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Sentenza

La bolletta può essere rateizzata. La rateizzazione deve essere obbligatoriament...
La bolletta può essere rateizzata. La rateizzazione deve essere obbligatoriamente offerta al cliente in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per anomalie non imputabili al cliente.
Con la delibera n. 258/2015/R/COM del 29 maggio l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha rafforzato le garanzie per i clienti che non provvedono regolarmente al pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica e gas. Con il comunicato stampa pubblicato sul sito internet dall'Autorità, viene chiarito che «il provvedimento si inquadra in un processo di modifiche del mercato retail che prevede anche interventi ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture».
La richiesta di rateizzazione. Viene dunque riconosciuta la possibilità di chiedere la rateizzazione dell'importo addebitato anche dopo la scadenza prevista per il pagamento. Nel dettaglio, i clienti serviti in regime di tutela potranno chiedere il pagamento a rate fino a 10 giorni dopo la scadenza del termine fissato dalla fattura (facoltà precedentemente riconosciuta solo fino alla scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione.
La rateizzazione deve essere obbligatoriamente offerta al cliente in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per anomalie non imputabili al cliente.
La messa in mora. Inoltre, la comunicazione di messa in mora diviene obbligatoria per tutte le fatture, anche per quelle scadute durante una precedente procedura di messa in mora. Tale adempimento diviene, per il fornitore, condizione necessaria per la richiesta di sospensione della fornitura, così come egli dovrà necessariamente rispondere ad eventuali reclami scritti del cliente.
Ove tali prescrizioni procedurali non vengano rispettate, scattano indennizzi automatici a favore del cliente nella misura di 30€ ove la fornitura venga sospesa per morosità senza invio della comunicazione di costituzione in mora da parte del fornitore oppure ove egli, pur avendo osservato le formalità richieste, non abbia rispettato le tempistiche indicate dall'Autorità.
Avv. Antonino Sugamele

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