Ogni mezzo è ammesso purché l’informazione sia corretta.L’informazione non può mai essere finalizzata all’accaparramento di clientela.
Il CNF, poi, con una seconda delibera - interpretativa del parere del CNF n. 48/12 (AmicaCard) che ha provocato la sanzione da parte dell'autorità Antitrust – ha chiarito che il parere n. 48/12 va interpretato «come ferma stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela con modo e mezzi non idonei» ovvero «come stigmatizzazione dell'acquisizione di incarichi professionali tramite l'offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari».
La libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, purché nel prestito dei canoni fondamentali, specifica inoltre la delibera, ha rappresentato e rappresenta oggetto di costante riconoscimento: il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha avuto, ad esempio, più volte modo di ribadire «la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all'interno di impianti sportivi o l'utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi».
19-11-2015 20:23
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