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Sentenza

In un contesto politico dire di un assessore che è persona chiaccherata e con tr...
In un contesto politico dire di un assessore che è persona chiaccherata e con trascorsi non limpidi non integra alcun risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 settembre – 30 novembre 2015, n. 24343
Presidente Salmé – Relatore Vivaldi

Svolgimento del processo

E. B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria avverso la sentenza del 10.7.2012 con la quale la Corte d'Appello di Salerno - in un giudizio di risarcimento danni da diffamazione dallo stesso promosso nei confronti di A. D., G. C. e C. E. - aveva accolto l'appello rigettando tutte le domande proposte dal B..
Resistono con controricorso il D., il C. e l'E..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui con la sentenza censurata viene accolta la domanda del sig. C. E. in proprio con relativa condanna dell'odierno ricorrente alla refusione delle spese del II grado di giudizio in favore dell'E., nonchè nella parte in cui l'odierno ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese anche del primo grado a favore del sig. C. E. in proprio in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso non riproduce alcun atto del giudizio di merito - atto di citazione comparse dì risposta - dal quale potersi ricavare la ricorrenza delle violazioni indicate nell'epigrafe del motivo, con evidente violazione del principio di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere posto a fondamento della decisione impugnata una circostanza di fatto che non corrisponde a verità e non provata, nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno
ritiene non sussistente l'ingiuria, per l'assenza al convegno del sig. B. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza, al fine di affermare l'insussistenza dell'ingiuria, dà atto della mancata presenza del B. al convegno in questione "desumendosi pacificamente dalle deduzioni delle parti che il B. non era presente al convegno nel corso del quale sarebbero state pronunziate le espressioni in questione" ( v. pag. 4 della sentenza). A fronte di questa affermazione il ricorrente non indica in quali atti la contestazione sulla presenza o meno sia stata sollevata; ne consegue la sua inammissibilità in questa sede. Con il terzo motivo si denuncia erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti, con riferimento al capo della decisione con cui la Corte d'Appello di Salerno, dopo aver dichiarato che le espressioni adoperate sotto un profilo astratto sono suscettibili di offendere, il decoro e la reputazione altrui ritiene sussistente l'esimente della critica politica con fondamento dell'atto di appello in relazione all'art. 360, n. 5 cpc nel testo applicabile catione temporis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 C.P.C. e dell'art. 2697 c.c., per aver posto a fondamento della decisione impugnata una circostanza di fatto non provata di esclusione del malanimo personale, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cpc nel testo applicabile ratione temporis. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3, 21, 27 della Cost. nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno ritiene sussistente e prevalente l'interesse alla libera manifestazione di pensiero con riverbero anche sulla insufficienza e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 3, e n. 5 ratione temporis applicabile c.p.c.
I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi.
Essi, da un lato sono inammissibili, dall'altro non sono fondati.
Sono inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, sia perché investono accertamenti in fatto, senza porre in evidenza effettivi vizi di incongruenza, illogicità od insufficienza della motivazione.
Sotto questo profilo va evidenziato che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto degli scritti ritenuti offensivi e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata; l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione; l'esclusione delle esimenti del diritto di cronaca e di critica, costituiscono oggetto di altrettanti accertamenti in fatto, che sono riservati al giudice di merito e che sono insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della mancanza, incongruenza o contraddittorietà della motivazione (v. per tutte Cass. 10.1.2012 n. 80). Ora, la valutazione dell'adeguatezza della motivazione richiede la disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le espressioni censurate.
Soltanto un tale esame, infatti, consente di accertare se parole oggettivamente offensive conservino un tale carattere se messe in connessione con quelle che le precedono e le seguono, e se inserite nel tono e nello spirito dell'intero scritto (come anche di valutare il caso opposto, cioè se parole oggettivamente neutre non assumano valenza offensiva in relazione al contesto in cui sono inserite) . Ciò vale in modo particolare nei casi in cui si debba anche valutare se ricorrano eventuali cause di giustificazione, quali il diritto di cronaca, il diritto di critica ed il diritto di satira.
In questi casi il giudizio sulla liceità/illiceità delle espressioni usate richiede più che mai che ognuna di esse sia collocata nel contesto complessivo del discorso. La parte che muova censura alla valutazione compiuta dal giudice di appello è pertanto tenuta, in ossequio al cd. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare - se del caso riproducendolo direttamente - il contenuto dello scritto asseritamente offensivo, nelle parti alle quali si riferiscono le sue censure, specificando anche dove la Corte possa esaminare il documento, per verificarne la conformità a quanto riprodotto nel ricorso ( Cass. 11.2.2009 n. 3338).
Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che le frasi contestate come diffamatorie furono pronunciate da esponenti politici, nell'ambito di un convegno " legalità e sviluppo per non ritornare al passato", organizzato dai democratici di sinistra di Pagani, sez. A. Gramsci. E da ciò ha desunto che "Risulta del tutto evidente che le espressioni incriminate risultano inserite in un contesto di polemica politica; il convegno era, in particolare, organizzato dalla sezione di un partito politico e, quindi, chi avesse partecipato al convegno già sapeva in partenza che lo spirito dell'incontro era evidentemente quello di una visione "di parte" degli argomenti che sarebbero stati trattati nel corso del convegno; le notizie di stampa successive al convegno, poi, hanno chiaramente indicato la matrice politica delle opinioni espresse nel corso del convegno stesso".
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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