Studio legale rimane senza linea telefonica per un disservizio Telecom: nessun risarcimento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 febbraio – 14 aprile 2015, n. 7444
Presidente/Relatore Finocchiaro
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, notificata alle parti.
"Il relatore Cons. U.A.L. gli atti depositati
[osserva]
1. C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Cagliari che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dallo stesso C. nei confronti della Telecom per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un guasto all'utenza telefonica del proprio studio legale che aveva impedito la comunicazione in entrata e in uscita.
Ha resistito con controricorso la Telecom Italia.
2.I1 ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis c.p.c come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per la manifesta infondatezza.
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'articolo 2043 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. e omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno escluso il risarcimento del danno cagionato allo studio da un disservizio alla linea telefonica immediatamente denunziato, mal interpretando le prove testimoniali, quali quelle della segretaria dello studio A. e dell'avvocato C. e quelle documentali.
3.Il motivo è infondato.
I giudici di merito hanno rigettato la domanda sul rilievo che mancava la prova del fatto che il guasto aveva impedito le comunicazioni telefoniche in entrata ed in uscita, in quanto i tabulati prodotti e le testimonianze assunte dimostravano che era stata costantemente utilizzata la linea telefonica dello studio, anche nei giorni successivi a quello della denunzia del guasto, e che l'inconveniente, consistente nella frequente la caduta della linea, era durato solo pochi giorni.
4.Si osserva che sotto l'apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.
Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
5.Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie deposizioni testimoniali e tabulati giungendo ad affermare che mancava la prova del guasto asseritamente lamentato, in quanto dai tabulati risultava l'uso del telefono in entrata in uscita
Della linea argomentativa sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità mentre l'impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso'
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, tenuto presente che le considerazioni ivi svolte non possono in alcun modo essere superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella propria memoria.
Rilievi che prescindono sia dagli accertamenti, in punto di fatto, contenuti nella sentenza impugnata ("manca innanzitutto la stessa prova del fatto che il guasto abbia impedito le comunicazioni telefoniche in entrata e in uscita, come originariamente allegato dall'attore. I tabulati prodotti e le testimonianze assunte dimostrano infatti che l'utenza .. è stata costantemente utilizzata anche nei giorni successivi al 2.11.04 .."), opportunamente valorizzate nella relazione sia dalle considerazioni, in diritto, ivi sviluppate - e da cui senza alcuna giustificazione totalmente prescinde parte ricorrente - secondo cui:
da un lato, che in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra le tantissime, Cass., 1° dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010);
dall'altro, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (in termini, ad esempio, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto - trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00, oltre € 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
14-04-2015 23:06
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