Tribunale di Palermo: subisce il furto delle carte di credito e non lo segnala alla banca. L'istituto di credito chiede il risarcimento al cliente e lo ottiene.
Tribunale di Palermo, sez. V Civile, sentenza 22 ottobre 2014, n. 5057
Giudice Galazzi
Motivi bella decisione
Con alto di citazione ritualmente notificato, BANCA proponeva appello avverso la sentenza n. 5214/2011 resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 27/10-7/12/201 con la quale era stata condannata a pagare a CLIENTE la somma, di € 1.035,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.12.2007, ed € 800,00 oltre interessi decorrenti dalla data della pronuncia fino al soddisfo, per un importo complessivo di € 3.372,56, quale importo conseguente all'utilizzo delle carte di credito revolving intestate alla CLIENTE ed a questa rubate nel periodo dalla data del furto alla data della comunicazione alla società emittente.
L'appello è fondato e va accolto.
La prima doglianza avanzata dall'appellante, relativa all'interpretazione delle clausole contrattuali (n. IV-5 per il contratto nr. (omissis) e nr. IV-9 per il contratto (omissis) aventi ad oggetto la condotta che il titolare della carta di credito revolving deve adottare in caso di furto della stessa, va integralmente condivisa.
In entrambi i contratti di apertura di linea di credito utilizzabile tramite una carta di credito "revolving", conclusi dall'odierna appellata in data 14.6.1999 ed in data 8.3.2006, è infatti previsto che, in caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto a comunicare l'occorso immediatamente, facendo subito seguire a detta comunicazione l'invio di conferma tramite lettera raccomandata a/r corredata, della denuncia. La medesima clausola prevede, altresì, la responsabilità del titolare per ogni, conseguenza dannosa causata dall'illecito o dall'indebito uso della carta a seguito degli eventi sopra descritti fino alla somma di € 150,00 fino al momento della comunicazione all'emittente e salva l'ipotesi in cui il titolare abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave (la clausola del contratto più recente prevede, in aggiunta, la responsabilità, sino alla concorrenza di € 150,00 anche qualora il titolare non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e del precedente articolo IV-1, relative all'attivazione della carta).
Ebbene, risulta pacifico che, pur avendo l'appellato sporto denuncia/querela di furto lo stesso giorno (14.3.2007) in cui si è verificato il fatto, ha poi effettuato la prescritta comunicazione a BANCA soltanto 17 giorni dopo, e precisamente, il 31.3.2007.
In virtù del citato regolamento negoziale, CLIENTE è quindi tenuta a rifondere alla BANCA emittente quanto quest'ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo al furto e sino alla comunicazione dello stesso.
Va precisato infatti che il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego, (cfr. Corte di Appello Milano 16.11.1993), sicché la condotta tenuta dalla CLIENTE integra una ipotesi di colpa grave, tanto che non può applicarsi il limite di responsabilità pari ad € 150, previsto nella clausola del contratto di apertura della carta di credito revolving.
Va altresì accolta la doglianza relativa al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale.
Ed invero, come dedotto dall'appellante, CLIENTE non ha né dedotto né allegato di avere subito un qualsivoglia danno non patrimoniale quale conseguenza della presunta condotta illecita della BANCA, non fornendo alcuna dimostrazione di essere stata iscritta ai CRTF ovvero di avere subito un ulteriore e diverso nocumento: la domanda sul punto va quindi rigettata.
All'accoglimento dell'appello consegue quindi la riforma della sentenza oggetto di gravame con il rigetto delle domande spiegate da CLIENTE e la condanna di quest'ultima alla ripetizione delle somme riscosse da BANCA in conseguenza della sentenza riformata oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia.
Alla luce di quanto esposto, accolta la suesposta doglianza, la seconda questione relativa alla valutazione effettuata dal giudice di prime cure sui mezzi istruttori può ritenersi assorbita.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla BANCA in primo grado e reiterata in appello, diretta a far condannare la CLIENTE al pagamento di alcune rate di rimborso dell'apertura di credito.
Ed invero, dagli estratti conto depositati in atti, risulta che CLIENTE è debitrice delle somme di € 49,25 per il contratto nr. (omissis) e di € 707,95 per il contratto nr. (omissis) a riprova della domanda, né parte appellata ha formulato sul punto alcuna contestazione o difesa.
In considerazione della soccombenza le spese del primo e del secondo grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellata.
24-12-2014 14:28
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