Interruzione del processo per morte del procuratore: processo interrotto se la parte non conferisce idonea procura ad una altro avvocato, in sostituzione di quello defunto, che la deve depositare, entro sei mesi dalla conoscenza della causa di interruzione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 28 agosto 2015, n. 17264
Presidente Oddo – Relatore Parziale
Svolgimento del processo
1. M. K. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor G.D. impugna la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 295/2009, del 27 febbraio 2009, depositata in Cancelleria il 25 marzo 2009, che ha rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta del 13 aprile 2007, notificata il 20 maggio 2009, che ha dichiarato l'estinzione del processo, tra la stessa società e l'arch. C.B., di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal professionista per il pagamento della somma di € 99.448,13 per l'attività di progettazione e direzione dei lavori relativa alla realizzazione di un opificio industriale. In sede di opposizione la società aveva sollevato eccezione di inadempimento. 2. Nel corso della causa, all'udienza del 26 marzo 2007, si costituiva l'avv. Nasca con comparsa di costituzione, stante l'intervenuta morte del prof. Avv. G.P.. Alla stessa udienza, dopo la costituzione intervenuta dell'opponente al decreto ingiuntivo, il procuratore dell'opposto chiedeva emettersi declaratoria di estinzione del processo per essere decorsi oltre sei mesi dall'evento morte del difensore, costituito in giudizio per l'opponente. 3. li Giudice di primo grado, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava l'estinzione del processo con ordinanza depositata in Cancelleria in data 13 aprile 2007. Osservava, secondo quanto riporta la sentenza impugnata, che la prosecuzione del giudizio non era intervenuta nel termine di sei mesi dalla conoscenza legale, acquisita in data 5 luglio 2006, dell'evento interruttivo, morte del difensore avv. G. P..
4. La Corte di appello di Bari rigettava l'impugnazione. Rilevava la Corte locale che l'appellante aveva dedotto come motivi di appello: «a) che l'estinzione del processo de quo non si è verificata perché lo stesso è stato riassunto all'udienza dei 27.3.2007 (rectius 26.3.2007); b) che, comunque, il provvedimento che ha dichiarato l'estinzione è nullo perché, non essendo stata in precedenza fissata un'udienza per la precisazione delle conclusioni, lo stesso è stato emesso in violazione del diritto di difesa delle parti». Riteneva la Corte infondato il motivo a) perché «la costituzione o la prosecuzione non vale ad impedire l'interruzione nei casi in cui- come nella specie: morte del procuratore questa sia immediata ed automatica (arti. 299, 300 c. 3, 301 c p. c.). La costituzione in prosecuzione, infatti, impedisce ex ante l'interruzione solo quando sia prevista la comunicazione, la notificazione o la certif catione dell'evento interruttivo (artt. 300 c.2 e 3 cp.c.)»; e infondato anche il motivo b) Nel caso in questione il difensore era deceduto il 17 giugno 2006, come accertato dal giudice di primo grado e la conoscenza legale dell'evento è certamente riferibile quantomeno alla data del 5.7.2006, posto che, in tale data, come riportato nello stesso ricorso, la parte si era costituita con altro difensore per proseguire un diverso giudizio nel quale era difesa dalla stesso difensore defunto. L'eccezione di estinzione è stata formulata nell'udienza del 26 febbraio 2007, la costituzione del nuovo difensore è avvenuta il 26 marzo 2007, dopo il decorso del termine semestrale dal 5 luglio 2006. 4. Col secondo motivo di ricorso si deduce: «nullità della sentenza per viola? one del diritto di difesa (art 24 Cos.)». Viene formulato il seguente quesito: “Il giudice monocratico viola l'art. 24 della Costituzione, qualora emetta pronuncia che definisce il processo, subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle patti e senta, previamente, invitare queste ultime a precisare le proprie conclusioni nella stessa od in una successiva udienza».
4.1 É infondato perché la sentenza ha affermato che la parte aveva avuto la possibilità di svolgere le sue difese nell'udienza successiva a quella di formulazione dell'eccezione. Né, in tale situazione, la ricorrente precisa quali eccezioni avrebbe sollevato. 5. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.500,00 (tremilacinquecento) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
01-09-2015 14:03
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