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Sentenza

Un collaboratore scolastico si dimette dal servizio con effetto dal giorno succe...
Un collaboratore scolastico si dimette dal servizio con effetto dal giorno successivo. Il suo dirigente accetta le dimissioni, ma l’Ufficio Scolastico Provinciale gli contesta l’arbitrario abbandono dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni e lo licenzia per giustificato motivo soggettivo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2014 – 12 febbraio 2015, n. 2795
Presidente Macioce – Relatore Ghinoy

Svolgimento del processo

R.B., collaboratore scolastico presso la scuola media statale Aldo Cappon di Cavarzere (Venezia) adiva il Tribunale di Venezia ed esponeva di aver rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con lettera del 21 marzo 2006, a decorrere dal giorno successivo. Tali dimissioni venivano accettate dal Dirigente scolastico con decreto del 27/3/2006; egli pertanto a far data dal 22 marzo non si presentava in servizio. Con nota del 51512006 il Centro servizi amministrativi di Venezia (oggi Ufficio scolastico provinciale) gli contestava tuttavia l'arbitrario abbandono del servizio, cui faceva seguito la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di quattro mesi per assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi. Chiedeva l'annullamento del licenziamento e la riammissione in servizio con ricostituzione del rapporto.
La Corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 327 del 2010 confermava la decisione del Tribunale in ordine all' illegittimità del licenziamento, ma riteneva che le rassegnate dimissioni, pur essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18.11.2005 n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'anno scolastico 2006­2007, avessero validità dall'inizio dell'anno scolastico successivo e quindi dal 1 settembre 2007.
Per la cassazione della sentenza R.B. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione

I. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati triuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il ricorso principale di R.B. ha ad oggetto la sentenza della Corte d'appello laddove ha ritenuto che le dimissioni da lui rassegnate in data 211312006 - inefficaci in relazione all'anno scolastico 2006-2007, in quanto presentate oltre il termine previsto dal D.M. 87/2005, che scadeva il 10 gennaio 2006 - avessero invece effetto per l'anno scolastico successivo.
3. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione elo falsa applicazione dell'articolo 1 c. 2 del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 e del D.M. 18 novembre 2005 n. 87 nella quale sarebbe incorsa la Corte di merito adottando tale soluzione.
3.1. Il motivo non è fondato.
L'art. 1 c. 2 del D.P.R. n. 351 del 1998 , "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59" prevede che il termine entro il quale, annualmente, il personale può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni venga fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il D.M. 18/11/2005 numero 87 all'ars. 1 comma 1 dispone poi che "II termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché dei dirigenti scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1 ° settembre 2006, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 10 gennaio 2006".
Sulla base di tali disposizioni, la Corte di merito ha ritenuto, con statuizione che sotto tale aspetto non è stata censurata dal ricorrente, che le dimissioni non potessero valere per la data per la quale sono state rassegnate, né per l'anno scolastico 2006-2007.
3.2. Le disposizioni normative richiamate nulla dicono però in ordine all'effetto delle dimissioni presentate oltre il termine ivi previsto.
Questa Corte con la sentenza n. n. 3267 del 2009 ha chiarito che nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, come nel rapporto di lavoro privato disciplinato dalla capo I del titolo II del libro V del c.c., idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle (v. anche Cass. n. 20787 del 2007).
Nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono i termini per la presentazione delle domande, individuati come sopra detto, con riferimento a ciascun anno scolastico, nonché, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 357 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 417 dello stesso anno, la loro decorrenza dal 1° settembre di ogni anno.
Nel caso, con l'inoltro della domanda di dimissioni si era quindi determinato l' effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, effetto estintivo avente la decorrenza stabilita dalla normativa del settore. Tale decorrenza non poteva però che essere la prima data utile successiva al momento della presentazione delle dimissioni, ovvero, come ritenuto dalla Corte di merito, il 1 settembre 2007, considerato che il termine di presentazione per l' anno scolastico 2007-2008 veniva individuato dal DM n. 67 del 6/1112006 nel 10/1/2007.
4. Come secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello, laddove non ha considerato l' intervenuta revoca delle dimissioni, desumibile dalla richiesta del tentativo di conciliazione nella quale egli affermava che le dimissioni non potevano né dovevano essere accettate ed esprimeva la volontà di ricorrere al Tribunale di Venezia per l'accertamento del diritto al mantenimento del posto di lavoro a tempo indeterminato.
4.1. Tale motivo è inammissibile.
La questione dell'esistenza di una revoca (implicita) delle dimissioni già rassegnate viene proposta dal ricorrente alle pg. 43 e 44 del ricorso, ma di essa non si parla nella sentenza impugnata. Opera quindi nel caso il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Nel caso, non solo tale principio non è stato rispettato, ma anzi risulta dal contenuto del ricorso che l'eventuale esistenza di una revoca delle dimissioni esorbita dalla domanda così come proposta nel corso del giudizio di merito, laddove si prospettava, come si ricava dal testo del ricorso riportato a pg. 8 del ricorso per cassazione e come riferito dalla Corte di merito a pg. 4 della sentenza, solo la definitiva inefficacia delle dimissioni rassegnate fuori dei termini previsti.
L'esame - sia in fatto che in diritto - di tale questione è quindi precluso, atteso che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del 2013, Cass. n. 4787 del 2012, Cass. n. 3664 del 2006). Non vi è dubbio infatti che il negozio unilaterale che costituisce la revoca delle dimissioni sia dotato di aspetti e conseguenze suoi propri, sia formali che sostanziali, diversi dai difetti originari dell'atto che sono stati fatti valere nel presente giudizio.
5. In definitiva, il ricorso principale dev'essere rigettato.
6. A sostegno del ricorso incidentale l'amministrazione scolastica lamenta la violazione di legge (D.P.R. n. 351 del 1998), nella quale sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che le dimissioni presentate fuori termine con riferimento all'anno scolastico decorrente dal 1 settembre 1996 dovevano ritenersi del tutto inefficaci per l'anno in corso. Fa presente che la manifestazione inequivoca della volontà dei dipendente, mantenutasi ferma malgrado i chiarimenti e le spiegazioni fornite in ordine alla tardività della domanda, manifestavano l'intenzione di cessare dal servizio, sicché correttamente l'amministrazione in data 27/3/2006 aveva preso atto dell'avvenuta risoluzione del rapporto.
6.1. Il ricorso incidentale è inammissibile.
Dalla lettura delle conclusioni riportate nella sentenza d'appello, si ricava che il Ministero aveva chiesto in secondo grado in via principale di confermarsi la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e nullo il ricorso in ordine alla domanda volta ad ottenere l'annullamento delle dimissioni; in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuto che le dimissioni avevano avuto una decorrenza successiva al 23/3/2006, perché fosse dichiarato valido il licenziamento; in via ulteriormente subordinata, chiedeva che fossero dichiarate valide le dimissioni presentate dal ricorrente con effetto a partire dal 1 settembre 2007. La Corte veneziana ha di conseguenza accolto l'appello incidentale subordinato del MIUR.
Nel caso, manca quindi l'interesse del Ministero ad impugnare il capo della sentenza che ha ritenuto l'efficacia differita delle dimissioni, costituito dalla soccombenza nel giudizio di merito, considerato peraltro che l'amministrazione proprio in virtù dell'inefficacia delle dimissioni dalla data originaria aveva contestato l'assenza ingiustificata dal servizio ed intimato il licenziamento.
7. La soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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