Un immobile viene edificato durante il matrimonio su un fondo donato ad uno dei due coniuge. L'immobile realizzato non è in comunione.
Tribunale di Benevento, Ufficio esecuzioni immobiliari, ordinanza 15 – 21 ottobre 2014
Giudice D'Orsi
Fatto e diritto
Sciogliendo la riserva del 15 ottobre 2014, esaminati gli atti;
letto in particolare l'atto di opposizione ex art. 619 c.p.c. depositato nell'interesse di I.G., con cui l'opponente, terzo non esecutato, deduce di aver acquistato per usucapione ultraventennale la comproprietà pro indiviso al 50% dell'immobile indicato al catasto al Fol. 16 p.lla 279 (ex 268), oggetto della presente procedura esecutiva, ritenuto solo formalmente intestato alla moglie B.D., già debitrice esecutata;
letta altresì la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del creditore procedente, BANCA , con cui si deduce l'infondatezza dell'eccezione di usucapione proposta dell'opponente, sul presupposto che l'abitazione della casa familiare integri il compossesso, e non l'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, dovendosi riconoscere al compossessore, coniuge del possessore iure proprietatis, una posizione riconducibile alla detenzione autonoma, non idonea ad usucapire; rilevato in via preliminare che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., operando in tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/05/2013, n. 13503);
che nel caso di specie la proprietà del lotto di terreno, su cui è stato successivamente edificato il bene immobile oggetto di contestazione, è stata acquistata da B.D. in forza di atto di donazione del 07.04.1994, costituendo dunque il detto lotto - nonché per accessione i beni immobili ivi costruiti - ai sensi dell'art. 179 comma 1 lettera b), bene personale, non oggetto di comunione legale fra i coniugi, posto che "Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/07/2013, n. 16670; Cassazione civile sez. I, 30/09/2010, n. 20508);
rilevato, altresì, che la comunione legale - qualora ritenuta "esistente" - dovrebbe in ogni caso essere qualificata come comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni che ne fanno parte e dalla quale sono esclusi gli estranei - ed invero, "la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi ed i loro eredi (art. 194 c.c.). Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può disporre dell'intero bene comune anche senza il consenso dell'altro, salva la possibilità, per quest'ultimo di chiedere la reintegrazione della comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili" (cfr. Cassazione civ., sez. I, 19/03/2003, n. 4033);
ritenuto, pertanto, all'esito della sommaria delibazione consentita nella presente fase e salvo ogni approfondimento nell'instaurando giudizio di merito, non pare ammissibile configurare la dedotta usucapione della "comproprietà pro indiviso al 50%", così come preteso dall'opponente;
che pertanto, alla luce dei principi anzidetti, non sussistono fondati motivi per concedere la chiesta la sospensione ex art. 624 c.p.c. neppure ricorrendo, in relazione allo stato della procedura nella quale non risulta ancora decorso il termine di cui all'art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ivi indicata, il cd. periculum in mora;
La peculiarità della questione 'trattata' giustifica la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 624 e 619 c.p.c.;
assegna termine fino al 30 gennaio 2015 per l'introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
Spese compensate.
30-12-2014 13:32
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