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Sentenza

Allieva scuola equitazione entra nel paddock e viene colpita al volto dal cavall...
Allieva scuola equitazione entra nel paddock e viene colpita al volto dal cavallo: no a responsabilità del Circolo Ippico.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 ottobre – 15 dicembre 2015, n. 25223
Presidente Salmè – Relatore Pellecchia

Svolgimento del processo

1. Nel 2001, O.F. convenne in giudizio il Circolo Ippico "Il Ciliegio' di N.V., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo che si trovava custodito in un'area recintata (c.d. paddock) di proprietà del convenuto.
Si costituì in giudizio il Circolo ippico, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, domandando altresì di estendere il contraddittoria all'Assitalia .p.a., onde esserne garantito e manlevato dalle pretese risarcitone dell'attrice.
Il Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati, con la sentenza numero 1 /2007, rigettò la domanda ritenendo non provato che la signora F. si fosse introdotta nel paddock previa autorizzazione del proprietario e che, al contrario, vi fosse la prava che la stessa signora F. vi si fosse immessa senza adottare particolari cautele.
2. La decisione ê stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2011 che ha ritenuta raggiunta la prova liberatoria dalla responsabilità ex art. 2052 c.c.,
Secondo i giudici della Corte territoriale, infatti, l'ingresso nel recinto ove si trovava i1 cavallo da parte della signora F., che non era una principiante, avrebbe comportato l'accettazione del rischio ed avrebbe integrato la suddetta prova liberatoria, non rilevando invece che la stessa fosse o treno autorizzata ad accedervi.
3. Avverso tale decisione, la signora livia F. propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo.
3. Resistono con controricorso sia il Circolo Ippico "Il Ciliegio' di N.V., sia il ma Assitalia .p.a.
3.2. O.F. e il Circolo Ippico "Il Ciliegio' di N.V. hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

4. Preliminarmente occorre dare atto dell'inammissibilità dei controricorso a causa della nullità della procura speciale del ntro ' r so di ma Assitalia Spa. .. perché rilasciata per altro giuri 1 pio.
4.1. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, la ricorrente deduce la "violazione e/o falsa applicazione dell'ars. 2052 cod. civ., in rela2ione all'art. 360 comma 1 ° n. 3 cod. proc. civ.".
Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che l'ingresso della. signora F. nel paddock ove si trovava il cavallo costituisse una circostanza imprevedibile, inevitabile ed eccezionale tale configurare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Infatti, dalle testimonianze acquisite era risultato che la signora F.i era solita andare a prendere da sola il cavallo non ancora sellato.
Sotto diverso profilo, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe da censurare per aver ritenuto integrata, in favore del Circolo Ippico, la prova liberatoria dalla responsabilità ricorrendo al c.d. criterio dell'accettazione del rischio, elaborata per la decisione sulla diversa ipotesi di danno derivante dell'esercizio di un'attività sportiva pericolosa.
Nel caso, invece, l'evento lesivo verificatosi non sarebbe connesso all'attività sportiva praticato dalla signora F., essendosi verificato prima dell'inizio della lezione di equitazione e non potendosi quindi configurare alcuna accettazione dei rischio.
Il motivo é infondato.
La responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dada giurisprudenza di questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta (Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 7093, Cass. Civ. ez. III, G gennaio 1953 n. 75).
In quest'ottica, la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'anale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva dei proprietaria dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo.
Il caso fortuito è comprensivo anche del fatta colposo del danneggiato v di un terzo, che abbia avuta efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis, cfr Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2007, n, 6454, Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass, Civ. Sez. III, 23 novembre 1995, n.11861, Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674).
Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare odi possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo (Cass. Civ. Sez. 1H,15 aprile 2010, n. 9037, Cass. Civ., Sez. III, 13 mago 1999, n. 4752).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi.
Infatti, la Corte, dopo aver correttamente affermato che la prova liberatoria doveva essere fornita dal Centro Ippico appellato, h ritenuto che tale prova fosse integrata dalla semplice circostanza dell'ingresso della signora F. nel recinto dove si trovava il cavallo.
E' corretta quindi la decisione della Corte nella parte in cui ha dato ridevo alla condotta della danneggiata nella produzione dell'evento, essendo stata accertato tale condotta         effettivamente imprevedibile o imponderabile, e soprattutto volontaria, e quindi idonea ad esentare da responsabilità il proprietario dell'animale.
Inoltre come ben argomentato dalla Corte la signora F., in quanto esperta cavallerizza, avrebbe accettato il rischio dell'evento ponendo in essere un comportamento volontario di cui si é assunta tutta la responsabilità. E la responsabilità del gestore dei maneggio non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti, coree appunto quello della ricorrente che si é addentrata in uno spazio chiuso riservato al personale (stahlen), e di cui la F. egra ben consapevole.
5. L spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Cotte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Avv. Antonino Sugamele

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