I consulenti tecnici escludono la responsabilità dei sanitari attraverso il criterio del più probabile che non. Per la Cassazione corretta la valutazione sull’interruzione del nesso causale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 marzo – 31 agosto 2015, n. 17292
Presidente Salmé – Relatore Pellecchia
Svolgimento del processo
l. Nel marzo del 1998, G.V., A. e S. B., nonché G. N., P. e S.R., tutti familiari di A.B., convennero in giudizio la Azienda Ospedaliera Civile di Legnano, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto per negligenza, imperizia e mancata adozione di incisive e tempestive misure terapeutiche da parte del personale sanitario. Gli attori sostennero che a seguito di un infortunio sportivo A. B. era stato ricoverato presso l'ospedale di Legnano dove venne sottoposto ad intervento chirurgico per frattura della tibia sinistra. Ma qualche giorno dopo l'operazione morì a seguito di un arresto cardiocircolatorio causato una malattia tromboembolica.
L'Azienda Ospedaliera si difese contestando tutte le domande
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 settembre 2006, rigettò la domanda in quanto le due consulenze tecniche esperite nel corso del giudizio, che confermavano anche le risultanze cui erano pervenuti i periti in sede penale, evidenziarono l'impossibilità di scongiurare e risolvere l'insorta malattia trombo-embolica escludendo la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale convenuto.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2010. La Corte ha sostenuto che le argomentate e conformi conclusioni di tutti i periti e consulenti d'ufficio escludono addebiti nei confronti dei sanitari dell'Ospedale di Legnano. Ed in ogni caso l'esito mortale era stato imprevedibile ed inevitabile perché se anche ulteriori esami avessero dimostrato l'attualità della malattia trombo-embolica, i medici non avrebbero potuto nè scongiurarla nè risolverla.
3. Avverso tale decisione, i congiunti del B. propongono ricorso in Cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria.
3.1 Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera Ospedale civile di Legnano.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Azienda Ospedaliera Ospedale civile di Legnano il ricorso sottoscritto da parte di un avvocato non iscritto all'albo. Tale eccezione deve essere respinta.
E' principio consolidato di questa Corte che in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura (Cass. n. 9363/2013).
4.1. Con il primo ed unico motivo, i ricorrenti deducono la "violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.".
Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale ha errato perché ha giudicato facendo riferimento al nesso di causalità materiale utilizzato nel processo penale che è molto più rigido rispetto al criterio del `più probabile che non' utilizzato dalla giurisprudenza civile.
5.1. Il ricorso è infondato.
La Corte d'Appello non è incorsa nella violazione attribuitagli.
La Corte territoriale non ha fondato la sua valutazione sulle perizie che sono state fatte nell'ambito del giudizio penale (quelle del prof L.B. del Dr. G.Z.) ma sulle due consulenze tecniche effettuate in sede civile.
Infatti, in quest'ambito, è stato fatto un nuovo accertamento medico legale da parte del dr. G.M., il quale all'esito di una compiuta indagine anche sul punto della denunciata mancata diagnosi delle sopravvenute complicanze trombo-emboliche, ha escluso la responsabilità dei sanitari. Ma in considerazione della particolare drammaticità del caso è stata successivamente richiesta una nuova consulenza affidata al dr. M.G. che ha concluso nel senso che nella condotta dei sanitari non si ravvisavano profili di colpa per imperizia, imprudenza e negligenza in particolare riferimento alla sopravvenuta complicanza trombo-embolica. I giudici del merito hanno effettuato una completa valutazione del caso e sono giunti alla conclusione che c'è stata l'interruzione del nesso causale perché l'esito mortale è stato imprevedibile ed inevitabile secondo il criterio del `più probabile che non' utilizzato dalla giurisprudenza civile.
Ed in ogni caso i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiedono in realtà a questa Corte valutazioni di mero fatto, che sono estranee alle sue specifiche funzioni.
E' principio consolidato che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dì controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).
6. Le spese possono essere compensate attesa la soccombenza della controricorrente sulla eccezione preliminare e la peculiarità della causa.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
02-09-2015 12:31
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