Lavoro sportivo.
Tribunale Roma sez. lav. Data: 03/02/2015
L'art. 11 dell'accordo collettivo per la Serie A non prevede determinate sanzioni per determinate ipotesi di inadempimento, ma indica quali siano le sanzioni applicabili che devono essere individuate in proporzione alla gravità dell'inadempimento, e la previsione di cui al punto 4 non vuol dire che in caso di squalifica del calciatore la sanzione applicabile possa essere soltanto quella della riduzione della retribuzione, bensì che, ove la squalifica abbia luogo per doping o per violazione dei divieti in materia di scommesse o di illecito sportivo, la riduzione della retribuzione può essere pari all'intero importo della retribuzione fissa e variabile, fermo restando che, sempre in applicazione del generale principio di proporzionalità, non sia piuttosto da irrogare la sanzione della risoluzione del contratto di lavoro.
11-06-2015 14:41
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