalla massa fallimentare, importo che il Tribunale non ha in alcun modo preso in esame in modo da stabilire se esso costituisse un parametro idoneo per determinare le competenze dovute al legale, ovvero fosse del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa (Cass. n. 18175/2013).
In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione del Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.
13-09-2014 18:08
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