Un avvocato lamenta, a seguito di incidente stradale, un'incapacità lavorativa specifica dell'uno per cento. Il professionista sostiene che detta incapacità fosse idonea a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare una diminuzione dei suoi redditi.
Cass. civ. Sez. III Sent., 18-09-2007, n. 19357 (rv. 599389)
Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale - determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'uno per cento - fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi). (Rigetta, Trib. Salerno, 21 Maggio 2002)
24-05-2014 20:49
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