L'invio, da parte di un politico, di fax, Sms o Mms, chiamate preregistrate e email, per propaganda elettorale, senza il preventivo consenso del ricevente è illegittimo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 7 luglio – 11 dicembre 2015, n. 25079
Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi
Fatto e diritto
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 5256/2014 proposto dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di M.S. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis cpc la relazione che segue.
"Il relatore, Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2013 M.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Milano, avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l'opposizione con sentenza pubblicata il 04.12.2013.
Avverso tale provvedimento, il Garante della privacy propone ricorso, dinanzi a tale Corte, fondato su un unico motivo con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs. 196/2003).
Il motivo appare fondato.
Il giudice milanese ha ritenuto che nel caso di specie, consistito nell'invio di alcuni sms di propaganda elettorale a firma di S.M. ricevuti da R.C. , non sussistesse una violazione dell'art. 13 d.lgs. 196/2003, al contrario di quanto affermato dal Garante della privacy nella sua ordinanza di ingiunzione.
Ha infatti ritenuto che la fattispecie integrasse l'ipotesi di materiale propagandistico di dimensioni ridotte di cui al punto 6) del decalogo elettorale, con la conseguenza che il M. non aveva l'obbligo di informare preventivamente il R. circa il trattamento dei dati personali, nello specifico del numero di cellulare di quest'ultimo.
Va rilevato che l'art. 13 del d.lgs 196 del 2003 prescrive un obbligo di informativa all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali oggetto di trattamento, prevedendo, al comma 5, che tale obbligo venga meno nel caso in cui l'informativa stessa comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
La disposizione citata deve essere interpretata combinatamente a quanto disposto dal Garante nel provvedimento del 7.9.2005, detto anche decalogo elettorale.
E ben vero che - come ritenuto dal tribunale - il punto 6 di tale provvedimento esclude che l'informativa sia dovuta nei casi in cui una propaganda elettorale venga attuata tramite materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica, tuttavia va osservato che nel medesimo provvedimento del Garante dianzi richiamato, vi è una disposizione, precisamente il punto 4 lett. c), che fa espressamente riferimento alla fattispecie oggetto del caso concreto.
La disposizione è la seguente:
In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica).
Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.
È chiaro, dunque, che nel caso di specie trova applicazione la citata disposizione del punto 4 laddove dispone l'obbligatorietà del preventivo consenso nel caso di invio di sms a fini propagandistici e, a fortiori ed implicitamente, l'obbligatorietà della preventiva informativa. Non si può quindi ritenere che nel caso di specie vi fosse un esonero dall'obbligo di preventiva informativa disposto dall'art. 13 dlgs. 196/2003.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 cpc.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio;
Roma 20.2.15;
Il Cons. relatore"
Rilevato che l'intimato non ha svolto attività difensiva;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'opposizione. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'intimato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03.
14-12-2015 23:19
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