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Sentenza

Tribunale di Trapani. Negatoria servitutis. La Corte di Appello di Palermo dichi...
Tribunale di Trapani. Negatoria servitutis. La Corte di Appello di Palermo dichiara improcedibile l'appello perchè al momento della costituzione in cancelleria era stata depositata una copia dell'atto di citazione di appello mentre l'originale di quell'atto era stato depositato tardivamente. La Cassazzione annulla è mera irregolarità.
Cassazione civile  sez. VI   
Data:
    10/12/2013 ( ud. 23/10/2013 , dep.10/12/2013 ) 
Numero:
    27504

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE 2                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. PICCIALLI Luigi                             -  Presidente   -  
    Dott. PROTO     Cesare Antonio               -  rel. Consigliere  -  
    Dott. PETITTI   Stefano                           -  Consigliere  -  
    Dott. MANNA     Felice                            -  Consigliere  -  
    Dott. D'ASCOLA  Pasquale                          -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso 16327/2012 proposto da: 
                     P.M.V.,              L.C.,               L.S., 
    elettivamente domiciliati in ROMA, MALE GORIZIA 14, presso lo  studio 
    degli   avvocati   SINAGRA  Augusto  e  SABATINI   FRANCO,   che   li 
    rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso; 
                                                           - ricorrenti - 
                                   contro 
                  T.F.,              M.B.; 
                                                             - intimati - 
    avverso la sentenza n. 546/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO  del 
    16.3.2012, depositata l'11/04/2012; 
    udita  la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  del 
    23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO. 
    E'  presente  il  Procuratore Generale in persona del  Dott.  ROSARIO 
    GIOVANNI RUSSO. 
    Ai  sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il relatore nominato per  l'esame 
    del ricorso ha depositato la seguente relazione. 
                     


    Fatto
    OSSERVA IN FATTO

    "Con sentenza depositata l'11/4/2012 la Corte di Appello di Palermo dichiarò improcedibile l'appello proposto dai sigg.ri L. S., P.M.V. e L.C. avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in una controversia promossa da M.B. perchè fosse negata l'esistenza di una servitù di veduta e di scarico sul proprio fondo.

    La Corte di Appello pervenne a tale conclusione avendo constatato che, al momento della costituzione in appello, era stata depositata in cancelleria una copia dell'atto di citazione di appello, mentre l'originale di quell'atto era stato depositato tardivamente.

    Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso i sigg.ri L.S., P.M.V. e L.C. per un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c..

    Nessuno degli intimati ha svolto difese.
    Diritto
    OSSERVA IN DIRITTO

    L.S., P.M.V. e L.C. risultano essersi tempestivamente costituiti nel giudizio d'appello, depositando nella cancelleria del giudice del gravame la nota d'iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo, salvo che in questo era contenuta una copia - e non l'originale - dell'atto d'impugnazione notificato alle controparti.

    Secondo l'orientamento di questa Corte, siffatta situazione implica una mera irregolarità rispetto alla modalità di costituzione in giudizio stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta (Cass. 15777/2004; Cass. 17666/2009 Ord.; Cass. 23192/2010).

    Trattandosi di costituzione in grado d'appello, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, perchè essa non è riconducibile all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, prevista tra quelle - tassative - che sono causa d'improcedibilità a norma dell'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990 (Cass. 23027/2004; Cass. 17666/2009 Ord.).

    L'impugnata sentenza si è richiamata a Cass. 18009/2008 secondo cui, al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., non producendo effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.

    Tuttavia nel caso esaminato da quest'ultima pronuncia la copia dell'atto d'appello contenuta nel fascicolo depositato in cancelleria dall'appellante al momento della sua costituzione risultava privo di qualsiasi indicazione in ordine alla notifica di detto atto alla controparte, mentre, nel caso ora in esame, la copia depositata in luogo dell'originale reca menzione anche della notifica ed in nulla si differenzia dall'originale depositato in un momento successivo, nè vi è contestazione in ordine alla sua conformità all'originale medesimo (cfr. Cass. 17666/2009).

    In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis, 391 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente fondato".

    Considerato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ribadisce il proprio motivo di ricorso ritenuto fondato dal relatore;

    Considerato che gli intimati non hanno svolto difese;

    Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore, del resto conformi alla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per l'inosservanza delle forme di costituzione, sicchè, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una c.d. "velina" dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l'originale dell'atto notificato, conforme alla "velina" (cfr. Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958; Cass. 29 luglio 2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192; Cass. 8 maggio 2012, n. 6912; Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord.; Cass. 21/6/2013 n. 15715).

    Considerato che pertanto il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, cui si demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 ottobre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013
Avv. Antonino Sugamele

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